Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 18 |
Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'articolo 6; Visto l'articolo 2 della legge 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le universita' non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'articolo 3; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e l'articolo 5, comma 4, lettera a); Visto l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Contabilita' economico-patrimoniale nelle universita'
1. Al fine di garantire trasparenza e omogeneita' dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le universita' adottano un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica. 2. Il quadro informativo economico-patrimoniale delle universita' e' rappresentato da: a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo; b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo; c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione; d) bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 3. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria. 4. Le universita' si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilita' analitica, ai fini del controllo di gestione.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione: "Art. 33. (Omissis). Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato." "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti." "Art. 87. (Omissis). Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione". Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 14. Decreti legislativi. 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni". L'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica) recita: "Art. 6. Autonomia delle universita'. 1. Le universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare. 3. Le universita' svolgono attivita' didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. 4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative. 5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto. 7. L'autonomia finanziaria e contabile delle universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7. 8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente. 9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. 11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero. ". Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 2. Ministeri. 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 12) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 13) Ministero della salute. 2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.". L'articolo 3 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali legalmente riconosciute) e' il seguente: "Art. 3. 1. L'universita' o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'universita' stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facolta', i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilita' delle strutture immobiliari adibite alle attivita' universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi. 2. Il Ministro puo' chiedere al rettore dell'universita' chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro puo' inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle universita' o istituti superiori non statali. 3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita' e' determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni universita' riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi. 4. Il Ministro riferisce il Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.". Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario): "1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita'; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi; b) revisione della disciplina concernente la contabilita', al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei; c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante; d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle universita' statali." "4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita' finanziaria, in conformita' alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): "Art. 2. Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili. 1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche; b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a); c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere piu' trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati; f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilita'. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi' suddivisi: a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti; c) un rappresentante dell'ISTAT; d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; e) tre esperti in materia giuridico-contabile-economica. 6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»; b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllali, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»; c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali»; d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»; e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: «trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,». 7. Il comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici. 8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente articolo. Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145. Note all'art. 1: Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: "2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.".
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| Art. 2 Principi contabili e schemi di bilancio
1. Le universita' per la predisposizione dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
Note all'art. 2: Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 91 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3 Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio
1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Note all'art. 3: Per il testo dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'articolo 1. L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, reca: "Art. 17. Tassonomia degli enti in contabilita' civilistica. 1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche in raccordo con le regole contabili di cui al presente decreto, le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica assicurano, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria, con le regole di riclassificazione di cui al comma 2, in coerenza con quanto stabilito dal Titolo II. 2. Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui al comma 3, le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica redigono il conto consuntivo in termini di cassa, conformandosi alle regole di riclassificazione di cui al Titolo II. Il conto consuntivo dovra' essere, nelle risultanze, coerente con il rendiconto finanziario di cui all'articolo 16, comma 3. Il conto consuntivo, unitamente alle note di commento, e' trasmesso, con modalita' definite con decreto dirigenziale del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'inserimento nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A seguito dell'estensione della rilevazione SIOPE i soggetti di cui all'articolo 16 non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei conti consuntivi, secondo le modalita' di cui al comma 2. Ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio. I soggetti di cui all'articolo 16 assicurano la coerenza dei dati SIOPE con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all'articolo 16, comma 3, anche attraverso operazioni di riconciliazione. 4. I collegi sindacali e di revisione vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal comma 2, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.".
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| Art. 4 Classificazione della spesa per missioni e programmi
1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi. 2. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attivita' volte a perseguire le finalita' individuate nell'ambito delle missioni. 3. In conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ciascun programma e' corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonche' i criteri cui le universita' si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili.
Note all'art. 4: Per il testo del comma 2, dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si veda nelle note all'articolo 1. Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011: "Art. 13. Societa' ed enti con bilancio civilistico. 1. Le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica si conformano a quanto previsto dall'articolo 11 attraverso la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello. 2. Tale rappresentazione va assicurata in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie, secondo la riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'articolo 17. 3. La relazione sulla gestione attesta le attivita' riferite a ciascun programma di spesa, nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni e in coerenza con la missione. 4. Gli organi di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e attestano tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.".
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| Art. 5
Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e bilancio unico d'ateneo d'esercizio
1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, e di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonche' all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilita' finanziaria. 2. Le universita' non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalita' definite dai propri statuti e regolamenti. 3. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilita' dotati, di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali e' attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio. 4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le universita' approvano il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvano contestualmente un rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria. 5. Il decreto di cui all'articolo 2 definisce le modalita' e i criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria, di cui ai commi 1 e 4. 6. Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle societa' e degli enti partecipati a qualsiasi titolo. 7. I documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati: a) per le universita' statali: dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) per le universita' non statali: sulla base delle procedure e modalita' definite dai propri statuti e regolamenti.
