Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2012
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 4002).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle provincie di La Spezia e Massa Carrara e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3974 del 5 novembre 2011 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici sopra citati hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;
Considerato, inoltre, che i fenomeni alluvionali in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'attuazione degli interventi di carattere straordinario e urgente finalizzati al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di attuare le iniziative necessarie volte a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011, il Commissario delegato - Presidente della regione Toscana, nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, provvede con i poteri, le deroghe, nonche' le risorse umane ivi previste.
2. Il Commissario delegato procede, con ogni consentita urgenza, all'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1.
3. Il Commissario delegato predispone, sulla base delle risorse di cui all'art. 3, un Piano degli interventi secondo i criteri e le modalita' individuate dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011.
 
Art. 2

1. In ragione del grave disagio socio-economico subito dai soggetti residenti nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i soggetti di cui al presente comma della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 agosto 2012, e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. E', comunque, fatta salva la facolta' dei clienti di rinunciare alla sospensione.
 
Art. 3

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza e' stanziata la somma di 5 milioni di euro a carico del bilancio della regione Toscana.
2. Con apposita previsione in ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge 24 febbraio 1992 n, 225, il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali nonche' economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2012

Il Presidente: Monti
 
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