Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 febbraio 2012
Attuazione del comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizzi la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari;
Visto l'art. 1, comma 87, della legge n. 220/2010 il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 88, della richiamata legge n. 220/2010, il quale dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma;
Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge n. 220/2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti;
Visto l'art. 1, comma 91, della citata legge n. 220/2010, che dispone, per gli enti soggetti al patto di stabilita' interno, il conseguimento di un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 del medesimo art. 1, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto l'art. 1, comma 92, della legge n. 220/2010, che prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al comma 91 del citato art. 1 sia ridotto della misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 del medesimo art. 1 e quello previsto dall'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se la differenza risulti positiva, e che invece tale saldo venga incrementato nella stessa percentuale qualora la differenza risulti negativa;
Visto l'art. 1, comma 93, della citata legge n. 220/2010, il quale dispone che, per il solo anno 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere previste misure correttive del patto di stabilita' interno, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, emanato, in attuazione del richiamato comma 93, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ripartiscono la somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all'Expo 2015 - nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e di 110 milioni di euro per il comune di Milano - 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni;
Visto l'art. 1, comma 109, della citata legge n. 220/2010, che dispone che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con medesimo decreto e' definito, altresi', il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale;
Visto l'art. 1, comma 110, della richiamata legge n. 220/2010, che dispone che ciascuno degli enti di cui al comma 87 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma 122, e' commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo e che, sulla base delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dagli enti locali ai sensi del citato comma 110, emerge che nell'anno 2010 risultano inadempienti alle regole del patto di stabilita' interno 1 provincia e 48 comuni;
Viste le disposizioni recate dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 con le quali si prescrive, fra l'altro, che in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Visto il comma 4, dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011 che prescrive che le disposizioni del medesimo art. 7 si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e seguenti;
Considerato che il comma 3, dell'art. 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 disponeva, per i comuni inadempienti al patto di stabilita' interno dell'anno 2010 e successivi, la riduzione dei trasferimenti con esclusione di quelli destinati all'ammortamento dei mutui;
Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione ammontano rispettivamente, a 1.388.943 euro per le province e a 10.038.090 euro per i comuni;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2011 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel 2010 e per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,14% per cento, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente al 5,14% per cento della suddetta media triennale.
2. Per l'anno 2011, le province di cui al comma 87, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel 2010 e per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al 7,0 per cento, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 0,068 e del valore ottenuto moltiplicando la superficie territoriale per 9.
3. Ai fini del presente articolo la popolazione di riferimento e' quella rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009 e la superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a riferimento e' quella relativa al 1 gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2012

Il Ministro dell'economia
e delle finanze:
Monti
Il Ministro dell'interno:
Cancellieri
 
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