Gazzetta n. 64 del 16 marzo 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
DECRETO RETTORALE 29 febbraio 2012
Emanazione dello Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 (Autonomia delle Universita') e l'art. 16 (Universita');
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Ferrara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 162, supplemento ordinario n. 121 del 14 luglio 2005;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 2 comma 1, che prevede che le Universita' debbano modificare i propri Statuti, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella legge stessa;
Visto il d.l. n. 5/2012 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», che ha variato alcune disposizioni contenute nella legge n. 240/2010;
Visti i decreti rettorali rep. n. 97/2011, prot. n. 2316 del 1° febbraio 2011 e rep. n. 255/2011, prot. n. 5729 del 15 marzo 2011 con i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' stato istituito l'organo con il compito di predisporre lo Statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie in materia di organi e articolazione interna dell'Universita' ed e' stato successivamente sostituito un rappresentante della componente studentesca al suo interno;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione dell'11 luglio 2011 e del senato accademico del 19 luglio 2011, con le quali gli stessi hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato il complesso delle modifiche apportate allo Statuto dell'Universita' degli Studi di Ferrara ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota ministeriale prot. n. 4983 del 22 novembre 2011, con la quale il MIUR ha comunicato gli esiti di tale controllo, presentando una serie di rilievi di legittimita' e di merito effettuati dal Tavolo tecnico costituito con D.M. del 21 giugno 2011;
Visti i verbali dell'organo di revisione statutaria dell'Ateneo del 7 dicembre 2011 e del 16 gennaio 2012 nei quali sono stati presi in esame i rilievi ministeriali;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 23 gennaio 2012 e del senato accademico del 24 gennaio 2012, con le quali gli stessi hanno all'unanimita' rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato le modifiche, conseguenti ai rilievi ministeriali, apportate allo Statuto dell'Universita' degli Studi di Ferrara ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Visto il d.r. rep. n. 106/2012, prot. n. 2919 del 2 febbraio 2012 con il quale il Rettore ha emanato il testo definitivo dello Statuto, dando l'avvio alla procedura per la pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale ed inviando il documento al Ministero;
Considerato che il Ministero, in data 13 febbraio 2012, ha formulato per le vie brevi ulteriori rilievi in merito allo Statuto;
Visto il verbale dell'organo di revisione statutaria del 21 febbraio 2012, nel quale lo stesso ha approvato all'unanimita' le ulteriori modifiche proposte dal Presidente, al fine di conformare alcune norme ai rilievi proposti;
Verificato che, a seguito dell'emanazione del sopracitato d.l. n. 5/2012, risulta opportuno modificare gli artt. 13, comma 3 e 56 comma 3 dello Statuto, al fine di conformare gli stessi alle nuove previsioni normative;
Considerata l'urgenza di approvare le modifiche apportate allo Statuto, al fine di rispettare la tempistica per la costituzione dei nuovi organi, gia' definita e condivisa nel corso del 2011;
Considerato che il senato accademico, nella seduta del 22 febbraio scorso, ha approvato all'unanimita' le modifiche, conseguenti agli ulteriori rilievi ministeriali e al d.l. n. 5/2012, apportate allo Statuto dell'Universita' degli Studi di Ferrara ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che sulle stesse il Consiglio di Amministrazione ha espresso all'unanimita' il proprio parere favorevole nella seduta del 29 febbraio;

Decreta
di emanare lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Ferrara, adeguato alle disposizioni contenute nella legge n. 240/2010 e s.m.i., allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il testo dello Statuto verra' trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ferrara, 29 febbraio 2012

Il rettore: Nappi
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Istituzione e fini)

1. L'Universita' degli studi di Ferrara, istituita nel 1391 e di seguito denominata Unife, e' ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonche' di autonomia finanziaria e contabile. Essa sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attivita' di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.
2. Unife, in conformita' ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni condizionamento.
3. Unife, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, e' soggetta esclusivamente alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle Universita' statali ed al presente Statuto.
4. Unife promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica; partecipa all'alta formazione e alla ricerca internazionale, allo sviluppo della mobilita' internazionale di docenti e studenti; favorisce l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.
5. Unife assume ogni iniziativa affinche' l'esercizio del diritto allo studio venga pienamente assicurato, in applicazione dei principi della Costituzione. Contribuisce, inoltre, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale anche mediante percorsi di eccellenza e/o metodologie didattiche innovative, comprese quelle telematiche, organizzate direttamente e/o con specifiche istituzioni proprie o partecipate.
6. Unife, nella sua organizzazione e nella sua attivita', rispetta i principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia delle sue attivita', per perseguire le finalita' stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 2
(Comunita' universitaria)

