Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2012
Attuazione delle disposizioni concernenti la tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e degli atti relativi al segreto di Stato, contenute nel DPCM 22 luglio 2011, n. 4.

Ai Signori Ministri della Repubblica
Loro sede

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La nuova disciplina del segreto di Stato, contenuta nella legge n. 124 del 2007, e' frutto di un processo di elaborazione che ha preso le mosse dall'impianto generale dell'istituto cosi' come delineato dalla legge n. 801 del 1977 e si e' andato arricchendo del fondamentale apporto interpretativo della giurisprudenza costituzionale.
Il ricorso allo speciale vincolo e' stato ancorato - cosi' come gia' accadeva con la legge n. 801 - alla necessita' di salvaguardare beni essenziali per la conservazione dello Stato: l'integrita' della Repubblica, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, l'indipendenza dello Stato e la sua preparazione e difesa militare (art. 39, comma 1, della legge n. 124/2007).
La legge n. 124, in termini di novita' rispetto al passato, ha previsto un criterio di valutazione del danno che si vuole evitare con il ricorso al segreto di Stato, prescrivendo che esso debba configurarsi come tale da «ledere gravemente» la salus rei publicae (art. 39, comma 3 e art. 3 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008).
Con il richiamo al principio della gravita' del danno il legislatore ha inteso ancorare saldamente il segreto di Stato al criterio del bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare interessi essenziali della Repubblica e la tutela di interessi potenzialmente confliggenti, anch'essi di natura costituzionale, destinati ad essere sacrificati quando si fa ricorso all'istituto.
In tale quadro, la legge ha introdotto anche nuovi casi di inopponibilita' del segreto di Stato. Rispetto all'ipotesi gia' prevista dalla legge n. 801/1977, concernente i reati eversivi dell'ordine costituzionale, costituiscono ora motivo ostativo anche i fatti di terrorismo e quelli costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (rispettivamente rubricati: devastazione, saccheggio e strage; associazione di tipo mafioso; scambio elettorale politico-mafioso; strage).
Il legislatore ha infine stabilito un limite di durata del segreto di Stato in quindici anni, prorogabile non oltre i trenta, decorso il quale gli interessi che e' stato necessario comprimere per assicurare la salvaguardia del prevalente interesse della sicurezza dello Stato riacquistano la loro piena tutela da parte dell'ordinamento (art. 39, commi 7 e 8).
Alla luce del quadro ordinamentale, quindi, il ricorso al segreto di Stato impone in primo luogo un'attenta e ponderata valutazione della gravita' del danno che potrebbe derivare all'integrita' della Repubblica. Il vincolo non puo' percio' essere considerato alla stregua di uno strumento ordinario di protezione delle informazioni sensibili per la sicurezza: a tal fine sono invece espressamente preordinate le classifiche di segretezza di cui all'art. 42 della stessa legge n. 124/2007.
Attraverso l'apposizione di una classifica, specie se di elevato livello, che circoscrive la conoscenza di atti, documenti o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali, viene assicurata alle informazioni sensibili ai fini della sicurezza nazionale una tutela anticipata, in grado di ridurre il rischio di disvelamenti dannosi per gli interessi essenziali della Repubblica.
In considerazione della sua eccezionale incisivita', il potere di apporre o confermare il segreto di Stato e' stato attribuito in via esclusiva al Presidente del Consiglio che ne risponde, cosi' come ribadito anche di recente dalla Corte costituzionale, al Parlamento quale sede normale di controllo delle piu' pregnanti decisioni del Governo.
Si evidenzia che l'art. 9 della legge n. 124/2007 ha individuato l'Ufficio centrale per la segretezza, istituito presso il Dipartimento informazioni per la sicurezza, quale strumento di cui il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle proprie prerogative in materia di segreto di Stato, si avvale per l'espletamento degli specifici adempimenti istruttori.
In ragione di cio', le SS.LL. vorranno dare precise direttive affinche' ogni procedura volta a sottoporre alle determinazioni presidenziali i provvedimenti in tema di segreto di Stato, sia di conferma del vincolo opposto all'Autorita' giudiziaria dai soggetti legittimati, ai sensi degli articoli 202 e 256-ter c.p.p. e 41 della legge n. 124, sia di apposizione, ai sensi dell'art. 39, comma 4, della stessa legge, venga espietata per il tramite dell'UCSe, trasmettendo all'Organo nazionale di sicurezza, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4/2011, tutti gli elementi conoscitivi utili all'espletamento dell'istruttoria.
Con la stessa procedura, le Amministrazioni dovranno, d'ora in avanti, informare tempestivamente il Presidente del Consiglio di ogni singolo caso di opposizione del segreto di Stato effettuata all'Autorita' giudiziaria da propri dipendenti o da soggetti sottoposti alla propria vigilanza ovvero di cui comunque vengano a conoscenza.
Nella stessa ottica le Amministrazioni dovranno sensibilizzare il proprio personale sulla necessita', ove ritenga di poter essere chiamato a deporre su fatti o documenti coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato a norma del regolamento 8 aprile 2008, di darne, cosi' come previsto dall'art. 45, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2011, immediata comunicazione al Presidente del Consiglio affinche', ove necessario, possa adottare, nella sua qualita' di Autorita' nazionale per la sicurezza, le determinazioni di propria competenza. Anche tali comunicazioni andranno inoltrate dalle Amministrazioni per il tramite del surrichiamato Organo nazionale di sicurezza.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4/2011, recante il regolamento per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate, ha poi dettato, al capo IX, specifiche prescrizioni intese a disciplinare le modalita' di gestione in sicurezza delle informazioni coperte dal segreto di Stato e dei relativi atti, in coerenza con il principio della legge n. 124/2007, di contenimento dell'istituto entro regole e limiti, anche temporali, circoscritti e verificabili.
