Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 22 febbraio 2012
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della citta' di Marostica.


IL DIRETTORE REGIONALE
per i beni culturali e paesaggistici
del Veneto

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale e' stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2009, con il quale e' stato conferito all'arch. Ugo Soragni l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 15 giugno 1915, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, si statuisce, «considerata la necessita' di assicurare la prospettiva delle Mura e del Castello di Marostica da nuove costruzioni vicine, che potrebbero offenderla», il divieto di «ogni nuova costruzione, ampliamento o soprelevazione dei fabbricati attualmente esistenti», identificati dalle particelle immobiliari enumerate nel medesimo provvedimento, tutte ricadenti nel Comune di Marostica;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica, «perche' con le sue antiche mura civiche ed il suo verde pendio oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, costituisce un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale»;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 giugno 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Marostica «costituenti un quadro panoramico di interesse unico», in quanto «la visione di tale quadro puo' essere goduta da numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Si puo' cosi' ammirare lo spettacolo delle colline adagiate ai piedi delle Prealpi venete, noto al mondo degli amatori e dei cultori attraverso le pitture di Jacopo e Francesco Bassano»;
Vista la nota prot. 614554 del 23 novembre 2010, con la quale la Regione del Veneto ha chiesto al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto di valutare l'opportunita' di avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone e degli immobili oggetto del succitato provvedimento 15 giugno 1915, ai sensi degli articoli 139, 140 e 141 del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerata la necessita' di dichiarare, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004, il notevole interesse pubblico del centro storico di Marostica, per i motivi indicati nella proposta formulata dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 22 agosto 2011 e dallo stesso inoltrata al Comune di Marostica con nota prot. 22999 del 23 agosto 2011, dettando altresi' la specifica disciplina intesa ad assicurare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;
Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, alla integrazione, con la specifica disciplina di cui al citato art. 140, comma 2, del medesimo decreto legislativo, del contenuto del succitato provvedimento ministeriale 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica;
Vista la suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza) e di integrazione del contenuto della succitata dichiarazione di notevole interesse pubblico 14 febbraio 1959, formulata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, 141 e 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 22 agosto 2011;
Considerato che, con nota prot. 24712 del 13 settembre 2011, il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha dato notizia dell'avvenuta trasmissione della proposta di cui sopra al Comune di Marostica e della sua avvenuta pubblicazione all'albo pretorio in data 30 agosto 2011, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerato che il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato sui quotidiani «Il Giornale di Vicenza» del 6 settembre 2011, « Il Gazzettino» del 7 settembre 2011 e «La Repubblica» del 6 settembre 2011, come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;
Viste le memorie partecipative con le quali i seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono intervenuti nel procedimento avviato, rappresentando, con riferimento alla proposta succitata di dichiarazione di notevole interesse pubblico, quanto segue:
a) con nota 7 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35135 del 22 dicembre 2012 e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto al n. 23195 del 20 dicembre 2011, Bruno Moresco ha eccepito sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 1, ritenendo che il divieto di demolizione risponda ad un'esigenza di conservazione immotivata, affermando altresi' che tale divieto, ai sensi del successivo comma 3, non sussisterebbe per edifici o costruzioni sottoposti alla tutela di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004, proponendone la riforma conformemente a quanto statuito dal predetto comma 3; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 2, affermando che il divieto di effettuare interventi diversi dalla manutenzione o dal restauro degli elementi costitutivi o accessori (quali porticati, scale esterne, logge, balconi o poggioli), con l'eccezione di quelli correlabili all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, non risponda ai mutamenti intervenuti nelle destinazioni di edifici o costruzioni, con la necessita' di ammettere la realizzazione, a titolo esemplificativo, di gallerie commerciali, nuovi vani scala e gradonate per il superamento di dislivelli altimetrici, proponendone l'abrogazione e la sostituzione con rinvio alle norme del piano particolareggiato del centro storico; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 4, affermando che la ricostruzione, limitatamente alle strutture in elevazione che si siano mantenute anche solo parzialmente, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili sulla scorta della lettura stratigrafica dell'esistente o su base documentaria, inibisca la ricomposizione o la ricostruzione nei casi di perdita anche parziale di edifici o costruzioni, proponendone la riforma cosi' da consentire le predette ricomposizione o ricostruzione; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 6, affermando che il divieto di realizzare altane, abbaini, finestre o balconi sulle coperture si pone in contrasto con la normativa regionale, inibendo il recupero a fini abitativi dei sottotetti; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 7, affermando che il divieto di realizzazione di nuove aperture o di modifica di quelle esistenti, con l'eccezione di quelle rispondenti all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, non risponda ai mutamenti intervenuti nelle destinazioni di edifici o costruzioni, proponendone la riforma in conformita' alle norme del piano particolareggiato del centro storico; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 8, affermando che consentire l'installazione di tende o velari solo laddove tali dispositivi non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica delle facciate, precluda la protezione delle attivita' commerciali o residenziali, proponendo l'emanazione di norme regolamentari che tengano conto di situazioni specifiche; sulla disciplina di cui alla lettera c), affermando che il divieto di modifiche o alterazioni della morfologia del terreno inibisca sia la riqualificazione o il recupero di luoghi caratterizzati da condizioni di disordine urbanistico sia abbellimenti o migliorie, come per l'area non edificata, posta ad oriente della cinta muraria trecentesca fino alla strada Valdibotte, per la quale propone, a riforma della suindicata disciplina, un'ipotesi di sistemazione comprendente, tra le altre, l'eliminazione di alcuni tratti della viabilita' attuale, l'apertura di varchi nella predetta cinta trecentesca, la realizzazione di un parcheggio interrato nonche' livellamenti e modifiche altimetriche dei luoghi, come da unito elaborato grafico sommario;
b) con nota 20 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35224 del 23 dicembre 2011 e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto al n. 33 del 2 gennaio 2012, Marfaleo s.r.l. ha eccepito sulla disciplina di cui alla lettera b), comma 2, affermando che il divieto di interventi di ricostruzione o ricomposizione architettonica in prossimita' della cinta muraria o di immobili o aree per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ingeneri disparita' di trattamento rispetto alla disciplina di cui al comma 1 della stessa lettera b), la quale consentirebbe tali interventi laddove rispondenti ad una migliore qualita' architettonica e a una maggiore compatibilita' o integrazione con il tessuto insediativo storico, a condizione di non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati, proponendone la riforma in conformita' a quanto previsto dal predetto comma 1; sulla disciplina di cui alla lettera c), affermando la necessita' di chiarire se il divieto di realizzazione di rampe di accesso a cantine, rimesse o vani interrati sia preclusivo alla realizzazione di tali rampe anche all'interno delle costruzioni o dei fabbricati. La societa' medesima rileva la necessita' che, successivamente all'emanazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui alla proposta succitata, siano revocati i provvedimenti dichiarativi dell'interesse culturale di cui alla legge 20 giugno 1909, n. 364 degli immobili di proprieta' della stessa, peraltro non espressamente identificati;