1. Fanno parte della Comunita' universitaria gli studenti, i professori, i ricercatori, il personale tecnico e quello amministrativo, nonche' tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Universita'.
2. Unife garantisce il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, promuove l'eguale rappresentanza di ciascun sesso nella nomina dei componenti di ogni organo di Ateneo e la presenza equilibrata dei generi anche negli organi elettivi.
3. Unife puo' riconoscere gruppi o associazioni costituiti da componenti la Comunita' universitaria.

Art. 3
(Liberta' della ricerca, dell'insegnamento e dello studio)

1. Unife garantisce autonomia di ricerca, liberta' d'insegnamento e pari opportunita' di accesso ai finanziamenti per la ricerca e agli strumenti e strutture per essa necessari, nonche' al relativo coordinamento; i finanziamenti devono essere assegnati sulla base di progetti valutati secondo i criteri in uso nella comunita' scientifica internazionale.
2. Unife persegue le proprie finalita' nel rispetto della dignita' della persona umana, del pluralismo delle idee e della trasparenza dell'informazione e delle procedure. Unife tutela la piena liberta' delle idee e l'espressione delle liberta' politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunita' nel lavoro e nello studio. Unife predispone un codice etico, che e' approvato dal Senato Accademico.
3. Tutte le discipline hanno pari dignita'.

Art. 4
(Modi di attuazione dei propri fini istituzionali)

1. Per realizzare i propri obiettivi, Unife sviluppa la ricerca scientifica e svolge attivita' didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici sia privati, italiani e stranieri. Unife si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.
2. Le attivita' e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo sono disciplinate dalle norme legislative relative alle Universita', dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.
3. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, Unife garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno ed all'esterno delle proprie sedi, con gli strumenti piu' appropriati.
4. Per il perseguimento delle sue finalita' Unife partecipa, anche come Ente fondatore, a Fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali.
5. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, Unife stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile o federativa, con altre Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, riconoscendo e valorizzando il contributo degli studenti singoli e associati, italiani, comunitari e internazionali per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali, sia in Italia che all'estero.
6. Unife ha tra i propri obiettivi il trasferimento dell'innovazione al sistema produttivo. Unife puo' a tal fine promuovere l'istituzione di ogni forma societaria o associativa compatibile con la legislazione vigente. Le proposte relative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico per le rispettive competenze.
7. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, Unife procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.

Art. 5
(Ricerca scientifica)

1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.
2. Unife, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.

Art. 6
(Attivita' didattica)

1. L'insegnamento in Unife promuove la preparazione culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
2. Unife svolge attivita' didattica per il conferimento dei titoli riconosciuti dalla legislazione vigente. Unife promuove l'istituzione di corsi e titoli congiunti a livello europeo ed extra europeo.
3. Unife puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente o ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
4. Unife puo' altresi' attivare corsi di formazione pre-laurea e di perfezionamento post-laurea e rilasciare i relativi attestati.

Art. 7
(Altre attivita' dell'Ateneo)

1. Unife istituisce e promuove attivita' di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.
2. In particolare:
a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;
b) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
c) svolge corsi di aggiornamento per le professioni e per il personale delle Scuole di ogni ordine e grado;
d) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;
e) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti;
f) favorisce la formazione culturale dei cittadini anche attraverso la collaborazione con enti non universitari, in particolare con l'Universita' per l'educazione permanente avente sede ove si svolgono i suoi corsi di studio, nel rispetto dei principi espressi nella carta delle Universita' europee sull'apprendimento permanente;
g) si adopera per agevolare l'orientamento e l'inserimento professionale nel mondo del lavoro e dello studio per i propri laureati;
h) per i corsi previsti dal presente articolo Unife puo' rilasciare specifici attestati.
3. Unife favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
4. Unife promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati e con associazioni e cooperative studentesche, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
5. Unife agevola la partecipazione alle attivita' didattiche e di ricerca di studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa.
6. Unife puo' attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilita' scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.

