Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 novembre 2011, n. 236
Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 6, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta;
Vista la delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 , recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;
Visto in particolare l'allegato 3 della citata delibera che stabilisce i requisiti per l'individuazione dei clienti professionali privati;
Visto l'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in tema di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali;
Sentita la Banca d'Italia;
Sentita la Consob;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 7 aprile 2011;
Vista la nota del 21 luglio 2011 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2011;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «cliente»: il soggetto al quale vengono prestati servizi di investimento, accessori o di gestione collettiva;
b) «cliente professionale»: il cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti finanziari e per valutare correttamente i rischi che assume;
c) «cliente professionale pubblico»: il cliente individuato ai sensi del successivo articolo 2;
d) «intermediari»: le imprese di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le banche comunitarie, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio e la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
all'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6
febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26
marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2-sexies, del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto
dall'art. 2 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n.
164:
«2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 3 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203:
«Art. 62 (Contenimento dell'uso degli strumenti
derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti
locali). - 1. Le norme del presente articolo costituiscono
principi fondamentali per il coordinamento della finanza
pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela
dell'unita' economica della Repubblica ai sensi degli
articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma,
119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le
disposizioni del presente articolo costituiscono altresi'
norme di applicazione necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano e agli enti locali e' fatto divieto di emettere
titoli obbligazionari o altre passivita' che prevedano il
rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.
Per tali enti, la durata di una singola operazione di
indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
una passivita' esistente, non puo' essere superiore a
trenta ne' inferiore a cinque anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, con uno o piu' regolamenti da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua la tipologia dei contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1,
comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, che gli enti di cui al comma 2
possono concludere, e indica le componenti derivate,
implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facolta'
di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di
assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi
agli strumenti finanziari derivati nonche' delle clausole
relative alle predette componenti derivate, il medesimo
regolamento individua altresi' le informazioni, rese in
lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a
strumenti finanziari derivati o di un contratto di
finanziamento che include una componente derivata, il
soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per
l'ente pubblico attesta per iscritto di avere preso
conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a strumenti finanziari
derivati o il contratto di finanziamento che include una
componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2
in violazione delle disposizioni previste dal regolamento
emanato in attuazione del comma 3 o privo dell'attestazione
di cui al comma 4, e' nullo. La nullita' puo' essere fatta
valere solo dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 e' fatto divieto di
stipulare, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo
minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilita'
di ristrutturare il contratto derivato a seguito di
modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto
derivato e' riferito, con la finalita' di mantenere la
corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata
operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di
comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 41,
commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette
altresi' mensilmente alla Corte dei conti copia della
documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati
di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di
previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa
che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari,
rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata.
9. All'art. 3, comma 17, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni di
crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono
aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri
definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle
Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».
10. Sono abrogati l'art. 41, comma 2, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' l'art. 1,
commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte degli enti territoriali emanate in
attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di
indebitamento delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in
contrasto con le disposizioni del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «societa' di investimento a capitale variabile»
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «organismi di investimento collettivo del
risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine»:
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i
valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144
(Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):
«Art. 2 (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita' di
bancoposta svolte da Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come
definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed
attivita' connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la
gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi
di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera f),
numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di
finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui
all'art. 12.
2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi di
bancoposta senza necessita' di iscrizione in albi od
elenchi.
3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita'
di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24,
commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54,
comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a
120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del
testo unico bancario.
4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di
investimento ed accessori si applicano, in quanto
compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza:
5, 6, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2,
8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai
mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32,
51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.
5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste
e' equiparata alle banche italiane anche ai fini
dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e
del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4,
nonche' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni
specifiche da parte delle autorita' competenti.
6. Il risparmio postale e' disciplinato dal
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme
del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in
quanto compatibili, nonche' dalle norme del testo unico
bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente previsto nel presente
decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in
materia di prescrizione.
8. Poste non puo' esercitare attivita' di concessione
di finanziamenti nei confronti del pubblico.
9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste
si avvale di strutture organizzative autonome. E' tenuta,
altresi', ad istituire un sistema di separazione contabile
dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre
attivita'.».



 
Art. 2

Clienti professionali pubblici

1. Sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:
a) il Governo della Repubblica;
b) la Banca d'Italia.
2. L'intermediario informa il cliente professionale pubblico, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, esso e' considerato di diritto un cliente professionale e che sara' trattato come tale, a meno che l'intermediario e il cliente convengano diversamente. L'intermediario inoltre informa il cliente del fatto che puo' richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.
3. I clienti professionali pubblici possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quali clienti al dettaglio e concordare con gli intermediari un livello piu' elevato di protezione.
4. Il cliente professionale pubblico puo' richiedere un livello piu' elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine, i clienti professionali pubblici concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisce i servizi, le operazioni o i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.
 
Art. 3
Clienti professionali pubblici su richiesta e procedura per il
riconoscimento

1. Possono richiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.
2. La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali e' consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata delle competenze, delle esperienze e delle conoscenze del responsabile della gestione finanziaria presso i soggetti di cui al comma 1, l'intermediario puo' ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente e' effettivamente in grado di adottare con consapevolezza le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:
a) i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione o tipo di operazione o di prodotto;
b) alla comunicazione di cui alla lettera a) e' allegata una dichiarazione del responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un'adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con indicazione dell'esperienza maturata nel settore finanziario;
c) l'intermediario avverte i soggetti di cui al comma 1, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
d) i clienti dichiarano per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.
4. Prima di accettare la richiesta di rinuncia alle norme di protezione dell'investitore, l'intermediario adotta le misure idonee ad accertare che il cliente che richiede di essere considerato cliente professionale soddisfa i requisiti indicati nel comma 1. L'intermediario rilascia al cliente specifica attestazione dalla quale risulta che l'intermediario ha valutato i requisiti ed ha accettato la richiesta del cliente di essere trattato come cliente professionale.
5. I soggetti di cui al comma 1 informano l'intermediario delle eventuali modifiche che potrebbero influenzare la loro classificazione; in ogni caso, l'intermediario adotta provvedimenti appropriati se constata che il cliente non soddisfa piu' le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 112



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.».



 
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