c) con nota 27 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35624 del 28 dicembre 2011 e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto al n. 34 del 2 gennaio 2012, il Comune di Marostica ha eccepito sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 2, evidenziando la necessita' di fare riferimento esclusivo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/2004 per la definizione degli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino o di restauro, chiedendo che, per l'esecuzione di opere o lavori riguardanti l'interno di edifici o costruzioni, si applichino le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 6, affermando la necessita' di assicurare l'applicazione della normativa vigente sul risparmio energetico e di consentire la realizzazione di altane o finestre qualora inserite armonicamente nel contesto paesaggistico e l'effettuazione di interventi tecnici o impiantistici, purche' di impatto nullo o minimo; sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 7, affermando la necessita' di stabilire i limiti cui soggiacciono gli interventi sulle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici e, in subordine, di consentire comunque quelli di ripristino filologicamente documentato; sulla disciplina di cui alla lettera b), commi 1 e 2, affermando la necessita' di eliminare il divieto di dare luogo ad aumenti di volume nel caso di ricostruzione e di eliminare parimenti, nell'ambito degli studi e delle ricerche propedeutici alla ricostruzione predetta, riferimenti ai limiti volumetrici delle nuove costruzioni, a definirsi tramite opportuni strumenti di pianificazione e progettazione; sulla disciplina di cui alla lettera c), affermando la necessita' di limitare il divieto di realizzazione di rampe di accesso a rimesse, cantine o vani interrati a quelle carrabili situate esternamente alla sagoma degli edifici, riferendo tale prescrizione a qualsiasi vano interrato. Il medesimo comune ha proposto di introdurre, dopo la lettera l), prescrizioni che consentano in tutti i casi l'applicazione delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza sismica, di igiene ambientale e di infrastrutture, nel rispetto delle finalita' della dichiarazione del notevole interesse pubblico del centro storico di Marostica e previo assenso della Soprintendenza competente;
d) con nota 19 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35523 del 27 dicembre 2011, Mario Scuro, nel concordare sulle finalita' e sui contenuti della disciplina, ha formulato alcuni suggerimenti volti a migliorarne l'efficacia ai fini della conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari dell'insediamento storico;
e) con nota 21 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35622 del 28 dicembre 2011, Maria Elisa Pizzato e Domenico Sartore hanno chiesto che la disciplina di cui alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico confermi quanto previsto dal vigente piano particolareggiato del centro storico di Marostica per gli immobili di loro proprieta', siti in piazza Castello, identificati catastalmente alle particelle 200, 201, 307 del foglio 8 del comune di Marostica;
f) con nota 17 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 34897 del 20 dicembre 2011, Giuseppina Menegotto e Maria Menegotto hanno eccepito sulla disciplina di cui alla lettera a) comma 1, la quale, nell'inibire demolizioni, ampliamenti planimetrici o volumetrici, sopraelevazioni o interventi che alterino comunque le caratteristiche degli edifici appartenenti al tessuto storico o il loro rapporto con il tessuto insediativo, non consentirebbe l'esecuzione degli interventi previsti e ammessi dal vigente piano particolareggiato del centro storico di Marostica per gli immobili di loro proprieta', identificati catastalmente alle particelle 145, 599, 600, 601 del foglio 8 del comune di Marostica;
Vista la nota prot. 535 del 5 gennaio 2012, con la quale il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto il proprio parere sulle osservazioni alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
Ritenuto, sulla scorta del succitato parere del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, di non accogliere le osservazioni predette nei casi seguenti:
relativamente a quelle di cui al punto a), in quanto la conservazione degli edifici e delle costruzioni eseguiti anteriormente il 1940 prescritta dalla lettera a), comma 1, risponde all'esigenza di tutelare, nella loro inscindibile unita' culturale e materiale, i caratteri essenziali del centro storico cittadino, mediante la conservazione sia delle caratteristiche del suo impianto e della sua struttura urbanistici, costituenti, attraverso il sistema della viabilita', delle piazze e delle strade, degli spazi non edificati e del verde, delle fortificazioni e dei monumenti, un esempio di insediamento tardo medievale di rilevanza eccezionale nel panorama delle citta' di fondazione italiane ed europee, sia della sua consistenza architettonica ed edilizia, esito di un processo plurisecolare di conservazione, trasformazione, stratificazione o giustapposizione che appare necessario preservare da interventi di demolizione o alterazione incontrollati; a tale riguardo si rileva l'erroneita' dell'affermazione secondo la quale la disciplina di cui alla lettera a), comma 1, non si applicherebbe, ai sensi del successivo comma 3, agli edifici o alle costruzioni sottoposti alla tutela di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004. Per le finalita' di tutela suindicate non sono valutabili favorevolmente quelle riferite alla lettera a), commi 2 e 7, rilevando che i divieti corrispondenti non inibiscono qualsiasi intervento ma lo assoggettano alle limitazioni derivanti dalla necessita' di salvaguardare i caratteri delle aree e dei luoghi del centro storico cittadino; quelle riferite alla lettera a), comma 4, in quanto esito di una interpretazione erronea della prescrizione relativa; quelle riferite alla lettera a), comma 6, in quanto dalle stesse non deriva un impedimento assoluto al recupero dei sottotetti a fini abitativi in attuazione della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12, inibendosi viceversa la sola realizzazione di alcune opere ritenute incompatibili con la salvaguardia delle caratteristiche delle coperture, posto altresi' che la stessa legge regionale impone di rispettare i caratteri «paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio su cui si intende intervenire»; quelle riferite alla lettera c), in quanto l'ipotesi prospettata implica la cancellazione di alcuni segmenti viari e l'alterazione di luoghi la cui facies risulta consolidata da lungo tempo, come documentato dalla cartografia storica ottocentesca, e la realizzazione di varchi notevoli nelle murature della cinta fortificata medievale, immobile sottoposto alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004;
relativamente a quelle di cui al punto b), in quanto le previsioni di cui alla lettera b), comma 2, per la parte riguardante il divieto di effettuare, di norma, interventi di ricostruzione o ricomposizione architettonica in prossimita' della cinta muraria o di immobili o aree per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, risponde alla necessita' di introdurre limitazioni volte a scongiurare l'effettuazione di opere o lavori suscettibili di alterare il contesto ambientale cui appartengono tali edifici, costruzioni o aree, tra i quali la cinta urbana medievale, salvaguardandone la percettibilita' attuale dalle strade e dagli spazi pubblici e i rapporti consolidati con le costruzioni agli stessi piu' vicini; quelle volte alla revoca di dichiarazioni di interesse culturale di cui alla legge 20 giugno 1909, n. 364, in quanto tali provvedimenti tutelano interessi pubblici affatto diversi da quelli considerati dalla norme di tutela paesaggistica;
relativamente a quelle di cui al punto c), in quanto l'esecuzione di opere o lavori che non riguardano l'aspetto esteriore di luoghi, edifici o costruzioni non incide sulla tutela del paesaggio; quelle relative alla lettera a), comma 6, in quanto l'applicazione delle norme sul risparmio energetico non e' inibita ma assoggettata alle limitazioni derivanti dalla necessita' di salvaguardare i caratteri del centro storico cittadino e il divieto di realizzare altane o finestre non implica, del pari, un impedimento assoluto al recupero dei sottotetti a fini abitativi, inibendosi viceversa la sola realizzazione di alcune opere, ivi comprese quelle di carattere tecnico-impiantistico, valutate incompatibili con la salvaguardia delle caratteristiche delle coperture, degli edifici o delle costruzioni; quelle relative alla proposta di introdurre prescrizioni che consentano in tutti i casi l'applicazione delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza sismica, di igiene ambientale e di infrastrutture, in quanto la disciplina di cui alla proposta dichiarativa inibisce l'applicazione di dette norme laddove le stesse implichino la realizzazione di opere incompatibili con la salvaguardia dei caratteri del centro storico cittadino;
relativamente a quelle di cui al punto d), in quanto il loro contenuto trova gia' corrispondenza nella disciplina prevista dalla proposta dichiarativa del notevole interesse pubblico;
relativamente a quelle di cui al punto e), in quanto non effettuano alcuna comparazione, neppure sommaria, tra la disciplina prevista dalla proposta dichiarativa del notevole interesse pubblico e quella recata dal piano particolareggiato del centro storico di Marostica, non indicando gli eventuali pregiudizi o limitazioni alla disciplina urbanistica vigente;