Art. 8
(Rapporti internazionali)

1. Unife collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, Unife:
a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.
3. Unife puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.
4. Unife intende, in particolare, sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso:
a) la promozione di meccanismi per il reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee;
b) la promozione di ulteriori accordi per la mobilita' accademica fra le Universita' europee e fra quelle di Paesi associati all'Unione europea;
c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.

Art. 9
(Doveri di informazione)

1. Unife riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
2. Unife provvede a rendere accessibili le informazioni sulla sua attivita' ed il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicita' tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca.

TITOLO II
Organi e strutture centrali dell'Universita'
SEZIONE I
Organi
Art. 10
(Il Rettore)

1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Universita' nel rispetto delle leggi e dello Statuto.
2. Il Rettore:
a) promuove e coordina le attivita' scientifiche e didattiche;
b) assicura che l'Ateneo persegua le sue finalita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza e promozione del merito;
c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalla legge, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
d) propone i documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita';
e) propone la nomina del Direttore Generale;
f) avvia i procedimenti disciplinari, relativi al personale docente ed esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente. Irroga, previo parere consultivo del Collegio di disciplina, le sanzioni disciplinari non superiori alla censura;
g) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
h) presiede il Comitato dei Sostenitori;
i) emana con decreto i regolamenti di Ateneo e quelli delle singole strutture, previa approvazione del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione secondo la propria competenza;
j) garantisce l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
k) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato delle attivita' dell'Ateneo;
l) convoca per la riunione di insediamento gli organi o le strutture collegiali che non sono da lui presieduti;
m) svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto;
n) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
3. Il Rettore e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le Universita' italiane ed e' nominato nei termini di legge.
4. L'elettorato attivo e' composto da:
a) i professori di ruolo e i ricercatori di Unife;
b) i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo;
c) i componenti del Consiglio degli studenti;
d) un assegnista e un dottorando o specializzando per ogni Dipartimento;
e) 28 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico-amministrativo;
f) un rappresentante degli studenti per ogni Dipartimento, fra gli iscritti ai corsi di laurea afferenti a ciascun Dipartimento o Scuola, designato dal Consiglio degli studenti.
5. Il Rettore designa, fra i professori di prima fascia, il Prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento. Egli puo', altresi', designare altri prorettori con funzioni specifiche.
6. In caso di cessazione anticipata del Rettore le sue funzioni vengono assunte dal Prorettore Vicario.
7. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia al Rettore, le sue funzioni vengono assunte dal Decano dei membri del Consiglio di Amministrazione, che abbia la qualifica di professore di prima fascia.
8. Nelle ipotesi contemplate dai precedenti commi 6 e 7 il Decano del corpo accademico dell'Ateneo provvede immediatamente ad indire le elezioni.

