Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 febbraio 2012
Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Omnia Group Service S.r.l. (Decreto n. 64111).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;
Visto il decreto n. 60978 del 28 luglio 2011 con il quale e' stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 18 lavoratori, della societa' Omnia Group Service Srl, dipendenti presso le sedi di:
Corsico (Milano) - 11 lavoratori;
Roma - 7 lavoratori; cosi' suddivisi:
dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011 - 16 lavoratori;
dal 1° febbraio 2011 al 30 giugno 2011 - 18 lavoratori.
La misura del predetto trattamento e' stata ridotta del:
10% per il periodo dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2011, per i lavoratori di Roma;
10% per il periodo dal 15 febbraio 2011 al 30 giugno 2011, per i lavoratori di Corsico (Milano);
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 22 giugno 2011, relativo alla societa' Omnia Group Service Srl, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle regioni Lazio (5 agosto 2011) e Lombardia (9 agosto 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Omnia Group Service Srl in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Omnia Group Service Srl;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 17 lavoratori, della societa' Omnia Group Service Srl, dipendenti presso le sedi di:
Corsico (Milano) - 10 lavoratori;
Roma - 7 lavoratori.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 142.012,56.
Matricola INPS: 4965126076.
Pagamento diretto: SI.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 142.012,56, gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze:Grilli
 
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