relativamente a quelle di cui al punto f), in quanto non effettuano una comparazione adeguata tra la disciplina prevista dalla proposta dichiarativa del notevole interesse pubblico e quella recata, in termini di potenzialita' edificatorie, dal vigente piano particolareggiato del centro storico di Marostica, con il conseguente esaurimento delle doglianze in un mero rinvio alle delibere comunali che tali potenzialita' assicurerebbero. In ogni caso la demolizione e ricostruzione di edifici ricompresi nella disciplina di cui alla di cui alla lettera a), comma 1, le quali conseguirebbero all'intendimento del Comune di Marostica di aprire una nuova strada, ricadente parzialmente su suoli di proprieta' privata, non possono pregiudicare la conservazione del tessuto edilizio storico o ampliare eccessivamente le gamma delle opere o dei lavori derivanti da tale apertura;
Ritenuto, sulla scorta del succitato parere del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, di accogliere le osservazioni predette nei casi seguenti:
relativamente a quelle di cui al punto a), limitatamente alla parte in cui si ritiene che l'installazione di tende o velari, la quale non deve occultare elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportare un'alterazione estetica delle facciate, debba essere regolata da norme regolamentari specifiche;
relativamente a quelle di cui al punto c), limitatamente alla parte in cui si afferma la necessita' di fare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/2004 per la definizione degli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino o di restauro e di esplicitare con maggiore chiarezza i limiti cui soggiacciono gli interventi sulle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici e, in subordine, di consentire comunque quelli di ripristino filologicamente documentato; di eliminare il divieto di dare luogo ad aumenti di volume nel caso di ricostruzione e di eliminare, nell'ambito degli studi e delle ricerche propedeutici alla ricostruzione, riferimenti ai limiti volumetrici; di limitare il divieto di realizzazione di rampe di accesso a quelle carrabili, situate esternamente alla sagoma degli edifici, poste a servizio di qualsiasi vano o locale interrato;
Considerato che il Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ha espresso, nella seduta del 15 febbraio 2012, parere sullo schema di dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza), come previsto dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerato che il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici ha chiesto, con nota prot. 1065 del 18 gennaio 2012, il parere della Regione del Veneto sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza), come previsto dall'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e che detta richiesta e' stata riscontrata con foglio prot. 78991 del 17 febbraio 2012;
Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;
Considerato che la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica di cui al piu' volte citato provvedimento 14 febbraio 1959, conserva efficacia a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 157, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerato che l'area del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza) e' delimitata come segue: a nord da via Cansignorio della Scala, a partire dall'incrocio di questa con via Roveredo Alto, quindi dal sentiero di Val di Botte, con esclusione delle sedi stradali; a est dal medesimo sentiero, proseguendo per via Prospero Alpino, quindi per via Pizzamano, fino all'incrocio con via Stazione, con esclusione delle sedi stradali; a sud da via Stazione, comprendendo l'area adibita a parcheggio e con esclusione della sede stradale, risalendo in direzione nord-ovest lungo il confine del parcheggio, fino all'unione con la linea immaginaria tracciata in direzione nord-est dallo spigolo sud-est del castello inferiore, quindi seguendo la sagoma di quest'ultimo, compresa la rampa di accesso, prima in direzione parallela a via Stazione poi in direzione nord-ovest, fino all'incrocio con la linea immaginaria tracciata parallelamente alla via suddetta dallo spigolo sud-est del rivellino, comprendendo il medesimo rivellino, seguendo via Stazione e proseguendo per via 4 novembre fino all'incrocio con via Rimembranza, con esclusione delle sedi stradali; a ovest, dalla citata via Rimembranza, quindi da via Cangrande della Scala, con esclusione delle sedi stradali, fino all'incontro con via Cansignorio della Scala;
Ritenuto che l'area delimitata come sopra e rappresentata nell'unita planimetria presenti il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella succitata proposta del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 22 agosto 2011, parimenti unita al presente provvedimento, nonche' ai fini di salvaguardare o disciplinare, unitamente ai caratteri essenziali del centro storico cittadino e alle caratteristiche del suo impianto e della sua struttura urbanistici, anche la sua consistenza architettonica ed edilizia, esito di un processo plurisecolare di trasformazione, stratificazione o giustapposizione che appare necessario preservare da interventi di demolizione o alterazione incontrollati;

Decreta:

L'area del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza), come individuata in premessa, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.
Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, dettata ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui agli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo e, come tale, non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
La medesima disciplina, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004 integra il contenuto del succitato provvedimento 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica:
a) edifici e costruzioni appartenenti al tessuto edilizio storico:
gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia appartenenti a tale periodo, non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilita' del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;
gli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino o di restauro, come definiti dalle disposizioni vigenti in materia di beni culturali e paesaggistici, sono effettuati, di regola, con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. E' consentita la demolizione di parti, elementi o strutture di esecuzione recente estranei alle caratteristiche esteriori degli edifici o delle costruzioni, individuati a seguito di idonei studi o elaborati tecnico-scientifici. Non sono ammessi interventi diversi dalla manutenzione o dal restauro degli elementi costitutivi o accessori, quali, ad esempio, porticati, scale esterne, logge, balconi o poggioli, se non laddove rispondano all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, e la cancellazione o il danneggiamento di decorazioni pittoriche o a rilievo e la rimozione o l'alterazione di insegne, targhe o iscrizioni anteriori al 1940. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007» e successive modifiche e integrazioni. Laddove sia necessario intervenire sui medesimi elementi ai fini del superamento delle barriere architettoniche e del contenimento del fabbisogno energetico si applicano, rispettivamente, le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale» di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2008 e le normative tecniche vigenti, a condizione gli adeguamenti risultanti siano compatibili con la conservazione e la protezione degli edifici e delle costruzioni di cui alla presente lettera;
in deroga alle disposizioni precedenti e' consentita, in via eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che risponda prioritariamente all'esigenza di conservare, restaurare o valorizzare immobili dei quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004, con riferimento particolare al complesso delle mura cittadine e alle sue parti costitutive;
gli edifici o le costruzioni in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purche' tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;
la manutenzione, il consolidamento, il restauro, il ripristino o, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono eseguiti con l'impiego di tecniche definite in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali. La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base di una valutazione analitica delle tecniche, dei materiali e delle loro successive trasformazioni ed evoluzioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio a vista, appartenenti ad edifici anteriori all'ottocento, e' consentito solo se rispondente all'esigenza di un restauro filologico rigoroso. La rimozione degli intonaci antichi o tradizionali e' di norma vietata. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare la manutenzione, il restauro e la conservazione delle facciate e delle superfici esterne degli edifici mediante prescrizioni sulle tecniche, i materiali, le colorazioni, il trattamento degli elementi lignei, metallici, laterizi, litici e cementizi, la conservazione delle decorazioni e delle parti decorative. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;
