Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 febbraio 2012
Iscrizione dell'organismo denominato «Siquria S.p.a.» nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed in particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;
Vista l'istanza presentata il 10 novembre 2011 con la quale il «Siquria S.r.l.» chiede di essere autorizzata a modificare la denominazione sociale in «Siquria S.p.a.», con sede in sede in Soave (Verona) via Adolfo Mattielli, 11;
Visto il decreto n. 14337 del 01 luglio 2009 che iscrive «Siquria S.r.l.» nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 concernente l' individuazione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13;
Visto il certificato di accreditamento n. 101B Rev. 02 del 30 gennaio 2012 con il quale «Siquria S.p.a.» e' risultata conforme alla norma UNI CEI EN 45011/99, trasmesso per posta elettronica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il giorno 21 febbraio 2012;
Considerato che nessuna responsabilita' puo' essere imputata ne' al Ministero stesso ne' a «Siquria S.p.a.» per il fatto che quest'ultima ha operato nel periodo dal 30 gennaio 2012 al 21 febbraio 2012 senza accreditamento, circostanza che si e' realizzata solo a causa del lasso di tempo che Accredia ha lasciato trascorrere tra la data di emanazione e la data di invio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del certificato stesso;

Decreta:

Art. 1

L'organismo di controllo «Siquria S.r.l.» e' cancellato dall'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 2

L' organismo di controllo «Siquria S.p.a.» con sede in sede in Soave (Verona) via Adolfo Mattielli, 11 e' iscritto nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

All'organismo «Siquria S.p.a.» e' attribuito il controllo sulle 18 produzioni vitivinicole per le quali «Siquria S.r.l.» era stata autorizzata con formali provvedimenti di autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, applicando i piani di controllo e i tariffari gia' approvati per «Siquria S.r.l.».
 
Art. 4

1. «Siquria S.p.a.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, cosi' come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 13 del decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.
 
Art. 5

L' iscrizione ha validita' tre anni fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l' organismo di controllo «Siquria S.p.a.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: La Torre
 
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