Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2012 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 22 febbraio 2012
Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 22 febbraio 2012:
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, il comma 5, il quale prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita' della formazione;
Vista la nota del 9 novembre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una proposta di accordo in attuazione del citato art. 73, comma 5, che e' stata diramata alle Regioni e Province autonome con lettera in data 14 novembre 2011;
Considerato che, per l'esame del provvedimento in argomento, e' stata convocata una riunione tecnica per il giorno 11 gennaio 2012 nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte emendative delle Regioni e Province autonome e, in particolare, le richieste avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, gia' formalizzate con lettera del 9 gennaio 2012 e diramate alle Amministrazioni statali competenti con nota del 10 gennaio 2012;
Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la quale e' stata trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la lettera pervenuta in data 10 gennaio 2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano concernente, in particolare, la proposta di clausola di salvaguardia e di non regresso da inserire nel provvedimento in parola;
Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva del documento di cui trattasi, con i relativi allegati, che tiene conto delle richieste emendative formulate dalle Regioni e Province autonome;
Vista la lettera in data 25 gennaio 2012 con la quale tale definitiva versione, corredata dei relativi allegati, e' stata diramata, con richiesta di assenso tecnico, alle Regioni e alle Province autonome;
Vista nota del 16 febbraio 2012 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Regione Toscana ha espresso avviso tecnico favorevole sulla predetta definitiva versione del piu' volte menzionato documento;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, allegato A), parte integrante del presente atto, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Roma, 22 febbraio 2012

Il Presidente: Gnudi Il Segretario: Siniscalchi
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato I
Requisiti di natura generale: Idoneita' dell'area e disponibilita'
delle attrezzature
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato II

La Formazione via e.Learning sulla sicurezza e salute sui lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato III
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE)
(8 ÷ 10 ÷ 12 ore)
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato IV
Requisiti minimi del corso di formazione teorico-pratico per
lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
(12 ore)
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato V
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per
lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre
(12 ÷ 14 ÷ 16 ore)
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato VI
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo
(12 ÷ 16 ÷ 20 ore)
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato VII
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per
lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili
(14 ÷ 22 ore)
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato VIII
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per
lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
(8 ÷ 13 ore)
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato IX
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici
frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
(10 ÷ 16 ÷ 22 ÷ 28 ÷ 34 ore)
Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato X
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per
lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo
(14 ore)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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