la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono eseguiti in conformita' alle caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese alla conservazione degli elementi accessori o decorativi (comignoli, pinnacoli, gronde, doccioni, banderuole), fatti salvi gli adeguamenti necessari alla loro impermeabilizzazione o coibentazione, con esclusione in ogni caso di modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Il rifacimento o la manutenzione dei manti di copertura sono eseguiti con tecniche e materiali che assicurino il mantenimento della situazione preesistente ovvero, laddove cio' non sia possibile od opportuno, facciano riferimento alla tradizione edilizia locale. Nella generalita' dei casi e' prescritto l'impiego di tegole in laterizio, con coppi concavi e convessi, messe in opera secondo le tecniche tradizionali, con l'eccezione dei casi in cui sia dimostrabile l'esistenza originaria di manti o rivestimenti diversi. In corrispondenza delle coperture non e' consentita la realizzazione di altane, abbaini, finestre, lucernari o balconi;
non e' consentita la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate, con riferimento particolare a quelle prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilita' di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;
il rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni (ante, oscuri, persiane, avvolgibili) e' sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneita' storica e tecnologica, con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale e il divieto di adoperare materiali plastici o sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali. L'installazione di tende o velari e' consentita a condizione gli stessi non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica delle facciate. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare l'installazione di tende, velari o altri dispositivi di protezione o schermatura. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;
b) edifici e costruzioni non appartenenti al tessuto edilizio storico:
gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli di cui alla precedente lettera a), fermi restando l'ammissibilita' degli interventi manutentivi e il divieto di eseguire ampliamenti planimetrici o volumetrici e sopraelevazioni, possono essere demoliti, con o senza ricostruzione. La ricostruzione e' consentita unicamente laddove risponda ad una migliore qualita' architettonica e a una maggiore compatibilita' o integrazione con il tessuto insediativo storico, a condizione di non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. Le ricostruzioni si adeguano, di norma, al principio dell'allineamento dei prospetti principali lungo il limite stradale e al mantenimento libero da edificazioni degli spazi retrostanti, adottando tipologie congruenti con quelle storicamente caratterizzanti il centro storico cittadino, con riferimento particolare alle coperture, ai rapporti proporzionali tra altezza e larghezza, al sistema delle aperture, alle coloriture delle facciate. Le aree risultanti da demolizioni di edifici di cui non e' ammessa la ricostruzione sono destinate a verde;
gli interventi di ricostruzione sono definiti sulla base di studi e ricerche volti a precisare, nell'ambito della corrispondente unita' storico-urbanistica, di dimensione non inferiore all'isolato o al comparto di appartenenza, le caratteristiche tipologiche e architettoniche e i limiti planimetrici e di altezza delle nuove costruzioni. Sono vietati di norma interventi di ricostruzione o ricomposizione architettonica in prossimita' della cinta muraria urbana o di immobili o aree per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare le ricostruzioni, provvedendo in ogni caso all'individuazione delle unita' storico-urbanistiche minime alle quali riferire gli studi e le ricerche propedeutici agli interventi ricostruttivi, la quale costituisce presupposto inderogabile al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;
c) aree e spazi non edificati:
sulle aree e sugli spazi non edificati pubblici o privati non sono ammessi, fatto salvo quanto disciplinato alle precedenti lettere a) e b) in materia di ripristino filologicamente documentato o di ricostruzione, nuovi edifici, costruzioni o manufatti. Sono vietate modifiche o alterazioni della morfologia del terreno effettuate mediante scavi, sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazioni altimetriche, ad eccezione di quelli volti al ripristino di assetti o contesti storicamente documentati o al riordino di situazioni che, pure in difetto di testimonianze attendibili della loro facies originaria, siano caratterizzati da incuria o abbandono. E' vietata in ogni caso la realizzazione, su suolo pubblico o privato, di rampe di accesso carrabili, poste a servizio di qualsiasi vano o locale, totalmente o parzialmente interrato, situate esternamente alla sagoma degli edifici;
d) pavimentazioni e recinzioni:
le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli edifici e alle costruzioni residenziali, commerciali o produttive (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione o delimitazione (muri, staccionate, barriere) che siano espressione della tradizione locale sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi;
e) impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione:
e' ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purche' non ne alterino o ne peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei ad impedirne totalmente la vista dagli spazi pubblici. Le antenne televisive sugli edifici e sulle costruzioni sono realizzate ricorrendo a sistemi centralizzati. Le antenne paraboliche trovano collocazione, laddove possibile, su corpi ribassati, nicchie, falde di copertura poco visibili dagli spazi pubblici e ricorrendo, comunque, ad accorgimenti che ne mitighino la percezione, con riferimento, in particolare, alle vedute godibili da punti di vista panoramici situati sulle mura e sulle fortificazioni urbane. E' vietata in ogni caso l'installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni;
f) viabilita', spazi e verde:
la viabilita' e gli spazi pubblici storici (strade, vicoli, piazze, slarghi, confluenze stradali, scalinate, gradonate), sono conservati nel loro tracciato e nelle loro componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria e ai limiti della sede stradale, alle inclinazioni e alle pendenze, ai marciapiedi, alle pavimentazioni, ivi comprese quelle conservatesi al disotto delle superfici o dei manti attuali. All'interno della cinta muraria urbana trecentesca il restauro o il rifacimento delle pavimentazioni e' effettuato con l'impiego di materiali e tecniche di posa di tipo tradizionale, con l'esclusione di asfaltature o rivestimenti cementizi e con riferimento, in ogni caso, agli esempi conservatisi o ricostruibili attraverso la documentazione iconografica o archivistica. Tombini, chiusini e griglie stradali in ghisa, ferro o pietra, realizzati anteriormente al 1940, sono conservati e mantenuti in sito. I medesimi elementi di nuova installazione sono di forma, dimensione e materiale simile a quelli impiegati tradizionalmente. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare la conservazione e il restauro della viabilita' e degli spazi pubblici storici e delle loro pavimentazioni. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;
le aree verdi, pubbliche o private, sono censite e mantenute, fatta salva l'ammissibilita' di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato, previa definizione delle specie impiegabili per il restauro o la sostituzione. Le essenze arboree e floristiche autoctone e di maggior pregio sono conservate, provvedendo al loro mantenimento e alla effettuazione delle operazioni fitosanitarie necessarie, fatti salvi gli interventi di ceduazione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate necessari, ricorrendo in tali casi ad essenze appropriate;
g) arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli esercizi commerciali:
e' prescritto di norma il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente alla meta' del novecento, ricomprendibili nella nozione di arredo urbano, quali, ad esempio, insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose. Gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, a stelo o a mensola, sono conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Quelli di nuova fornitura o installazione devono armonizzarsi con il contesto, riproponendo, di preferenza, modelli storici;
e' assicurato il ripristino, adeguatamente orientato dallo studio della documentazione d'archivio, delle dimensioni e delle forma delle aperture delle vetrine degli esercizi commerciali ubicati negli edifici e nelle costruzioni di cui alla precedente lettera a), con riferimento particolare al contenimento della dimensione ininterrotta delle superfici vetrate. In tali casi gli infissi esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, in ferro verniciato o in legno, con esclusione di materiali plastici o sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. In tutti i casi le vetrine e le insegne non possono sporgere dal filo della parete esterna e occupare, anche solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico ma devono essere contenute entro il vano dell'apertura. Gli elementi esteriori degli esercizi commerciali che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, siano espressione significativa della storia della comunita' e dei luoghi, sono restaurati al fine di assicurarne il mantenimento delle forme, dei materiali e delle coloriture, indipendentemente da eventuali mutamenti di destinazione dei locali o degli spazi cui si riferiscono.
