Gazzetta n. 50 del 29 febbraio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 233 |
Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, nonche' delle modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e l'autorita' giudiziaria, a norma dell'articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed in particolare l'articolo 113, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, nonche' le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra la citata Agenzia e l'Autorita' giudiziaria; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73, recante il regolamento per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, emanato in attuazione dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ora articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Sistema informativo dell'Agenzia
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», gestisce i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali ed effettua le comunicazioni telematiche con l'Autorita' giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo connesso, in modalita' bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia e con le banche dati e i sistemi informativi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con gli amministratori dei beni sequestrati e confiscati. Ai fini della completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il sistema informativo puo' cooperare con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati con le stesse, nonche' con enti e soggetti privati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 49 e 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario: «Art. 49 (Regolamento). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, e' adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonche' la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. 2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonche' di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 47.». «Art. 113(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'art. 118: a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; b) la contabilita' finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria. 2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'art. 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonche' l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. 3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti puo' avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose. 4. L'Agenzia e' inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.». - Il decreto del Ministro della giustizia 24 febbraio 1997, n. 73 (Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1997, n. 73. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). (Omissis).».
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| Art. 2 Flussi informativi
1. I flussi di scambio di dati, documenti e informazioni con il Ministero della giustizia e l'Autorita' giudiziaria avvengono attraverso: a) il sistema informativo delle misure di prevenzione; b) l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14; c) il sistema informativo del processo penale, limitatamente alla fase successiva all'esercizio dell'azione penale, nonche', anteriormente a tale fase, quando sono comunque stati eseguiti provvedimenti cautelari reali; d) il sistema informativo del processo civile; e) la banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, regolata con decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 febbraio 1997, n. 73. 2. I dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo del Ministero della giustizia, sono relativi a: a) identificazione, consistenza, stima, gravami e criticita' dei beni oggetto di amministrazione giudiziaria; b) provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, nonche' tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti; c) Autorita' giudiziaria procedente, generalita' dei soggetti coinvolti; d) procedimenti di esecuzione o altri procedimenti giudiziali connessi; e) provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato; f) nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori. 3. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi del comma 1, disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, sono relativi a: a) aggiornamento della consistenza, della stima, dei gravami e delle criticita' dei beni amministrati dall'Agenzia; b) nomina, conferma e revoca dei coadiutori e dei tecnici; c) atti di amministrazione dei beni; d) atti di destinazione dei beni e vicende successive ad essi. 4. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, gli enti territoriali, Equitalia ed Equitalia giustizia, le Agenzie fiscali e con gli altri enti o soggetti pubblici o privati di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 1, ognuno per i dati di propria competenza, sono disciplinati con le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3. 5. I dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio ai sensi dell'articolo 1 con gli amministratori e i coadiutori nelle fasi di cui all'articolo 110, comma 2, lettere c), limitatamente all'amministrazione dei beni successiva alla conclusione dell'udienza preliminare, d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono tutti quelli attinenti e comunque utili all'espletamento dell'incarico conferito ai medesimi. I flussi si svolgono mediante modalita' tecniche stabilite dal Direttore dell'Agenzia, sentito DigitPA.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2010, n. 38. - Per il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al citato decreto del Ministro della giustizia n. 73 del 1997, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata). - (Omissis). 2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita' relative alla fase di assegnazione e destinazione; b) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; c) ausilio dell'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare; d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. (Omissis).».
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| Art. 3 Modalita' delle comunicazioni
1. Lo scambio di dati, documenti e informazioni e' realizzato attraverso gli strumenti, i sistemi ed i servizi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. I flussi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono realizzati in conformita' a quanto previsto dal regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottato ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e relative specifiche tecniche. Con il medesimo regolamento sono definite le modalita' tecniche per lo scambio dei dati e la cifratura delle informazioni. 3. L'Agenzia stipula apposite convenzioni, previo parere di DigitPA, con le pubbliche amministrazioni e gli enti e soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 2, cometa 4, per definire le procedure ed i livelli di accesso. 4. In fase di prima attuazione ed in caso di indisponibilita' dei servizi e degli strumenti di cui al capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lo scambio di dati, documenti e informazioni e' effettuato attraverso il servizio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Note all'art. 3: - Il capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario, reca: «Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete». - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario): «Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2. 2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (Omissis).».
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| Art. 4 Norme di rinvio
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 2, i flussi di cui all'articolo 2 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012 Registro n. 1, foglio n. 214
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, si veda nelle note all'art. 3. - Il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - testo A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.
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