Funzionale a tali obiettivi e' il meccanismo introdotto dall'art. 72, comma 4, del predetto regolamento rivolto a censire e monitorare costantemente la situazione dei segreti di Stato. Detto meccanismo risulta incentrato sull'istituzione nell'ambito dell'Ufficio centrale per la segretezza di un'apposita struttura, l'«Ufficio inventario», presso il quale dovranno confluire tutti i dati identificativi dei singoli segreti di Stato.
La norma e' diretta a consentire che, attraverso l'UCSe, il Presidente del Consiglio possa avere in maniera costante e tempestiva contezza di tutte le informazioni correlate ai diversi casi di ricorso al segreto di Stato. E' su tale base, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri potra' assolvere agli obblighi di comunicazione nei confronti del COPASIR, previsti dall'art. 72, comma 4, del regolamento.
Considerata l'importanza e la delicatezza di tali adempimenti, si ravvisa l'opportunita' di anticipare al momento dell'entrata in vigore del regolamento, prevista per il 28 febbraio 2012, il compimento degli adempimenti ricognitivi previsti dal comma 4 dell'art. 72, in modo da consentire che all'avvio dell'attivita' dell'Ufficio inventario possa essere gia' disponibile un quadro completo degli elementi concernenti i segreti di Stato vigenti.
Per questo scopo, le SS.LL. vorranno impartire le necessarie istruzioni perche' ciascuna Amministrazione proceda ad una esatta ricognizione di ogni singolo segreto vigente, anche con riferimento ai vincoli sorti anteriormente alla legge n. 124/2007.
All'esito della ricognizione le Amministrazioni dovranno far pervenire, nei tempi piu' rapidi e non oltre il 29 febbraio p.v., all'Organo nazionale di sicurezza un elenco delle apposizioni e delle conferme dei segreti di Stato risultanti dai propri atti, corredato della data dei relativi provvedimenti, di una compiuta descrizione dell'oggetto del segreto di Stato e, nei casi di opposizione, degli estremi identificativi del procedimento penale, nonche', per le finalita' di cui all'art. 73 del regolamento, di copia di tutti i provvedimenti di apposizione e conferma dell'opposizione di cui siano in possesso.
La possibilita' di disporre in un quadro organico ed unitario di tutti gli elementi relativi ai segreti di Stato e' senza dubbio un passaggio essenziale sia in relazione alla puntuale delimitazione della durata, sia con riguardo alla sicura identificazione dell'oggetto.
In questa ottica, l'art. 71 del regolamento ha disposto che l'annotazione di cui all'art. 39, comma 4, della legge n. 124/2007 («sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto») comporti l'indicazione degli estremi del provvedimento costitutivo del vincolo.
Avere certezza sul dies a quo del segreto di Stato e' indispensabile per l'applicazione delle norme che ne disciplinano l'efficacia nel tempo. Al riguardo, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessita' di valutare e formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di quindici anni previsto dalla legge, eventuali proposte di proroga da sottoporre, per il tramite dell'Organo nazionale di sicurezza, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Quanto all'oggetto del segreto, va ricordato che gli ambiti informativi suscettibili di essere protetti dal segreto di Stato sono indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, attuativo dell'art. 39 della legge n. 124, che individua - seppur in forma non tassativa - talune «categorie di riferimento» ritenute in astratto tutelabili mediante il segreto di Stato.
Tra queste il regolamento ricomprende espressamente anche le materie riconducibili agli interessi gia' protetti con il segreto militare di cui al regio decreto n. 1161/1941. Nel solco della legge n. 801 del 1977, che aveva espressamente abrogato, nel previgente codice di procedura penale, il «segreto politico o militare» sostituendolo con il «segreto di Stato», la disciplina introdotta dalla legge n. 124/2007 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008 ha segnato il definitivo superamento della categoria del segreto militare, riportando anche le informazioni di natura militare nel novero di quelle suscettibili di essere coperte dal segreto di Stato. Nei sensi, il recente «Codice dell'ordinamento militare», di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'abrogare espressamente il regio decreto n. 1161/1941, ha ribadito l'applicabilita' agli «atti, documenti, notizie, attivita' e beni militari» della disciplina generale in materia di segreto di Stato.
L'apposizione o l'opposizione di un segreto di Stato puo' avere ad oggetto informazioni condensate in documenti o atti puntualmente individuati o cose concretamente identificate.
Puo', invece, accadere che l'apposizione o l'opposizione del segreto di Stato si riferiscano a questioni complesse ovvero a relazioni e rapporti anche internazionali di carattere generale, ovvero ancora a profili organizzativi e/o funzionali di ampia portata, che, per loro natura, contengono molteplici elementi informativi.
In siffatte ipotesi l'Amministrazione depositaria del segreto dovra' porre ogni cura nel circoscrivere con il massimo di puntualita' gli atti che contengano le informazioni tutelate dal segreto di Stato.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle Amministrazioni interessate, per il puntuale adempimento delle indicazioni contenute nella presente direttiva.
Il Direttore generale del DIS, nella sua funzione di Organo nazionale di sicurezza, e' incaricato di assicurarne l'attuazione, vigilando altresi' sulla sua corretta applicazione. In questo quadro l'UCSe fornira' alle Amministrazioni ogni richiesto chiarimento o indicazione al riguardo.
Roma, 14 febbraio 2012

Il Presidente: Monti
 
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