In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari sugli elementi di arredo, sull'illuminazione pubblica, sulle vetrine e sulle insegne degli esercizi commerciali. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;
h) servizi e impianti a rete:
negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete sono impiegate in via esclusiva canalizzazioni interrate. L'apertura di tracce di qualsiasi genere sulle murature esterne degli edifici e delle costruzioni di cui alla precedente lettera a), sia a faccia vista sia intonacati, e' vietata. Per i soli lavori che prevedono il rifacimento dell'intonaco esterno e' consentito l'incasso di tubature o canalizzazioni, a condizione che tali interventi, ivi compresa l'esecuzione di raccordi o diramazioni, non intacchino le murature. Le canalizzazioni a vista su facciate esterne o interne sono consentite solo laddove non alterino l'estetica degli edifici o delle costruzioni di cui alla precedente lettera a). Le colonne montanti degli impianti non possono essere addossate alle facciate dei medesimi edifici o delle costruzioni prospicienti le vie o gli spazi pubblici;
i) area collinare interna ed esterna alla cinta muraria:
devono essere assicurati la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, il recupero e il miglioramento dello stato dei luoghi, con riferimento particolare alle componenti morfologiche e vegetazionali. Gli elementi rappresentativi dell'identita' dei luoghi e delle trasformazioni intervenute ad opera dell'uomo (muri a secco, terrazzamenti, selciati, lastricati, ammattonati) sono mantenuti e restaurati. Sono consentite ricostruzioni localizzate di muri di contenimento con pietrame locale di idonea qualita' e pezzatura, purche' documentate da idonei studi storico-antropologici e tecnico-scientifici. In corrispondenza dei sentieri e dei percorsi collinari sono vietate rettifiche, mutamenti di sede o andamento, asfaltature e recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuita' o l'ambientazione;
l) insegne e cartelli pubblicitari:
e' fatto divieto di collocare insegne, cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicita', fatti salvi quelli richiesti da manifestazioni o eventi a carattere strettamente temporaneo. Sono ammesse, in numero limitato, indicazioni turistiche.
Il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto provvedera' alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, per il tramite del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, provvedera' alla trasmissione al Comune di Marostica del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Il provvedimento 15 giugno 1915 di cui in premessa, emanato ai sensi dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e' revocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.
Venezia, 22 febbraio 2012

Il direttore regionale: Soragni
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza)
IL SOPRINTENDENTE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE
PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale e' stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto dirigenziale generale 27 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010, registro 2 foglio 23, con il quale e' stato conferito all'arch. Gianna Gaudini l'incarico di livello dirigenziale non generale di Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 15 giugno 1915, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, si statuisce, «considerata la necessita' di assicurare la prospettiva delle Mura e del Castello di Marostica da nuove costruzioni vicine, che potrebbero offenderla», il divieto di «ogni nuova costruzione, ampliamento o soprelevazione dei fabbricati attualmente esistenti», identificati dalle particelle immobiliari enumerate nel medesimo provvedimento, tutte ricadenti nel Comune di Marostica;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica, «perche' con le sue antiche mura civiche ed il suo verde pendio oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, costituisce un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale»;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 giugno 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Marostica «costituenti un quadro panoramico di interesse unico», in quanto «la visione di tale quadro puo' essere goduta da numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Si puo' cosi' ammirare lo spettacolo delle colline adagiate ai piedi delle Prealpi venete, noto al mondo degli amatori e dei cultori attraverso le pitture di Jacopo e Francesco Bassano»;
Vista la nota prot. 614554 del 23 novembre 2010, con la quale la Regione del Veneto ha chiesto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto di valutare l'opportunita' di avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone e degli immobili oggetto del succitato provvedimento 15 giugno 1915, ai sensi degli articoli 139, 140 e 141 del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerata la necessita' di dichiarare, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004, il notevole interesse pubblico del centro storico di Marostica, per i motivi indicati di seguito, dettando altresi' la specifica disciplina intesa ad assicurare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;
Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004, alla integrazione, con la specifica disciplina di cui al citato art. 140, comma 2, del medesimo decreto legislativo, del contenuto del succitato provvedimento ministeriale 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica;
Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;
Considerato che la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica di cui al piu' volte citato provvedimento 14 febbraio 1959, conserva efficacia a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 157, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerato che l'area del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza) e' delimitata come segue: a nord da via Cansignorio della Scala, a partire dall'incrocio di questa con via Roveredo Alto, quindi dal sentiero di Val di Botte, con esclusione delle sedi stradali; a est dal medesimo sentiero, proseguendo per via Prospero Alpino, quindi per via Pizzamano, fino all'incrocio con via Stazione, con esclusione delle sedi stradali; a sud da via Stazione, comprendendo l'area adibita a parcheggio e con esclusione della sede stradale, risalendo in direzione nord-ovest lungo il confine del parcheggio, fino all'unione con la linea immaginaria tracciata in direzione nord-est dallo spigolo sud-est del castello inferiore, quindi seguendo la sagoma di quest'ultimo, prima in direzione parallela a via Stazione poi in direzione nord-ovest, fino all'incrocio con la linea immaginaria tracciata parallelamente alla via suddetta dallo spigolo sud-est del rivellino, comprendendo il medesimo rivellino, seguendo via Stazione e proseguendo per via 4 novembre fino all'incrocio con via Rimembranza, con esclusione delle sedi stradali; a ovest, dalla citata via Rimembranza, quindi da via Cangrande della Scala, con esclusione delle sedi stradali, fino all'incontro con via Cansignorio della Scala;
Ritenuto che l'area delimitata come sopra e rappresentata nell'unita planimetria presenti il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi di seguito elencati;
Gli ultimi decenni della signoria scaligera, dalla peste nera (1348-50) al 1387, anno in cui i Visconti conquistano Verona e Vicenza, sono ritenuti un periodo di regressione e di decadenza economico-politico dello stato veronese, che si riduce a coincidere territorialmente con queste due sole citta' dopo aver raggiunto, nel 1336, la fase di massima espansione, comprendente - oltre a tutto il Veneto di terraferma - Brescia, Parma e Lucca.
In questo periodo si tracciano, e si pongono rapidamente in attuazione, le coordinate di una riorganizzazione produttiva e demografica di numerosi centri medi e piccoli, cui corrisponde, per la capitale, un'azione di incisiva trasformazione della piazza cittadina, espressione di una profonda revisione di rapporti tra signoria e classi mercantili e imprenditoriali.
Per il territorio, nell'adeguarsi alla generale tendenza alla concentrazione della popolazione sopravvissuta alla peste nei centri urbani, le scelte della signoria veronese presentano aspetti di particolare interesse progettuale, che si esprimono principalmente nella rifondazione urbanistica o nell'ampliamento di un determinato numero di centri in cui vengono potenziate e insediate le attivita' economicamente piu' importanti, tra le quali l'industria della lana e l'agricoltura intensiva.
Questo programma di ristrutturazioni insediative a fini industriali, produttivi e commerciali - che si concentra tra i decenni quinto e ottavo del trecento, riguarda una pluralita' di centri: da Vicenza a Villafranca, da vari abitati portuali sul lago di Garda (Torri del Benaco, Lazise) a Soave e Marostica. La componente pianificatoria si esprime attraverso un disegno urbanistico di grande chiarezza formale, dotato di modesti margini di interferenza con la struttura militare.