Art. 11
(Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni:
a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, inclusa la chiamata di professori e ricercatori;
b) formula proposte e pareri obbligatori in relazione al documento di programmazione triennale di Ateneo; formula pareri e proposte in ordine all'indirizzo strategico dell'Ateneo;
c) esprime parere sulla proposta di nomina del Direttore Generale;
d) formula proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e Scuole;
e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto;
f) approva il regolamento di Ateneo;
g) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
h) approva il codice etico previsto dalla legge e decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del codice etico che non ricadano nella competenza del Collegio di disciplina;
i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di raccordo, coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
j) esprime parere obbligatorio sui documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla legislazione vigente in materia, nonche' sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
k) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;
l) si esprime in merito ai risultati conseguiti dalle strutture didattiche;
m) si esprime in merito ai risultati conseguiti dalle strutture di ricerca, sulla base delle relazioni delle Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, sentiti i pareri espressi dal Consiglio della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
n) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
2. Il Senato Accademico, deliberando con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
3. Il Senato Accademico e' composto da:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) Direttori di Dipartimento in numero di 12;
c) il Presidente del Consiglio della Ricerca;
d) due professori associati e due ricercatori eletti tra i propri componenti dal Consiglio della Ricerca; nessuna area disciplinare di cui all'allegato A puo' avere piu' di un rappresentante;
e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo, appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti.
4. Il Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.
5. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. I membri del Senato Accademico restano in carica per la durata corrispondente al proprio mandato e comunque nel limite massimo di quattro anni. Il mandato e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
7. Il Direttore Generale partecipa al Senato, con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 12
(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione e' organo di gestione e controllo delle attivita' amministrative, finanziarie e contabili di Unife.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) determina l'indirizzo strategico dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico;
b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
c) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo;
d) approva, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi nonche' delle Scuole e il loro Statuto;
e) approva il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita';
f) su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, approva i documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla normativa vigente e il documento di programmazione triennale di Ateneo;
g) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia i documenti di bilancio annuali e pluriennali previsti dalla normativa vigente;
h) approva i piani triennali di edilizia ed i relativi aggiornamenti annuali, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;
i) approva le convenzioni, i contratti ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa secondo quanto previsto dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita';
j) approva le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
k) approva il regolamento con cui identifica gli incarichi cui assegnare una indennita' di funzione e determina i relativi importi, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;
l) definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
m) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli studenti;
n) determina i criteri per la valutazione delle attivita' amministrative;
o) delibera in merito all'istituzione e soppressione dei Dipartimenti e degli altri centri di gestione e di spesa;
p) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore Generale, previo parere del Senato Accademico;
q) delibera, in assenza della rappresentanza degli studenti, in merito alle sanzioni disciplinari da infliggere ai professori e ricercatori universitari, alla conclusione della procedura prevista dalla legge;
r) delibera sulla proposta di chiamata da parte del Dipartimento di professori e di ricercatori universitari, previo parere del Senato Accademico;
s) approva un documento annuale di bilancio sociale per informare tutta la comunita' e i suoi interlocutori sulle scelte operate, le attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalita' istituzionali;
t) svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione, per le quali sia previsto un parere del Senato Accademico, dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il parere del Senato sia stato negativo o condizionato. Le delibere di cui alle lettere b) e o) sono assunte a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
4. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) quattro componenti appartenenti ai ruoli docenti dell'Ateneo, designati dal Rettore d'intesa con i Direttori di Dipartimento;
c) due componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni, designati all'unanimita' dal Comitato dei sostenitori; la non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo deve essere conservata per tutta la durata del mandato;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo, appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
e) due rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, esclusi il Rettore e i rappresentanti degli studenti, devono essere individuati, anche mediante avvisi pubblici, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Le candidature, unitamente ai curricula, devono essere presentate al Rettore, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla pubblicazione di apposita informativa nell'albo di Ateneo. Decorso il termine, il Rettore dispone la pubblicazione dei curricula dei candidati nel sito d'Ateneo e trasmette senza indugio le candidature pervenute ai Direttori di Dipartimento, al Presidente del Comitato dei sostenitori e al Presidente del Consiglio del personale tecnico amministrativo. Le procedure di cui al precedente comma 4 lett. b) c) e d) non possono iniziare prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione dei curricula nel sito d'Ateneo e devono terminare entro quaranta giorni da tale data.
6. I Consiglieri sono eletti o designati nel rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.
8. Il Direttore Generale partecipa al Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante.
9. Il Prorettore puo' essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 13
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Unife costituisce un Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile.
2. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da: tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato e designato dal Rettore; un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
4. I componenti sono nominati con decreto rettorale; il mandato ha una durata di quattro anni; l'incarico e' rinnovabile per una sola volta.
5. Il mandato quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo.
6. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Art. 14
(Nucleo di Valutazione di Ateneo)

1. Il Nucleo di Valutazione, ferma la garanzia della liberta' dell'insegnamento e della ricerca, verifica l'andamento della gestione dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.
2. In particolare, il Nucleo di Valutazione verifica:
a) la correttezza e l'economicita' della gestione;
b) l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa;
c) la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i Dipartimenti;
d) l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti;
e) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
f) l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio;
g) l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle strutture di servizio.
3. Il Nucleo di Valutazione esercita altresi':
a) in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le attribuzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attivita' organizzative e individuali;
b) le funzioni di proposta in ordine al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle attivita' dell'Ateneo;
c) le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo.
4. Il Nucleo di Valutazione e' composto da sei membri, di cui almeno due esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte:
a) un professore di ruolo dell'Ateneo;
b) quattro soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo;
c) un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli studenti.
5. La nomina del coordinatore del Nucleo di Valutazione e' di competenza del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.
6. I membri del Nucleo di Valutazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati una volta, con l'eccezione del rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni e puo' essere rinnovato una sola volta.
7. I membri del Nucleo di Valutazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche;
b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero avere per la durata del mandato incarichi o collaborazioni di natura politica o sindacale;
c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
8. Unife assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente.
9. Il Nucleo di Valutazione presenta al Rettore e agli altri organi dell'Ateneo competenti relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche.