Note all'art. 5: Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'articolo 1. L'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, concerne: "h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d)".
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| Art. 6 Bilancio consolidato
1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. L'area di consolidamento e' costituita dai seguenti enti e societa', anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; b) societa' di capitali controllate dalle universita' ai sensi del codice civile; c) altri enti nei quali le universita' hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci; d) altri enti nei quali le universita' possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. 3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalita' e' aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2.
Note all'art. 6: Per il testo del comma 2, dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'articolo 1. Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 91 del 2011, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): "3. Per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' universita' possono costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'".
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| Art. 7
Introduzione della contabilita' economico-patrimoniale, della contabilita' analitica e del bilancio unico
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, adotta i decreti di cui agli articoli 2, 4, comma 4, e 6, comma 3. Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. 2. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo 11, comma 3, alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore. 3. Le universita' adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonche' i sistemi e le procedure di contabilita' analitica, entro il 1° gennaio 2014. 4. A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle universita', per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca destina una quota agli atenei che adottano il sistema di contabilita' economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013. Tale quota e' definita annualmente nel decreto con il quale sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'.
Note all'art. 7: Per il testo dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'articolo 1. Per il testo dell'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 168 del 1989, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 11.
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| Art. 8 Obblighi di trasparenza
1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti contabili di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalita' e le procedure informatizzate definite dai Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Le universita' non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), con le modalita' e le procedure informatizzate definite dal Ministero. 3. Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e, nella fase transitoria per le universita' in contabilita' finanziaria, il conto consuntivo di cui all'articolo 10, comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale delle universita'.
Note all'art. 8: Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'articolo 1. L'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, reca: "Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche. 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati. 2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge. 3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalita' di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.".
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| Art. 9 Commissione per la contabilita' economico-patrimoniale delle universita'
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' nominata, con mandato triennale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Commissione per la contabilita' economico-patrimoniale delle universita'. 2. Il Ministero si avvale della Commissione ai fini della revisione e dell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al presente decreto, nonche' per il monitoraggio dell'introduzione della contabilita' economico-patrimoniale e della contabilita' analitica, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Al fine di porre in essere un efficace supporto agli atenei, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove periodicamente incontri, seminari di studio. 3. La Commissione puo' procedere ad analisi e confronti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonche' dei risultati ottenuti. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso spese. 4. La Commissione e' composta da un numero massimo di nove membri, scelti tra rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI, del Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle universita' italiane e da esperti del settore.
Note all'art. 9: Per i riferimenti al decreto legislativo n. 91 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 10 Contabilita' finanziaria nella fase transitoria
1. Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le universita' in contabilita' finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalita' di cui all'articolo 4. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai fini conoscitivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le universita' predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2.
Note all'art. 10: Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della citata legge n. 196 del 2009 e' il seguente: "2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche; b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a); c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere piu' trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione; e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati; f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.".
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| Art. 11 Abrogazioni
1. Sono abrogati: a) il secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma dell'articolo 86 e l'articolo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. 2. Il secondo periodo dell'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' sostituito dal seguente: "In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna universita' per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria.". 3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' sostituito dal seguente: "7. Le universita' adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero e' esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.". 4. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: "finanziaria" e' sostituita dalla seguente: "gestionale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 11: Si riporta il testo dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), come modificato dal presente decreto: "Art. 86. Autonomia del dipartimento. Il dipartimento ha autonomia gestionale ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento. Commi 2°,3°, 4° e 5° (abrogati). Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 . Il direttore del dipartimento puo' autorizzare le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Comma 8° (abrogato).". L'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, abrogato dal presente decreto, recava:"Limiti di spesa ed istituti; modalita' della gestione amministrativa e contabile". Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 168 del 1989, come modificato dal presente decreto: "Art. 7. Autonomia finanziaria e contabile delle universita'. 1. Le entrate delle universita' sono costituite da: a) trasferimenti dello Stato; b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente; c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi: a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale; b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria; c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria. 3. Le somme non impegnate da ciascuna universita' nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilita' dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2. 4. (abrogato). 5. Le universita' possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna universita' per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria. 6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle universita'. 7. Le universita' adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero e' esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9. 8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'universita', nonche' dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio. 9. (abrogato). 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle universita' e' soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale. 11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna universita' continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna universita', con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili. ".
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