I centri di rifondazione scaligera esprimono una vasta gamma di capacita' progettuali, spesso riconducibili in modo documentato a singole figure di architetti, nella quale prevale non tanto l'applicazione di un modello di «citta' fondata», quanto la sperimentazione - nella diversita' delle situazioni di partenza - di metodi di pianificazione articolati e flessibili, accomunati da una paragonabile chiarezza di presupposti culturali e di strumenti tecnico - espressivi.
Gli interventi oscillano dall'addizione, nella quale alla rigorosita' dell'impianto geometrico e stradale corrisponde la medesima cura nella definizione dei collegamenti con la citta' antica (Vicenza), alla totale rifondazione che implica un vero e proprio rovesciamento della configurazione medievale (Marostica), per finire con un ampliamento dell'esistente che, pur sovrastando quantitativamente il vecchio nucleo, ne rispetta e ne valorizza le caratteristiche storico - urbanistiche originarie (Soave).
In questo contesto la componente difensiva dei centri scaligeri appare preordinata non tanto alla sicurezza del territorio quanto a proteggere con recinti fortificati le specifiche e vitali attivita' insediative con l'appoggio di norme giuridiche e provvedimenti per favorire l'immigrazione, la costruzione di case, le attivita' agricole e industriali.
Nella costruzione del borgo di Vicenza (1372 - 1385), che rappresenta uno degli esempi piu' raffinati ed avanzati della cultura pianificatoria scaligera, acquista un rilievo particolare il dato della presenza dei carmelitani - equiparati da Innocenzo IV ai mendicanti - che si rileva uno dei fattori decisivi dell'ampliamento della citta' verso occidente, tanto sotto il profilo organizzativo quanto sotto quello della creazione di un adeguato riferimento monumentale per il nuovo quartiere, raggiunta con la costruzione della chiesa e del convento.
La connessione tra espansione e specifiche iniziative imprenditoriali e' dimostrata non solo dalla configurazione degli isolati quadrangolari, caratterizzati da una flessibilita' insediativa che consente edificazioni di tipo abitativo, industriale e di servizio, capaci di occupare gradualmente gli spazi liberi senza compromettere la sopravvivenza progettuale del piano, ma dall'emanazione contemporanea (1371) di norme a favore del lanificio vicentino.
Un documento del 1385, dopo aver attribuito ad Antonio della Scala la costruzione del borgo murato, sottolinea che la necessita' di investire i carmelitani della cura parrocchiale del «suburbio quod dicitur Porta Nova» discende dall'impossibilita' di costruire «multis de causis [...] ecclesia secularem». Nel quartiere «multe domus sint intra ambitum dicti muri de novo constucte et continue construantur et in futuro construi sperentur pro habitatione hominum et persona rum».
La distribuzione di questa case entro l'impianto del quartiere, impostato su una rete di strade ad andamento quasi perfettamente rettilineo, secondo uno schema a croce elegantemente raccordato con il borgo piu' antico, avviene con modalita' che in parte sfuggono - rispetto ai centri minori di rifondazione (Marostica, Soave) - alla preminenza degli allineamenti lungo le strade principali a scapito di quelle secondarie, con la connessa emarginazione del «vicolo di servizio» e l'inutilita' di soluzioni edilizie angolari. Tale gerarchia lascia il posto ad un'uniforme distribuzione delle case lungo tutte le strade di piano - principali e secondarie - piu' prossime al collegamento tra vecchio e nuovo borgo e al convento carmelitano, secondo un criterio che neppure l'apertura di una nuova porta dal lato opposto della strada principale (1392), riuscira' a modificare in modo apprezzabile. Il progetto urbanistico scaligero si deve ad un architetto Giovanni, forse individuabile in Giovanni da Ferrara, costruttore dei ponti veronesi delle Navi e, probabilmente, di Castelvecchio.
Nel caso di Marostica, pressoche' contemporaneo a Vicenza, si deve parlare non tanto di ristrutturazione e di ampliamento, per quanto radicali, del centro abitato preesistente soltanto paragonabili a quelli - per esempio - di Soave, ma di una vera e propria rifondazione urbanistica che implica il rovesciamento della struttura dell'abitato medievale e il riassorbimento di alcune preesistenze sull'area toccata dall'espansione.
La rifondazione si esprime attraverso un processo di trasformazione globale complessivamente assai rapida, che tocca tutte le componenti dell'assetto della comunita' originaria e comporta sia la schiacciante affermazione del tracciato urbanistico moderno - imperniato su elementi di straordinaria chiarezza progettuale e formale, quali la strata magna, la grande piazza centrale e la maglia regolare degli isolati - sia il completo appiattimento della precedente organizzazione civile, produttiva ed ecclesiastica.
Uno storico locale del Settecento e' stato il primo ad affermare con esattezza che Consignorio della Scala «fu quello che trasporto' Marostica nel sito ch'e' di presente [...] circondandola di muraglie e lasciando l'antiche case per Borgo della medesima».
L'antica pieve, con una parte considerevole del vecchio insediamento, viene isolata all'esterno del tracciato delle mura, in una posizione priva di relazioni con il nuovo centro, e subisce un'irreversibile erosione della propria influenza che tocca l'apice del quattrocento, quando un'ulteriore emarginazione deriva prima dall'insediamento delle agostiniane a S. Gottardo (1470), poi da quello dei minori osservanti nel complesso gia' umiliato di S. Sebastiano (1485).
Le modalita' di affermazione della nuova organizzazione ecclesiastica registrano a Marostica una situazione piu' complessa e contrastata di quella di Vicenza. Un decennio dopo l'inizio della costruzione delle mura (1372), in una fase di presumibile assestamento dell'urbanizzazione della nuova citta', viene costruita (1383) con l'assenso del vescovo di Padova, affiancato dal suo vicario francescano, la cappella di S. Antonio.
E' probabile che il tentativo francescano di insediarsi a Marostica, gia' in precedenza dotata di una tradizione manifatturiera nel settore della lana, ulteriormente e massicciamente potenziato dagli Scaligeri, sia stato ostacolato dall'azione del locale convento umiliato di S. Sebastiano, nelle cui mani doveva essere almeno parte dell'industria cittadina e di cui non e' azzardato presumere una fattiva partecipazione, come in molte altre circostanze documentate, alle operazioni di esproprio, misurazione e tracciamento del nuovo centro.
Di grande interesse risultano le caratteristiche tecniche dell'insediamento urbanistico di Marostica, che sembra rappresentare un ennesimo esperimento scaligero di creazione di una comunita' a base agro - industriale, adeguatamente protetta da un sistema di mura e di punti fortificati solo apparentemente decisivo per la definizione planimetrica dell'insediamento civile, rispetto al quale, e non viceversa, si rivela riferito e subordinato anche nelle parti apparentemente meno «controllate» e piu' condizionate dalla morfologia del sito, come per esempio nel tracciato delle mura sul colle.
La verifica geometrica dell'impianto delle mura e l'individuazione del centro di «proiezione», richiamano tra i molti possibili il caso - di alcuni decenni precedente - di Montagnana, nel territorio padovano, con il quale condividono la posizione presso la piazza del punto di tracciamento degli allineamenti tra i punti omologhi della cinta coincidenti con le torri.