Art. 15
(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.
2. Il Direttore Generale deve essere scelto tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore Generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile per il medesimo periodo; il trattamento economico e' stabilito in conformita' ai criteri e ai parametri fissati dalla legge.
4. Al Direttore Generale e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In particolare, il Direttore Generale:
a) e' responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;
b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;
c) esplica una attivita' generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;
d) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;
e) emana gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;
f) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
6. Il Direttore Generale puo' scegliere il Direttore Generale vicario fra i Dirigenti dell'Universita'.

SEZIONE II
Strutture
Art. 16
(Consiglio della Ricerca)

1. Il Consiglio della Ricerca e' organo consultivo dell'Universita' per la ricerca scientifica. Esso esprime al Senato Accademico pareri sulla ripartizione delle risorse locali per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresi' pareri al Senato Accademico sulla programmazione e sulla valutazione della ricerca.
2. Il Consiglio della Ricerca e' composto da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore afferenti a ciascuna delle 9 aree individuate nell'allegato A al presente Statuto, eletti dai professori e ricercatori afferenti alle stesse aree. Le afferenze devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Universita', ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato Accademico.
3. Il Consiglio della Ricerca elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio e' convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'Universita', scelto dal Direttore Generale, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunita' universitaria.

Art. 17
(Consiglio degli studenti)

1. Il Consiglio degli studenti e' organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio degli studenti:
a) adotta il proprio regolamento interno;
b) esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo;
c) fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Senato Accademico;
d) elabora proposte in merito all'organizzazione didattica e a tutte le attivita' espressamente riguardanti gli studenti;
e) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
f) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attivita' autogestite e per la ripartizione dei relativi fondi;
g) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi e nelle strutture collegiali dell'Universita', ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
h) promuove l'attuazione di uno Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari;
i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio degli studenti e' composto da trentuno rappresentanti eletti sulla base del regolamento di cui al successivo comma 5.
4. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.
5. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto dal Consiglio degli studenti con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 18
(Consiglio del personale tecnico-amministrativo)

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo e' organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio del personale tecnico-amministrativo:
a) esprime pareri in merito alla programmazione annuale e triennale del personale tecnico-amministrativo;
b) esprime pareri sulla dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
c) esprime pareri e formula proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
d) esprime parere sul regolamento di Ateneo, nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
e) formula proposte di modifica dello Statuto;
f) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio nomina i propri rappresentanti negli organi e nelle strutture di Unife, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti interni delle strutture. I componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono eletti direttamente da tutto il personale tecnico-amministrativo e nominati con decreto del Rettore. Il numero dei componenti del Consiglio e' cosi' determinato: due per ogni Dipartimento, dodici per l'Amministrazione centrale e quattro per il Sistema Bibliotecario di Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato ed a tempo determinato.
4. Il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo viene predisposto dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo stesso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Senato Accademico.

Art. 19
(Comitato dei sostenitori)

1. Il Comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
2. Il Comitato e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private esterne all'Universita' che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
3. Sono membri di diritto:
un rappresentante della Regione Emilia Romagna;
un rappresentante della Provincia di Ferrara;
un rappresentante del Comune di Ferrara;
un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Ferrara.
4. La partecipazione di altri membri e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite convenzioni di durata almeno quinquennale che determinano le modalita' di collaborazione e di sostegno all'Universita'.
5. Il Comitato e' presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un Vicepresidente.
6. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Art. 20
(Sistema Bibliotecario di Ateneo)

1. Unife riconosce l'importanza dei servizi bibliotecari, documentari e informativi per la ricerca, la didattica e il diritto allo studio. Allo scopo di coordinare, razionalizzare e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati Unife organizza il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) il cui governo e' disciplinato da apposito regolamento.

