Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 16 febbraio 2012 |
Revoca dell'autorizzazione all'Universita' Ferdinando Pessoa di Lisbona ed Oporto ad aprire una filiazione in Italia. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare, l'art. 2, relativo alle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri; Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000 relativa alle «Attivita' istruttorie per i provvedimenti di autorizzazione all'attivita' di filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri»; Vista l'istanza presentata in data 4 agosto 2011 dal legale rappresentante dell'Universita' portoghese «Fernando Pessoa» di Lisbona e Oporto; Viste le osservazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri con nota del 16 settembre 2011 e del Ministero dell'interno con note del 15 settembre 2011 e del 24 ottobre 2011; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che in caso di silenzio assenso consente alla Pubblica amministrazione di intervenire esercitando il potere di revoca; Considerato che ai sensi della normativa suindicata la filiazione di una Universita' straniera e' autorizzata a svolgere in Italia parte dei programmi dei corsi istituiti ed attivati nella Universita' madre; Considerato che nel caso specifico l'autorizzazione della filiazione concernente l'offerta di corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, scienze infermieristiche e fisioterapia non presenta alcun valore aggiunto per studenti interessati a seguire corsi in una universita' portoghese. Tali corsi presentano infatti caratteristiche peculiari sul piano del diritto comunitario in quanto materie regolate dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE, che disciplina la libera circolazione dei professionisti nei Paesi della UE; Considerato inoltre che per i corsi di odontoiatria e protesi dentaria e in scienze infermieristiche il diritto comunitario sopracitato impone agli Stati una preventiva armonizzazione della formazione e questa condizione opera sin dagli anni 80; Ritenuto che autorizzare la frequenza in Italia dei suindicati corsi, confrontabili con i percorsi formativi attivati nelle Universita' italiane, ma sottoposti alla legislazione di un altro Stato membro, genera una disparita' di trattamento tra studenti che seguono in Italia due corsi sostanzialmente identici ma assoggettati rispettivamente uno alla normativa portoghese e l'altro alla normativa italiana, e determina una grave alterazione del mercato dei servizi professionali caratterizzato da rilevanti investimenti pubblici sia materiali che immateriali; Considerato altresi' che dalla suindicata autorizzazione ne consegue anche l'accesso alle relative professioni senza le limitazioni previste dalla normativa italiana individuate nel numero chiuso per l'accesso al corso di laurea e nel superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; Valutata la necessita' di procedere alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Decreta:
Articolo unico
Per i motivi di cui alle premesse alla Filiazione dell'Universita' Ferdinando Pessoa di Lisbona e Oporto (Portogallo) e' revocata l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'Universita' Ferdinando Pessoa non e' autorizzata a svolgere in Italia l'attivita' di cui al comma 3 della suindicata legge. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2012
Il Ministro: Profumo |
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