Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 febbraio 2012
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Terni.


IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
di Terni

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.342, recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio che prevede l'attribuzione agli Uffici Provinciali del lavoro delle funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 della Legge 3 maggio 1955, n. 407;
Vista: la deliberazione adottata in data 24 luglio 1978 dalla Commissione Provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio di Terni di attenersi, per la determinazione della tariffe di facchinaggio, al trattamento economico previsto dal C.C.N.L., per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto;
Vista: la circ. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.V/25157/70- Doc. del 2.02.95 (regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio);
Considerati: gli indici ISTAT del costo della vita per il periodo 2010 - 2011;
Considerato: l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n.142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore nelle riunioni del 23 novembre 2011, 16 gennaio 2012, 6 febbraio 2012, 13 febbraio 2012 e 17 febbraio 2012;
Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 2010;

Determina:

Le tariffe minime dei lavori di facchinaggio sono stabilite dal presente decreto.
A - La tariffa minima inderogabile per prestazioni di lavoro di facchinaggio e' rideterminata secondo la tabella allegata con aumento del 5,29% rispetto alla precedente secondo il prospetto allegato che fa parte integrante del presente decreto.
B - La tariffa ha validita' biennale a decorrere dal 1° gennaio 2012. La stessa, su richiesta delle OO.SS. datoriali e dei lavoratori, potra' essere rideterminata nel corso del biennio qualora si dovessero verificare le condizioni di cui al penultimo comma della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale prot. n. V/25157/70-Doc. del 02/02/95 in ordine all'eventuale rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese esercenti i servizi ausiliari del trasporto.
Il provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'Albo dell'Ufficio e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Terni, 17 febbraio 2012

Il direttore territoriale: Lagonegro
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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