Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 febbraio 2012
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'articolo 21, lettera u);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2009, n. 13;
Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2009, n. 79;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 14 gennaio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33;
Considerato il verificarsi di avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, a causa della contaminazione ambientale;
Considerato che la presenza di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione e all'ambiente;
Rilevato che l'adozione dell'ordinanza 18 dicembre 2008, e successive modificazioni, ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina organica in materia, mantenere le misure di salvaguardia e prevenzione;

Ordina:

Art. 1

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; e' vietato, altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio alle autorita' competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate con modalita' tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate.
4. Al termine delle operazioni di cui al comma 3 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.
5. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:
a) il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale, al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente;
b) sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica piu' aggiornata;
c) al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e' a disposizione delle autorita' competenti per eventuali controlli.
 
Art. 2

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne da' immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. Il medico veterinario invia all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonche' di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite delle Aziende unita' sanitarie locali competenti per territorio o delle imprese convenzionate.
 
Art. 3

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necroscopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.
2. Gli Istituti eseguono la necroscopia entro quarantotto ore e le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'Autorita' giudiziaria.
 
Art. 4

1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1 da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorita' competenti.
2. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' articolo 1, provvede ad individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento nonche' a segnalare con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.
3. E' attivato presso le Prefetture, un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del fenomeno, al fine di garantire una uniforme applicazione delle attivita'.
4. Il tavolo di cui al comma 3, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e dai rappresentanti dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di polizia locali e un veterinario libero professionista nominato dall'Ordine provinciale dei medici veterinari.
 
Art. 5

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.
2. Nel caso di rodenticidi per uso civile e' previsto un contenitore all'atto dell'utilizzo con accesso solo all'animale bersaglio fatti salvi i casi previsti all'articolo 1, comma 5.
3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono indicate le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.
 
Art. 6

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione.
Roma, 10 febbraio 2012

Il Ministro: Balduzzi

Reegistrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 398
 
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