Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 ottobre 2011
Proroga, per l'anno 2011, dei benefici per le assunzioni di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (Decreto n. 62509).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina l'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
Visto l'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, che disciplina l'indennita' speciale di disoccupazione edile;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e, in particolare, l'art. 1, l'art. 8, commi 2 e 4-bis, e l'articolo 25, comma 9;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 2, commi 131, 132, 133, 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedono interventi a carattere sperimentale per promuovere l'occupazione di lavoratori disoccupati, che versano in condizioni particolari;
Visto l'art. 1, comma 33, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che proroga, per l'anno 2011, i suddetti incentivi;
Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2010;
Vista la nota Inps n. 2870 del 9 giugno 2011, relativa al monitoraggio sull'attuazione, nell'anno 2010, degli interventi a carattere sperimentale di cui all'art. 2, commi 131, 132, 134, 135 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1

E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.182.727,00.
 
Art. 2

E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 60.000.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 luglio 2010.
 
Art. 3

E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalita' definite nel titolo I del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2011.
Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.600.000.
 
Art. 4

E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalita' definite nel titolo II del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2011.
Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 80.000.
 
Art. 5

E' prorogato, per l'anno 2011, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazione edile, di un incentivo pari all'indennita' riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalita' definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53344 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2011.
Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.100.000.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2011

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Bellotti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR e MIBAC Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 385
 
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