Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 febbraio 2012
Scioglimento della «San Giorgio Societa' cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del Codice civile;
Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 22 gennaio 2011, effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del Codice civile;
Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La Cooperativa «San Giorgio Societa' Cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (CS), costituita in data 17 gennaio 2008 con atto a rogito del Notaio dott. Fino Giovanni di Corigliano Calabro (CS), n. REA CS-197822, C.F. 02903200786, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice civile e l'Avv. Cinzia Antonia Sorace nata a Caulonia (RC) il 29 ottobre 1967 e residente in Francavilla sul Sinni (PZ), via Passeggeri n. 3, ne e' nominata commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: Esposito
 
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