Il disegno delle strade e degli isolati, anche per alcune preesistenze, appare definito con minor rigore e sicurezza rispetto alla crux del quartiere vicentino di Porta Nuova: permangono alcune percepibili curvature «arcaiche» nel profilo delle strade, anche di quella principale, e nei lati lunghi della piazza, i cui accessi stradali in tangenza richiamano modelli urbanistici francesi (le bastides) piuttosto che italiani, rafforzando nel contempo - in analogia a molti di quelli - il carattere imprenditoriale e civile della ristrutturazione, rispetto alla quale il peso della componente ecclesiastica appare in questa fase complessivamente marginale, con l'unica chiesa defilata e posta a considerevole distanza dalla piazza stessa.
Cio' premesso l'apporto delle bastides al disegno urbanistico di Marostica sembra rappresentare piu' un complesso di esperienze ormai sedimentato e rielaborato che un esplicito ascendente, come sembra indicare l'apporto «italiano» del dato prospettico, gia' «segretamente» percepibile nella ricomposizione unitaria delle tracce degli allineamenti delle torri ed ulteriormente apprezzabile, come in un'infinita' di citta' e di centri minori, nella deformazione romboidale degli isolati e nella configurazione trapezoidale - «mirata» sul palazzo fortificato inferiore - della piazza.
Una considerazione di rilievo riguarda, anche con la conferma di alcuni disegni piuttosto tardi, una disposizione delle case trecentesche che interessa esclusivamente i lati brevi dei lotti e quelli della piazza, trascurando le possibilita' insediative lungo le strade di attraversamento trasversale della strata magna, concepite in genere come percorsi di servizio agli appezzamenti retrostanti le case piuttosto che, forse con la sola eccezione dell'attuale via S. Antonio, come effettivi spazi urbani.
Tale impostazione comporta l'adozione di tipologie irregolari lungo l'intero sviluppo della fronte utile e negli stessi angoli, caratterizzate da setti murari molto allungati con giaciture raramente ortogonali al profilo su strada. Tutte le case prospicienti la piazza e la gran parte di quelle allineate sul lato settentrionale della strada principale sono dotate di portico, a costituire, nell'insieme, un modello destinato a grande diffusione e fortuna nella tradizione urbana medievale.
L'insediamento di Marostica rappresenta dunque, per le ragioni suesposte, un esempio di centro urbano trecentesco nel quale la configurazione dell'abitato e lo sviluppo delle mura, modellatesi armoniosamente sull'orografia dei luoghi, concorrono a formare un esempio di grande interesse per la tradizione urbanistica tardo medievale, arricchendo esteticamente il paesaggio dell'area prealpina veneta.
Considerato che, ai fini della tutela paesaggistica dell'area suindicata, e' necessario dettare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/200, la disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato prevista dagli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico e, come tale, non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo;

Formula la seguente proposta

L'area del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza), delimitata come sopra e rappresentata nell'unita planimetria, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.
Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, dettata ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui agli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo e, come tale, non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
La medesima disciplina, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto legislativo n. 42/2004 integra il contenuto del succitato provvedimento 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica:
a) edifici e costruzioni appartenenti al tessuto edilizio storico:
gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, hanno mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia appartenenti a tale periodo, non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilita' del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;
gli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino o di restauro, come definiti dalle disposizioni vigenti in materia edilizia e di beni culturali e paesaggistici, sono effettuati, di regola, con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. E' consentita la demolizione di parti, elementi o strutture di esecuzione recente estranei alle caratteristiche esteriori degli edifici o delle costruzioni, individuati a seguito di idonei studi o elaborati tecnico-scientifici. Non sono ammessi interventi diversi dalla manutenzione o dal restauro degli elementi costitutivi o accessori, quali, ad esempio, porticati, scale esterne, logge, balconi o poggioli, se non laddove rispondano all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, e la cancellazione o il danneggiamento di decorazioni pittoriche o a rilievo e la rimozione o l'alterazione di insegne, targhe o iscrizioni anteriori al 1940. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007»;
in deroga alle disposizioni precedenti e' consentita, in via eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che risponda prioritariamente all'esigenza di conservare, restaurare o valorizzare immobili dei quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004, con riferimento particolare al complesso delle mura cittadine e alle sue parti costitutive;
gli edifici o le costruzioni in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purche' tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;
la manutenzione, il consolidamento, il restauro, il ripristino o, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono eseguiti con l'impiego di tecniche definite in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali. La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base di una valutazione analitica delle tecniche, dei materiali e delle loro successive trasformazioni ed evoluzioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo, e' consentito solo se rispondente all'esigenza di un restauro filologico rigoroso. La rimozione degli intonaci antichi o tradizionali e' di norma vietata. L'autorita' amministrativa preposta al rilascio del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, puo' emanare, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare la manutenzione, il restauro e la conservazione delle facciate e delle superfici esterne degli edifici mediante prescrizioni sulle tecniche, i materiali, le colorazioni, il trattamento degli elementi lignei, metallici, laterizi, litici e cementizi, la conservazione delle decorazioni e delle parti decorative, ferme restando le attribuzioni e le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono eseguiti in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese alla conservazione degli elementi accessori o decorativi (comignoli, pinnacoli, gronde, doccioni, banderuole), fatti salvi gli adeguamenti necessari alla loro impermeabilizzazione o coibentazione, con esclusione in ogni caso di modifiche delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Il rifacimento o la manutenzione dei manti di copertura sono eseguiti con tecniche e materiali che assicurino il mantenimento della situazione preesistente ovvero, laddove cio' non sia possibile od opportuno, facciano riferimento alla tradizione edilizia locale. Nella generalita' dei casi e' prescritto l'impiego di tegole in laterizio, con coppi concavi e convessi, messe in opera secondo le tecniche tradizionali, con l'eccezione dei casi in cui sia dimostrabile l'esistenza originaria di manti o rivestimenti diversi. In corrispondenza delle coperture non e' consentita la realizzazione di altane, abbaini, finestre o balconi;
non e' consentita la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate, con esclusione, in ogni caso, di quelle prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilita' di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;
il rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni (ante, oscuri, persiane) e' sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneita' storica e tecnologica, con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale e il divieto di adoperare materiali plastici o sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali. L'installazione di tende o velari e' consentita a condizione che gli stessi non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica delle facciate;
b) edifici e costruzioni non appartenenti al tessuto edilizio storico:
gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli di cui alla precedente lettera a), fermi restando l'ammissibilita' degli interventi manutentivi e il divieto di eseguire ampliamenti planimetrici o volumetrici e sopraelevazioni, possono essere demoliti, con o senza ricostruzione. La ricostruzione, effettuata in ogni caso senza aumenti di volume, e' consentita laddove risponda ad una migliore qualita' architettonica e a una maggiore compatibilita' o integrazione con il tessuto insediativo storico, a condizione di non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. Le ricostruzioni si adeguano, di norma, al principio dell'allineamento dei prospetti principali lungo il limite stradale e al mantenimento libero da edificazioni degli spazi retrostanti, adottando tipologie congruenti con quelle storicamente caratterizzanti il centro storico cittadino, con riferimento particolare alle coperture, ai rapporti proporzionali tra altezza e larghezza, al sistema delle aperture, alle coloriture delle facciate. Le aree risultanti da demolizioni di edifici di cui non e' ammessa la ricostruzione sono destinate a verde;
