Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 211
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4), recante: «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale

(( 01. All'articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 558.». ))
1. All'articolo 558 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.»;
(( b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita' dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 386, comma
4, del codice di procedura penale:
«Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di
arresto o di fermo.
01-3 (omissis).
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del
pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito, salvo quanto previsto
dall'articolo 558;
5-7 (omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 558 del
codice di procedura penale:
«Art. 558. Convalida dell'arresto e giudizio
direttissimo.
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto
in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti
al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e
il contestuale giudizio, sulla base della imputazione
formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche
oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il
difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di
ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o
gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene
danno immediata notizia e presentano l'arrestato
all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore
dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista
dall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato
autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a
una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la
convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in
flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo' presentare
direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la
convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore
dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le
disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi
di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel
comma 1 dell'articolo 284. In caso di mancanza,
indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o quando
essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato
eseguito l'arresto, o in caso di pericolosita'
dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia
custodito presso idonee strutture nella disponibilita'
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o
inidoneita' di tali strutture, o se ricorrono altre
specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il pubblico
ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia
condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto
e' stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa
circondariale vicina.
4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2,
lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che
l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella
disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui
al comma 4-bis, terzo periodo.
5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice
procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato
e il pubblico ministero vi consentono.
6. Se l'arresto e' convalidato a norma dei commi
precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per
preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e'
sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine.
8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato puo'
formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di
applicazione della pena su richiesta. In tal caso il
giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del
dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo
452, comma 2.
9. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al
giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449,
commi 4 e 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 391 del codice di
procedura penale:
«Art. 391. Udienza di convalida.
1. L'udienza di convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria del difensore
dell'arrestato o del fermato.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato
reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma
dell'articolo 97 comma 4.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi
dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine
alla liberta' personale. Il giudice procede quindi
all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che
questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire;
sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato
legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini
previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il
giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro
l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico
ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre
ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita'
previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma
dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per
uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero
per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori
dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice
dispone con ordinanza la immediata liberazione
dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non
sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le
ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al
pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono
dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa
di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e'
pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive
al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
disposizione del giudice.».
- Si riporta il testo dell'articolo 284, comma 1, del
codice di procedura penale:
«Art. 284. Arresti domiciliari.
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti
domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non
allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di
privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di
assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia
protetta.
2-5-bis (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 380, comma 2, lett.
e) e f), del codice di procedura penale:
«Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.
1. (omissis);
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) - d-bis) (omissis);
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in
questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) (omissis);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
g)-m) (omissis);
3. (omissis).».



 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente: «Art. 123. (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121, nonche' dagli artt. 449 comma 1 e 558 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito (( salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora )). Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessita' o di urgenza il giudice con decreto motivato puo' disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a se'. (( Il procuratore capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo 558 del codice. »; ))
b. (soppressa).
(( b-bis) all'articolo 146-bis, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice;
1-bis. Qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008. ))

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e' individuata la quota di risorse da trasferire dallo stato di previsione del Ministero della giustizia allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai fini del ristoro delle spese sostenute in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto.».



Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182, Supplemento ordinario.



 
(( Art. 2-bis
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite
agli istituti penitenziari e alle camere di sicurezza.
1. Al capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l-bis), e' inserita la seguente: «l-ter) i membri del Parlamento europeo»;
b) dopo l'articolo 67, e' aggiunto il seguente: «Art. 67-bis. - (Visite alle camere di sicurezza). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.». ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 67 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'):
«Art. 67. Visite agli istituti.
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza
autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
presidente della Corte costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale,
i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i
componenti del Consiglio superiore della magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il
procuratore generale della Repubblica presso la corte
d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore
della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i
magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive
giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle
sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di
Governo per la regione, nell'ambito della loro
circoscrizione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo
ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il
medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui
delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione
penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque
denominati.
L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che
accompagnano le persone di cui al comma precedente per
ragioni del loro ufficio e per il personale indicato
nell'art. 18-bis.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
possono accedere agli istituti, per ragioni del loro
ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione
del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri
culti.
l-ter) i membri del Parlamento europeo».



 
(( Art. 2-ter
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.
109, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera gg), e' aggiunta la seguente: « gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ))




Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 reca:
«Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati,
delle relative sanzioni e della procedura per la loro
applicabilita', nonche' modifica della disciplina in tema
di incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento
di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma
1, lettera f), della L. 25 luglio 2005, n. 150.».
- Per il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 109 del 2006:
«Art. 2. Illeciti disciplinari nell'esercizio delle
funzioni.
1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio
delle funzioni:
a)- g) (omissis).
gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
h) - gg) (omissis).
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h),
i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attivita' di
interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione
del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilita'
disciplinare.».



