1. La normativa sul patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2) prescrive che le operazioni di rimborso o riacquisto integrale o parziale di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza siano autorizzate dalla Banca d'Italia. Il riacquisto e il rimborso non sono consentiti se: i) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello piu' elevato imposto dalla Banca d'Italia; ii) l'operazione avviene prima che sia decorso il termine minimo dall'emissione per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (opzione call) o di riacquisto (1) senza procedere alla sostituzione degli strumenti con altri di qualita' patrimoniale almeno equivalente (c.d. replacement). Le banche possono liberamente acquistare - con finalita' di ricollocamento sul mercato - quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza per importi inferiori a determinate soglie (2) . 2. Con il presente aggiornamento, sono state riviste le condizioni alle quali la Banca d'Italia autorizza le operazioni di rimborso/riacquisto; tra queste non e' piu' previsto l'obbligo di replacement. Questo obbligo limita la possibilita' di effettuare operazioni di c.d. liability management, che rientrano tra le misure indicate dalla raccomandazione della European Banking Authority (EBA) dell'8 dicembre 2011 per conseguire incrementi del patrimonio di vigilanza di piu' elevata qualita' (capitale e riserve - c.d. Common Equity) (3) . La nuova regolamentazione prudenziale internazionale (4) e il mercato, inoltre, attribuiscono una maggiore importanza alla qualita' degli elementi che compongono il patrimonio di vigilanza. In tale prospettiva, le nuove regole, da un lato, pongono un'accresciuta enfasi sul Common Equity, dall'altro, rafforzano i requisiti per la computabilita' nel patrimonio degli altri strumenti. Di conseguenza, gli strumenti di capitale diversi dal Common Equity (5) , che non rispettano le caratteristiche previste dalla richiamata normativa internazionale per la computabilita' nell'Additional Tier 1 e nel Tier 2, dovranno essere progressivamente sostituiti (phasing out). Infine, l'obbligo di replacement, non essendo armonizzato a livello internazionale, puo' creare uno svantaggio competitivo per le banche italiane nei confronti di intermediari di altri paesi. Le operazioni di riacquisto espongono tuttavia le banche a varie tipologie di rischi. Tra questi, assumono particolare rilevanza: (i) il rischio di liquidita', in quanto l'utilizzo di fondi per riacquistare gli strumenti puo' indebolire la posizione di liquidita' delle banche; (ii) i rischi reputazionali e legali derivanti dal fatto che operazioni di riacquisto possono interessare varie tipologie di investitori, tra cui anche clientela non professionale (6) . Al fine di attenuare questi rischi la normativa, da un lato, stabilisce precise condizioni per il rilascio dell'autorizzazione; dall'altro, tenuto conto delle peculiarita' della fattispecie, richiama l'attenzione delle banche sul pieno rispetto degli obblighi previsti, in via generale, dall'ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti e gestione dei conflitti di interesse. 3. La normativa prevede che la Banca d'Italia autorizzi le operazioni di rimborso/riacquisto di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza - comprese quelle effettuate prima che sia decorso il periodo minimo dall'emissione per l'esercizio dell'opzione di rimborso/riacquisto in assenza della preventiva sostituzione - purche' non sia pregiudicata la situazione economico-finanziaria e di adeguatezza patrimoniale della banca e del gruppo bancario. In tale ambito, la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti condizioni: a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza non scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello piu' elevato imposto dalla Banca d'Italia; b) l'operazione non incide negativamente sulla redditivita' prospettica ne' pregiudica l'adeguatezza della posizione di liquidita' della banca. In ogni caso, nella valutazione delle istanze, la Banca d'Italia si riserva il potere di chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualita' patrimoniale almeno equivalente o che l'eventuale plusvalenza sia destinata ad incremento stabile della componente patrimoniale di qualita' piu' elevata (capitale e riserve). Il presente aggiornamento non e' stato sottoposto a consultazione considerata la necessita' di provvedere con urgenza (7) per assicurare agli intermediari la possibilita' di pianificare rapidamente, in tempi e con ammontari certi, gli interventi indispensabili per conseguire target di capitale coerenti con le scadenze dell'esercizio EBA. Sulla modifica non e' stata condotta l'analisi di impatto della regolamentazione, considerato che la stessa non comporta apprezzabili costi addizionali per i destinatari delle norme (8) .
(1) Il termine e' pari a: 5 anni per gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale e per le passivita' subordinate di 2° livello; 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.
(2) 10% della complessiva emissione; per gli strumenti di Tier 1 (strumenti innovativi e non innovativi) e' previsto anche un limite (3%) commisurato al totale degli strumenti in circolazione.
(3) EBA Recommendation on the creation and supervisory oversight of temporary capital buffer to restore market confidence (EBA/REC/2011/1).
(4) Cfr. il documento Basilea 3 - Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari (versione giugno 2011) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e la proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento della Commissione europea (COM 2011 452).
(5) Si tratta degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computabili nel Tier 1 e degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate computabili nel Tier 2.
(6) Cfr. art. 6, comma 2-quinquies e 2-sexies del TUF.
(7) Cfr. articolo 8, comma 1 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 (Disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262).
(8) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 - art. 3, comma 3. |