Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 febbraio 2012
Scioglimento della «La Rosa del Deserto societa' cooperativa sociale siglabile La Rosa del Deserto - S.c.s.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento ispettivo dell'8 luglio 2010, effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa «La Rosa del Deserto societa' cooperativa sociale siglabile La Rosa del Deserto - S.C.S.» con sede in Torino, costituita in data 12 ottobre 1999 con atto a rogito del Notaio Dr. Travostino Mario di Torino, n. REA TO-925828, C.F. 07838660012, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'Avv. Anna Caterina Miraglia nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957 con studio in Roma, Via Riboty n.26, ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma,13 febbraio 2012

Il direttore generale: Esposito
 
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