Gazzetta n. 50 del 29 febbraio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 gennaio 2012
Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Calabria. (Decreto n. 63990).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;
Visto l'accordo Governo-regioni del 16 dicembre 2010;
Visto l'accordo Governo-regioni del 20 aprile 2011;
Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 3 novembre 2011, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state attribuite, alla regione Calabria, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 95 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;

Decreta:

Art. 1

Sono assegnati € 95 milioni alla regione Calabria, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.
 
Art. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 95.000.000, e' posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:
a) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate fino al 30 aprile 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;
b) a tutte le mensilita' di sostegno al reddito erogate dal 1° maggio 2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE e' imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.
 
Art. 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla regione medesima, d'intesa con le parti sociali.
 
Art. 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
 
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