Art. 21
(Istituto Universitario di Studi Superiori - IUSS 1391)

1. L'Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS-Ferrara 1391 ha lo scopo di promuovere l'eccellenza degli studi presso l'Universita' di Ferrara.
2. IUSS-1391 e' un centro di formazione avanzata aperto ai giovani italiani e stranieri con i seguenti obiettivi:
a) preparare dottori di ricerca in grado di esercitare attivita' di ricerca di elevata qualificazione in ambito internazionale, impiegabile in strutture di ricerca scientifica avanzata, sia di base, sia applicativa;
b) promuovere l'alta qualita' degli studi post-laurea volti alla formazione e all'aggiornamento di professionisti in grado di operare in ambito almeno europeo;
c) attuare percorsi formativi di particolare valenza ad integrazione della preparazione dei corsi di laurea.
3. L'Istituto si pone come punto di riferimento per le attivita' interdisciplinari dell'Universita' nell'ambito della formazione avanzata. Costituisce un punto d'incontro per gli studiosi delle diverse discipline e promuove seminari, conferenze e altre attivita' di natura interdisciplinare ed extracurriculare.
4. L'attivita' dello IUSS-1391 e' regolata da apposito Statuto.

Art. 22
(Consiglio di parita')

1. Il Consiglio di parita' promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze, ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni.
2. Il Consiglio e' composto da membri individuati paritariamente tra il personale docente, tecnico-amministrativo e gli studenti.
3. La designazione, la composizione e il funzionamento del Consiglio sono stabiliti da apposito regolamento.
4. Il Consiglio, alla prima riunione, provvede ad eleggere il suo Presidente, che lo convoca almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 23
(Comitato Unico di Garanzia)

1. Unife istituisce il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
2. I membri del Comitato vengono nominati nel rispetto della pariteticita' e parita' tra generi tra il personale tecnico-amministrativo.
3. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e le competenze del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 24
(Comitato per lo Sport universitario)

1. Il Comitato per lo Sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la Comunita' universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico.
2. Il Comitato per lo Sport ha le competenze previste dalla normativa vigente.
3. Il Comitato per lo Sport e' composto da:
a) il Rettore o suo delegato;
b) il Direttore Generale o suo delegato;
c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo Italiano e nominati dal Rettore con proprio decreto;
d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;
e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;
f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo.
4. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate del bilancio.
5. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento.
6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformita' a quanto previsto dalla normativa in vigore, e' prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.

TITOLO III
Organizzazione amministrativa
Art. 25
(Amministrazione)

1. L'Amministrazione e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Universita'.
2. L'Amministrazione e' organizzata in Amministrazione centrale, Dipartimenti e altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale.
3. Ad ogni struttura amministrativa autonoma o raggruppamento di strutture e' preposto un responsabile amministrativo per la gestione della stessa e la direzione del personale amministrativo.

Art. 26
(Dirigenti)

1. Il personale dirigente collabora con il Direttore Generale assicurando il funzionamento degli uffici e dei servizi cui e' preposto anche attraverso le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene mediante concorso per esami indetto con provvedimento del Direttore Generale, nelle forme e secondo le prescrizioni di legge.

Art. 27
(Dotazione organica)

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali di Unife.
2. Unife, nei limiti consentiti dalla legge, puo' avvalersi di personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni.

TITOLO IV
Strutture periferiche
Art. 28
(Dipartimenti)

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodi di ricerca e organizzano le attivita' didattiche proponendo l'istituzione al loro interno di corsi di studio, ovvero cooperando con altri Dipartimenti per realizzare corsi di studio interdipartimentali, mettendo a disposizione anche a tale fine le proprie risorse. Sono, inoltre, responsabili delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca.
2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia amministrativa e gestionale e ne sono responsabili. Secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle regole di bilancio, possono conferire assegni di ricerca, borse di studio e stipulare contratti.
3. I Dipartimenti concorrono alla programmazione di Ateneo e predispongono un circostanziato piano di sviluppo della ricerca e della didattica, sulla base del quale formulano le richieste di bandi per professore e per ricercatore, individuando i relativi settori scientifico-disciplinari.
4. I Dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalita' stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per la chiamata di professori e ricercatori.
5. I Dipartimenti dispongono degli spazi, del personale e delle risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo o autonomamente acquisite per lo svolgimento delle loro attivita' didattiche e scientifiche.
6. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni, per settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodi di ricerca, previo parere del Senato Accademico e su delibera del Consiglio di Amministrazione. La creazione di sezioni non deve implicare modifiche di dotazioni di personale, ne' nuove spese. Le sezioni non dispongono di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 29
(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore di Dipartimento;
b) il Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento puo' avvalersi di una Giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di Dipartimento saranno determinate modalita' di costituzione, composizione e competenze della Giunta, ove istituita.

