Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 10 novembre 2011
Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che demanda ad uno o piu' decreti la definizione, tra l'altro, delle regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si e' provveduto alla riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha assunto la denominazione di DigitPA;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);
Sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 7 ottobre 2010;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le regole tecniche per la formazione, il contenuto, la documentazione e la fruibilita' dei database geotopografici.
2. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) CAD, il Codice dell'amministrazione digitale adottato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
b) Comitato, il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'art. 59, comma 2, del CAD;
c) dati territoriali, qualunque informazione geograficamente localizzata, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del CAD;
d) metadati, le informazioni che descrivono i dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di registrare, ricercare e utilizzare tali dati e servizi;
e) Repertorio, il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) istituito presso DigitPA (gia' CNIPA) ai sensi dell'art. 59, comma 3, del CAD;
f) servizi relativi ai dati territoriali, le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali o sui metadati connessi;
g) Geoportale nazionale: un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 32 del 2010;
h) amministrazioni, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
i) Database geotopografico: archivio di dati territoriali organizzato secondo le regole di struttura e di contenuto individuate negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2
Base informativa territoriale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i database geotopografici costituiscono la base informativa territoriale delle amministrazioni per la raccolta e la gestione dei dati territoriali individuati e definiti negli allegati 1 e 2.
2. I database geotopografici fanno parte dell'infrastruttura per l'informazione territoriale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
 
Art. 3
Formazione e contenuto dei database geotopografici

1. I database geotopografici rispettano la struttura, le specifiche di contenuto e le regole di interpretazione approvate dal Comitato e riportate negli allegati 1 e 2. I database topografici e i singoli strati che lo compongono, in modo da poter essere interoperabili a livello europeo, sono compatibili con Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilita' dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le amministrazioni che producono, acquisiscono o validano una o piu' classi degli strati informativi che costituiscono il contenuto dei database geotopografici adottano le specifiche di contenuto e le regole di interpretazione di cui al comma 1.
 
Art. 4
Documentazione dei database geotopografici

1. I database geotopografici e i singoli strati informativi che ne costituiscono il contenuto sono documentati sulla base delle specifiche previste nell'allegato 1 e delle regole tecniche relative al Repertorio nazionale dei dati territoriali, definite ai sensi dell'art. 59, comma 5, del CAD, attraverso l'inserimento dei relativi metadati nel Repertorio medesimo.
 
Art. 5
Fruibilita' e scambio dei dati

1. Al fine di assicurare un adeguato livello di interoperabilita' dei dati territoriali che costituiscono il contenuto dei DB Geotopografici, le amministrazioni adottano le specifiche tecniche di cui all'art. 3.
1. Le amministrazioni rendono disponibili i propri dati territoriali di cui al comma 1 sia per la consultazione sia per il riuso secondo le modalita' previste dagli articoli 50 e 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in materia di disponibilita' e fruibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36 sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
2. Per lo scambio telematico le amministrazioni adottano, altresi', modalita' coerenti con le vigenti regole tecniche e di sicurezza che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'.
3. L'amministrazione titolare dei dati territoriali e' responsabile della correttezza, della gestione, della diffusione e dell'aggiornamento dei dati medesimi e dei relativi metadati pubblicati nel Repertorio.
 
Art. 6
Coordinamento dell'attivita' di acquisizione dei dati

4. Le singole amministrazioni verificano, anche attraverso il Repertorio, le eventuali esigenze comuni o analoghe e pianificano l'attivita' di acquisizione dei dati in maniera congiunta, al fine di ricercare intese per scopi comuni.
 
Art. 7
Aggiornamento delle specifiche

1. Le specifiche tecniche di cui agli allegati 1 e 2 sono aggiornate periodicamente con decisione del Comitato anche su proposta delle amministrazioni interessate, sono approvate con decreto del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali, e sono pubblicate sul sito istituzionale di DigitPA e sul Geoportale nazionale.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2011

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2012 Registro n. 1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 29
 
Allegato 1
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Allegato 2
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