gli interventi di ricostruzione sono definiti sulla base di studi e ricerche volti a precisare, nell'ambito della corrispondente unita' storico-urbanistica, di dimensione non inferiore all'isolato o al comparto di appartenenza, le caratteristiche tipologiche e architettoniche e i limiti volumetrici, planimetrici e di altezza delle nuove costruzioni. Sono vietati di norma interventi di ricostruzione o ricomposizione architettonica in prossimita' della cinta muraria urbana o di immobili o aree per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'autorita' amministrativa preposta al rilascio del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio puo' emanare, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari sulle ricostruzioni, ferme restando le attribuzioni e le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali. La predetta autorita' provvede in ogni caso all'individuazione delle unita' storico-urbanistiche minime alle quali riferire gli studi e le ricerche propedeutici agli interventi ricostruttivi, la quale costituisce presupposto inderogabile al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
c) aree e spazi non edificati:
sulle aree e sugli spazi non edificati pubblici o privati non sono ammessi, fatto salvo quanto disciplinato alle precedenti lettere a) e b) in materia di ripristino filologicamente documentato o di ricostruzione, nuovi edifici, costruzioni o manufatti. Sono vietate modifiche o alterazioni della morfologia del terreno effettuate mediante scavi, sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazioni altimetriche, ad eccezione di quelli volti al ripristino di assetti o contesti storicamente documentati. E' vietata in ogni caso la realizzazione, su suolo pubblico o privato, di rampe di accesso a rimesse, cantine o vani interrati;
d) pavimentazioni e recinzioni:
le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli edifici e alle costruzioni residenziali, commerciali o produttive (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione o delimitazione (muri, staccionate, barriere) che siano espressione della tradizione locale sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi;
e) impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione:
e' ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purche' non ne alterino o ne peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono prevedere l'installazione di elementi esterni, salvo laddove questi non trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei ad impedirne la vista. Le antenne televisive sugli edifici e sulle costruzioni sono realizzate ricorrendo a sistemi centralizzati. Le antenne paraboliche trovano collocazione, laddove possibile, su corpi ribassati, nicchie, falde di copertura poco visibili dagli spazi pubblici e ricorrendo comunque ad accorgimenti che ne mitighino la percezione, con riferimento, in particolare, alle vedute cittadine godibili da punti panoramici situati sulle mura urbane. E' vietata in ogni caso l'installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni;
f) viabilita', spazi e verde:
la viabilita' e gli spazi pubblici storici (strade, vicoli, piazze, slarghi, confluenze stradali, scalinate, gradonate), sono conservati nel loro tracciato e nelle loro componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria e ai limiti della sede, alle inclinazioni e alle pendenze, ai marciapiedi, alle pavimentazioni, ivi comprese quelle conservatesi al disotto delle superfici o dei manti attuali. All'interno della cinta muraria il restauro o il rifacimento delle pavimentazioni e' effettuato con l'impiego di materiali e tecniche di posa di tipo tradizionale, con l'esclusione di asfaltature o rivestimenti cementizi e con riferimento, in ogni caso, agli esempi conservatisi o ricostruibili attraverso la documentazione iconografica o archivistica. Tombini, chiusini e griglie stradali in ghisa, ferro o pietra, realizzati anteriormente al 1940, sono conservati e mantenuti in sito. I medesimi elementi di nuova installazione sono di forma, dimensione e materiale simile a quelli impiegati tradizionalmente. L'autorita' amministrativa preposta al rilascio del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio puo' emanare, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari sulla conservazione e il restauro della viabilita' e delle pavimentazioni, ferme restando le attribuzioni e le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
le aree verdi, pubbliche o private, sono censite e mantenute, fatta salva l'ammissibilita' di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato, previa definizione delle specie impiegabili per il restauro o la sostituzione. Le essenze arboree e floristiche autoctone e di maggior pregio sono conservate, provvedendo al loro mantenimento e alla effettuazione delle operazioni fitosanitarie necessarie, fatti salvi i necessari interventi di ceduazione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate, ricorrendo in tali casi ad essenze appropriate;
g) arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli esercizi commerciali:
e' prescritto di norma il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente al 1940, ricomprendibili nella nozione di arredo urbano, quali, ad esempio, insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose. Gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, a stelo o a mensola, sono conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Quelli di nuova fornitura o installazione devono armonizzarsi con il contesto, riproponendo, di preferenza, modelli storici;
e' assicurato il ripristino, adeguatamente orientato dallo studio della documentazione iconografica d'archivio, delle dimensioni e delle forma delle aperture delle vetrine degli esercizi commerciali ubicati negli edifici e nelle costruzioni di cui alla precedente lettera a), con riferimento particolare al contenimento della dimensione ininterrotta delle superfici vetrate. In tali casi gli infissi esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, in ferro verniciato o in legno, con esclusione di materiali plastici o sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. In tutti i casi le vetrine e le insegne non possono sporgere dal filo della parete esterna e occupare, anche solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico ma devono essere contenute entro il vano dell'apertura. Gli elementi esteriori degli esercizi commerciali che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, siano espressione significativa della storia della comunita' e dei luoghi, sono restaurati al fine di assicurarne il mantenimento delle forme, dei materiali e delle coloriture, indipendentemente da eventuali mutamenti di destinazione dei locali o degli spazi cui si riferiscono;
l'autorita' amministrativa preposta al rilascio del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio puo' emanare, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari sugli elementi di arredo, ferme restando le attribuzioni e le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
h) servizi e impianti a rete:
negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete sono impiegate in via esclusiva canalizzazioni interrate. L'apertura di tracce di qualsiasi genere sulle murature esterne degli edifici e delle costruzioni di cui alla precedente lettera a), sia a faccia vista sia intonacati, e' vietata. Per i soli lavori che prevedono il rifacimento dell'intonaco esterno e' consentito l'incasso di tubature o canalizzazioni, a condizione che tali interventi, ivi compresa l'esecuzione di raccordi o diramazioni, non intacchino le murature. Le canalizzazioni a vista su facciate esterne o interne sono consentite solo laddove non alterino l'estetica degli edifici o delle costruzioni di cui alla precedente lettera a). Le colonne montanti degli impianti non possono essere addossate alle facciate dei medesimi edifici o costruzioni prospicienti le vie o gli spazi pubblici;
i) area collinare interna ed esterna alla cinta muraria:
devono essere assicurati la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, il recupero e il miglioramento dello stato dei luoghi, con riferimento particolare alle componenti morfologiche e vegetazionali. Gli elementi rappresentativi dell'identita' dei luoghi e delle trasformazioni intervenute ad opera dell'uomo (muri a secco, terrazzamenti, selciati, lastricati, ammattonati) sono mantenuti e restaurati. Sono consentite ricostruzioni localizzate di muri di contenimento con pietrame locale di idonea qualita' e pezzatura, purche' documentate da idonei studi e elaborati tecnico-scientifici. In corrispondenza dei sentieri e dei percorsi collinari sono vietate rettifiche, mutamenti di sede o andamento, asfaltature e recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuita';
l) insegne e cartelli pubblicitari:
e' fatto divieto di collocare insegne, cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicita', fatti salvi quelli richiesti da manifestazioni o eventi a carattere strettamente temporaneo. Sono ammesse, in numero limitato, indicazioni turistiche.
La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, provvedera' alla trasmissione al Comune di Marostica della presente proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, ai fini degli adempimenti di cui al precedente art. 139, comma 1, e a dare comunicazione della stessa alla provincia interessata.
La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvedera' altresi' alla pubblicazione della notizia della presente proposta e della sua intervenuta pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonche' su uno a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela, come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004.
Avverso la presente proposta e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni.
Verona, 22 agosto 2011

Il soprintendente: Gaudini
 
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