IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni; Vista la decisione della Commissione europea del 13 gennaio 2012, riguardante, nell'ambito dell'art. 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti le sostanze attive «cefquinome e ceftiofur»;
Decreta:
Art. 1
I medicinali per uso veterinario contenenti le sostanze attive «cefquinome e ceftiofur» non possono essere utilizzati nel pollame, comprese le uova. Le societa' titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti le suddette sostanze attive sono tenute a modificare immediatamente gli stampati dei medicinali sopracitati secondo quanto disposto nel presente decreto, ad adeguarli a quanto stabilito nell'allegato III alla sopracitata decisione della Commissione europea del 13 gennaio 2012, ed a conformare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2012
Il direttore generale:Ferri |