Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 febbraio 2012
Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.A. tre questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali di comuni e di province ai fini della determinazione del fabbisogno standard.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e province, adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;
Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale disciplina la tempistica e la modalita' per la determinazione e l'entrata in vigore dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che affida alla Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a., il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalita' ed i criteri ivi indicati;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che la suddetta Societa' per gli studi di settore possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni e dalle province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;
Visto l'art. 6, comma 2, lettera b), numero 6), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale dispone che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' comunicata la data in cui i questionari di cui al citato art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010, sono resi disponibili sul sito internet della Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a. e che il termine di sessanta giorni, previsto dal medesimo art. 5, comma 1, lettera c), decorre dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto l'accordo in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del suddetto decreto legislativo n. 216 del 2010, sancito dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011;
Visto l'art. 2, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede la determinazione dei fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 216 del 2010, che ha definito, in via provvisoria, sei funzioni fondamentali dei comuni, individuate nelle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura ivi indicata, in quelle di polizia locale, di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonche' l'edilizia scolastica, nelle funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti, in quelle riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonche' per il servizio idrico integrato, ed, infine, nelle funzioni del settore sociale;
Visto, altresi', l'art. 3, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, che ha definito, in via provvisoria, sei funzioni fondamentali delle province, individuate nelle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura ivi indicata, in quelle di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica, nelle funzioni nel campo dei trasporti, in quelle riguardanti la gestione del territorio, nelle funzioni nel campo della tutela ambientale, ed, infine, nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro;
Considerato che nel 2011 sono stati somministrati a comuni e province i questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi ad un terzo delle funzioni fondamentali, individuate, rispettivamente, per i comuni, nelle funzioni di polizia locale ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo e, per le province, in quelle nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo;
Considerato che, in conformita' con quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lettera b), del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, sono state individuate ulteriori quattro funzioni fondamentali, corrispondenti al secondo terzo delle funzioni di cui al citato art. 3 del medesimo decreto, in relazione alle quali dovranno essere determinati i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013;
Rilevato che le predette funzioni fondamentali sono state individuate, rispettivamente, per i comuni, in quelle di istruzione pubblica e del settore sociale e, per le province, in quelle di istruzione pubblica e della gestione del territorio;
Considerato che dovranno essere somministrati ai comuni due distinti questionari relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni del settore sociale ed alle province due distinti questionari relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio;
Considerato che sono stati predisposti il questionario per i comuni relativo alle funzioni di istruzione pubblica ed i questionari per le province relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio;

Decreta:

Art. 1

1. Sono resi disponibili sul sito internet della societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a., all'indirizzo https://opendata.sose.it/fabbisognistandard, i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominati FC03U - Funzioni di istruzione pubblica, per i comuni, nonche' i questionari FP02U - Funzioni di istruzione pubblica e FP04U - Funzioni riguardanti la gestione del territorio, per le province.
2. I questionari di cui al comma 1 dovranno essere restituiti alla societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a., da parte dei comuni e delle province, interamente compilati con i dati richiesti e sottoscritti sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente.
3. La restituzione dei questionari dovra' avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalita' che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del temine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'accordo sancito dalla conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: Lapecorella
 
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