Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2012 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012
Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso lo Stato d'Israele. (Deliberazione n. 23).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;
Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea puo' constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona;
Vista la decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2011 n. 2011/61/UE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 27/39 del 1° febbraio 2011), con la quale si e' ritenuto che lo Stato d'Israele, come definito ai sensi del diritto internazionale, fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea per quanto attiene ai trasferimenti internazionali automatizzati di dati personali dall'Unione europea e, in caso di trasferimenti non automatizzati, ai dati che siano sottoposti a ulteriore trattamento automatizzato nello Stato d'Israele;
Visto, in particolare, l'art. 2 della decisione della Commissione che limita l'ambito di applicazione della decisione medesima allo Stato d'Israele, non pregiudicando lo status delle alture del Golan, della striscia di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme est, ai sensi del diritto internazionale;
Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;
Visto l'art. 44, comma 1, lettera b) del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea puo' avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;
Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformita' al citato art. 44, comma 1, lettera b);
Ritenuto che le norme vigenti nello Stato d'Israele relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformita' al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lettera b);
Visto l'art. 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorita' di garanzia degli Stati membri sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;
Ritenuta la necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;
Vista la documentazione d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Tutto cio' premesso il Garante:

1. fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso lo Stato d'Israele, in conformita' alla decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2011, n. 2011/61/UE e nei limiti da essa previsti;
2. si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceita' e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;
3. dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: Pizzetti Il relatore: Fortunato
 
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