Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 1 febbraio 2012 |
Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Tieto Italy SpA. (Decreto n. 64119). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere Cipe n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011; Visto il decreto n. 56211 del 24 dicembre 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in data 15 luglio 2010, in favore di un numero massimo di 279 lavoratori dalla societa' Tieto Italy S.p.a. sospesi a rotazione per un numero medio di 40 unita' lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di: Roma (Roma) - 244 lavoratori; Milano (Milano) - 21 lavoratori; Padova (Padova) - 14 lavoratori; per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010; Visto il decreto n. 61254 del 5 agosto 2011 con il quale e' stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in data 15 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 245 lavoratori della societa' Tieto Italy S.p.a., sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 20 unita' lavorative, dipendenti presso le sedi di: Roma (Roma) - 226 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 15 unita' lavorative; Assago (Milano) - 19 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 5 unita' lavorative; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26 luglio 2011, relativo alla societa' Tieto Italy S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle Regioni Lazio (28 settembre 2011) e Lombardia (9 agosto 2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Tieto Italy S.p.a. in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Tieto Italy S.p.a; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26 luglio 2011, in favore di un numero massimo di 246 lavoratori (Assago (Milano) 21 lavoratori, Roma 225 lavoratori) sospesi a rotazione e corrispondenti a 20 unita' lavorative (Assago (Milano) 2 lavoratori, Roma 18 lavoratori), dipendenti dalla societa' Tieto Italy S.p.a. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2011. A valere sullo stanziamento di cui alla delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 167.562,80. Matricola Inps: 7042274271 / 4964363069. Pagamento diretto: Si. |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 167.562,80 gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera Cipe n. 2 del 6 marzo 2009. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli |
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