 
Art. 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199

(( 1. Alla legge 26 novembre 2010, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo della legge, le parole: "ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a diciotto mesi";
b) all'articolo 1, nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4, la parola: "dodici", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "diciotto" e, nel comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone delle informazioni occorrenti";
c) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "condannati in esecuzione penale esterna", sono inserite le seguenti: "e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 5
della legge 26 novembre 2010 n. 199 (Disposizioni relative
all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non
superiori a diciotto mesi):
«Art. 1. Esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori a diciotto mesi.
1. Fino alla completa attuazione del piano
straordinario penitenziario nonche' in attesa della riforma
della disciplina delle misure alternative alla detenzione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena
detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita
presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o
privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito
denominato «domicilio».
Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo
sulla richiesta se gia' dispone delle informazioni
occorrenti.
2. (omissis).
3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del
codice di procedura penale, quando la pena detentiva da
eseguire non e' superiore a diciotto mesi, il pubblico
ministero, salvo che debba emettere il decreto di
sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del
codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi
previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo,
sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e
trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga che la pena venga eseguita
presso il domicilio. La richiesta e' corredata di un
verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio,
nonche', se il condannato e' sottoposto a un programma di
recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione
di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena detentiva
non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte
residua di maggior pena, e' eseguita nei luoghi di cui al
comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera
b), del codice di procedura penale, non e' consentita la
sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico
ministero o le altre parti fanno richiesta, per
l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza,
secondo il disposto di cui al comma 5 del presente
articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto
penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o
del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza
una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione.
La relazione e' corredata di un verbale di accertamento
dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e'
sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi
ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni.
5 - 8 (omissis).»
«Art. 5. Relazione alle Camere.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della giustizia,
sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari in merito alle necessita' di
adeguamento numerico e professionale della pianta organica
del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, anche in relazione all'entita'
numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti
esistenti e programmati nonche' al numero dei condannati in
esecuzione penale esterna e in merito al numero dei
detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il
beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena
detentiva.».



 
(( Art. 3-bis
Norme in materia di riparazione
per l'ingiusta detenzione

1. Le disposizioni dell'articolo 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione e' di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall'eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilita' della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.
3. Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non e' comunque trasmissibile agli eredi.
4. Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 315 del medesimo codice.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 314 e 315, commi 2
e 3, del codice di procedura penale:
«Art. 314. Presupposti e modalita' della decisione.
1. Chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile
perche' il fatto non sussiste, per non aver commesso il
fatto, perche' il fatto non costituisce reato o non e'
previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa
riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non
vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa
grave.
2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi
causa o al condannato che nel corso del processo sia stato
sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione
irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha
disposto la misura e' stato emesso o mantenuto senza che
sussistessero le condizioni di applicabilita' previste
dagli articoli 273 e 280.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle
medesime condizioni, a favore delle persone nei cui
confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione
ovvero sentenza di non luogo a procedere.
4. Il diritto alla riparazione e' escluso per quella
parte della custodia cautelare che sia computata ai fini
della determinazione della misura di una pena ovvero per il
periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione
della custodia siano state sofferte anche in forza di altro
titolo.
5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di
archiviazione e' stato affermato che il fatto non e'
previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma
incriminatrice, il diritto alla riparazione e' altresi'
escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta
prima della abrogazione medesima.».
«Art. 315. Procedimento per la riparazione.
1. (omissis).
2. L'entita' della riparazione non puo' comunque
eccedere euro 516.456,90.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla
riparazione dell'errore giudiziario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica):
«Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1-4 (omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
La legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 2004, n.
282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2004, n. 302.



 
(( Art. 3-ter
Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari

1. Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al 1° febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal comma 5, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione del presente articolo.
9. Nell'ipotesi di mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari e' determinata d'intesa tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le regioni ove gli stessi sono ubicati. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
«Art. 9. Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988):
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 24 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi,
il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o
provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-quinquies del decreto
legislativo 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):
«Art. 7-quinquies. Fondi.
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i
relativi importi, indicando ove necessario le modalita' di
utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma
343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400
milioni di euro, e' trasferita per l'anno 2009 al fondo di
cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del
fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge
n. 266 del 2005 e' incrementata, nell'anno 2012, di 400
milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui
al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal
secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per
l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo
per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del
presente articolo, dall' articolo 8, comma 1, lettera a),
terzo periodo, nonche' dall' articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino
all'emanazione del decreto previsto dall' articolo 1, comma
848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui
all' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, puo'
essere incrementata anche mediante l'assegnazione di
risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza
d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e
riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai
sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito
Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli
interventi nel capitale di rischio, di cui all' articolo 4,
comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate
sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale,
intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e
dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente
comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali
disponibilita' del Fondo di garanzia di cui all' articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per
gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite
al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui
all' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli
importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello
Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'
articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono
essere destinate annualmente ad apposita contabilita'
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato negli anni successivi, per essere destinate
agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui
all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in
aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del
presente articolo, nonche' dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), terzo periodo, e dall' articolo 11, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per
l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonche', per l'anno
2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a
500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per
i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) e'
sostituita dalla seguente:
«b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri».
11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per
il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della
delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica del 6 marzo 2009, e'
corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto
previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma
8, secondo periodo, del presente articolo, nonche'
dell'articolo 7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso
di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno
2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate
conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle
somme corrisposte dagli operatori come contributi per i
diritti d'uso delle frequenze nonche' degli importi stimati
nei saldi di finanza pubblica, e' riassegnata, entro un
mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di
razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti
di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi
relativi alla gestione delle gare di affidamento nonche'
per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di
cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.».
- La legge 9 aprile 2009, n. 33, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 32. Disposizioni in materia di finanziamento e
potenziamento delle infrastrutture.
Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il "Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per
l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal
CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere
ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi
232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.
2 - 18 (omissis).».
- La legge 15 luglio 2011, n.111 reca:«Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanzia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 21.Bilancio di previsione.
1 - 4 (omissis).
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) (omissis).
b) spese rimodulabili.
6 - 18 (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2008):
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 ( Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3.):
«Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. ».



 
Art. 4
Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la
ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie.

1. Al fine di (( fronteggiare )) il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, e' autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 47, secondo comma ,
della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti
e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 47.
1. (omissis).
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
3 - 5 (omissis).».



 
Art. 5
Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione dell'articolo 4, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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