Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 10 febbraio 2012 |
Ordinanza contingibile e urgente recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni e nelle province autonome del nord est italiano. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 recante: «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenze contro le malattie animali e Unita' centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152; Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 2009, recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord est italiano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2009, n. 285; Vista la decisione della Commissione europea 2010/712/UE del 23 novembre 2010, che dispone all'art. 11, comma 1, l'approvazione del piano pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia; Considerato che le misure adottate dalla precedente ordinanza ministeriale del 26 novembre 2009 hanno determinato una drastica riduzione dei casi di rabbia nei territori interessati e che l'ultimo caso e' stato accertato nel febbraio 2011; Visto il Rapporto del Comitato scientifico sulla sanita' animale e il benessere animale della Commissione europea del 23 ottobre 2002, concernente le modalita' di attuazione della vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia, che dispone, tra l'altro, che tale misura sia protratta per almeno 24 mesi a far data dall'ultimo caso di rabbia registrato; Viste le raccomandazioni della Direzione generale salute e consumatori della Commissione europea, prot. D1 HK (2009) D/411782; Visto il parere, reso con nota n. 11913-9.1.5 del 28 novembre 2011, dal Centro di referenza nazionale per la rabbia, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie con decreto ministeriale 8 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118; Ritenuto necessario proseguire l'attivita' di vaccinazione e di monitoraggio al fine di pervenire alla completa eradicazione della rabbia nei territori a rischio di contagio;
Ordina:
Art. 1
1. Sono territori a rischio di contagio, ai sensi e per gli effetti della presente ordinanza, i territori delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano individuati con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1, di seguito denominati territori a rischio. 2. I cani, i gatti e i furetti, al seguito di persone dirette anche temporaneamente nei territori a rischio, sono sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo ed entro undici, ventitre e trentacinque mesi dall'ultima vaccinazione qualora siano stati somministrati vaccini aventi durata di immunita' rispettivamente di dodici, ventiquattro e trentasei mesi. 3. E' vietata l'introduzione nei territori a rischio di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma 2. |
| Art. 2
1. I cani di proprieta' di persone residenti nei territori a rischio sono sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato. 2. E' consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e di altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili, presenti nei territori a rischio. 3. Al fine di assicurare il celere svolgimento delle operazioni di vaccinazione dei cani di proprieta', le regioni e le province autonome interessate, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti. 4. I costi relativi alle vaccinazioni di cui all'art. 1 ed al presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali. |
| Art. 3
1. Gli animali di cui agli articoli 1 e 2 sono condotti al guinzaglio, o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sotto sorveglianza da parte dei detentori. 2. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 8 sono stabiliti provvedimenti piu' restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani, ivi compresa la pratica venatoria. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria, nei territori a rischio e' intensificata la lotta al randagismo e i cani accalappiati sono immediatamente ricoverati presso i canili sanitari. |
| Art. 4
1. Nell'ambito dei territori a rischio e' fatto divieto, salvo per le persone appositamente incaricate, e debitamente informate, di avvicinare e in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici delle specie sensibili, in particolare con le volpi. |
| Art. 5
1. E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nei territori a rischio. 2. I costi relativi alla vaccinazione di cui al comma 1 sono a carico dei proprietari degli animali. |
| Art. 6
1. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 8 sono individuate le zone da sottoporre a campagna di vaccinazione orale delle volpi, secondo le modalita' previste dal rapporto del Comitato scientifico sulla sanita' animale e il benessere animale del 23 ottobre 2002. In particolare, nelle aree prive di efficaci barriere naturali, le zone di vaccinazione sono calcolate con un raggio di almeno 50 chilometri a partire dal fronte di avanzamento della malattia. Per quanto riguarda le modalita' di spargimento delle esche e' privilegiata la diffusione mediante mezzo aereo. |
| Art. 7
1. Le competenti autorita' regionali e provinciali, ivi incluse quelle i cui territori confinano con le zone interessate, intensificano l'attivita' di monitoraggio e di sorveglianza degli animali selvatici. In particolare, tutte le volpi abbattute, o trovate morte, e gli altri animali selvatici sensibili rinvenuti morti, o abbattuti perche' sospetti, sono sottoposti a test per la diagnosi della rabbia. 2. In aggiunta al monitoraggio di cui al comma 1 e' valutata la possibilita' di realizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un prelievo attivo sulla popolazione volpina. |
| Art. 8
1. Nell'ambito dell'attivita' dell'Unita' centrale di crisi, di cui al decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, e' attivato un coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate, il Ministero della salute e il Centro di referenza nazionale per la rabbia con il compito di individuare i territori a rischio, le zone e le modalita' di vaccinazione e le eventuali ulteriori misure di controllo. 2. La vigilanza sull'applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza e' assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le forze dell'ordine. |
| Art. 9
1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 10 febbraio 2012
Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 399 |
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