Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 febbraio 2012 |
Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' OSC Service Center SpA. (Decreto n. 64112). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; Visto il decreto n. 61678 del 19 settembre 2011 con il e' stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 591 lavoratori della societa' OSC Service Center SPA, dipendenti nelle unita' aziendali di: Cagliari (CA) - 5 lavoratori; Ivrea (TO) - 23 lavoratori; Corsico (MI) - 387 lavoratori; Modugno (BA) - 70 lavoratori; Roma (RM) - 10 lavoratori; Torino (TO) - 88 lavoratori; Vitulazio (CE) - 8 lavoratori; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 giugno 2011, relativo alla societa' OSC Service Center SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle Regioni Campania (27 giugno 2011), Lazio (1° agosto 2011), Lombardia (presente in sede di accordo governativo dell'8 giugno 2011), Piemonte (7 luglio 2011), Puglia (presente in sede di accordo governativo dell'8 giugno 2011), e Sardegna (29 giugno 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' OSC Service Center SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda OSC Service Center SPA; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 8 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 551 lavoratori della societa' OSC Service Center SPA, cosi' suddivisi: Cagliari (CA) - 5 lavoratori; Ivrea (TO) - 23 lavoratori; Corsico (MI) - 359 lavoratori; Modugno (BA) - 70 lavoratori; Roma (RM) - 7 lavoratori; Torino (TO) - 83 lavoratori; Vitulazio (CE) - 4 lavoratori; cosi' suddivisi: 551 lavoratori - per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 luglio 2011; 550 lavoratori - per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 ottobre 2011; 546 lavoratori - per il periodo dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2011; 544 lavoratori - per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2011. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 4.581.993,48. Pagamento diretto: si. Matricola INPS: 4975678455. |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 4.581.993,48 e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli |
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