Art. 30
(Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed e' responsabile della sua gestione.
2. Il Direttore:
a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
b) promuove le attivita' del Dipartimento;
c) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore e' eletto con la maggioranza assoluta dei votanti dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento e viene nominato con decreto del Rettore. Nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione l'elettorato passivo e' esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno.
4. Il Direttore dura nella carica per un triennio ed e' rieleggibile consecutivamente nella funzione per una sola volta.
5. Il Direttore designa un vicedirettore, che viene nominato con decreto del Rettore.

Art. 31
(Consiglio di Dipartimento)

1. Il Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento.
Esso:
a) delibera il regolamento di Dipartimento da sottoporre al Senato Accademico per l'approvazione;
b) propone al Senato Accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di Ateneo, previo parere dei Consigli di Corso di studio e delle Commissioni didattiche interessati; propone altresi' il regolamento didattico di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio e la Commissione didattica;
c) coordina le attivita' didattiche, anche integrative, programmate dai Consigli di Corso di studio dipartimentali, predisponendo le strutture preposte alle attivita' didattiche, assegnando i docenti per la copertura degli insegnamenti; propone altresi' l'istituzione di Corsi di studio, anche interdipartimentali, in quest'ultimo caso in accordo con le altre strutture interessate;
d) assegna i docenti ai Corsi di studio interdipartimentali ai quali concorre, tenuto conto delle richieste formulate dai Consigli dei Corsi di studio e acquisito il parere della Scuola alla quale il Dipartimento partecipa;
e) definisce almeno ogni tre anni - sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attivita' didattiche offerte e, ove svolte, alle attivita' assistenziali - le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori;
f) formula le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori anche per trasferimento, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza. La delibera sulla chiamata dei professori e, se del caso, dei ricercatori e' preceduta dalla presentazione pubblica della loro attivita' scientifica; dell'esito della chiamata vengono informati i Consigli di Corso di studio interessati per le conseguenti deliberazioni;
g) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di studio ove questi esplicano la loro attivita';
h) approva annualmente il piano delle ricerche e, ove esistano, delle attivita' assistenziali; formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo; approva la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca svolta dal Dipartimento;
i) approva la programmazione didattica annuale;
j) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
k) approva i documenti contabili del Dipartimento previsti dalla normativa vigente;
l) approva convenzioni, contratti e atti negoziali. L'approvazione e' definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita';
m) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
n) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
2. Le delibere del Consiglio, per le quali e' previsto il parere della Scuola di afferenza, dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, qualora il parere del Consiglio della Scuola sia stato negativo o condizionato.
3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da:
a) i professori di ruolo;
b) i ricercatori;
c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal Regolamento generale di Ateneo;
d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Universita' di Ferrara ed istituti presso il Dipartimento;
e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca presenti presso il Dipartimento, da loro designato;
f) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento, da loro designato;
4. Il Segretario amministrativo di Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante.
5. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 32
(Istituzione, attivazione e scioglimento dei Dipartimenti)

1. La proposta di istituzione di nuovi Dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno 45 professori e ricercatori ed essere adeguatamente motivata dal punto di vista didattico e scientifico.
2. In particolare, nella proposta devono essere indicati:
a) le aree scientifiche di prevalente interesse e i corsi di studio nei quali il Dipartimento verra' coinvolto;
b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari presenti;
c) le risorse necessarie per l'attivazione;
d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;
e) i Dipartimenti eventualmente da sciogliere o da assorbire;
f) il personale tecnico-amministrativo ritenuto necessario.
3. La proposta viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e i Dipartimenti interessati.
4. Il Dipartimento viene istituito con decreto del Rettore e ad esso afferiscono i professori e ricercatori che hanno sottoscritto la proposta istitutiva.
5. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha deliberato la chiamata.
6. L'afferenza ad un Dipartimento non puo' essere revocata prima che siano trascorsi 4 anni. La revoca e' condizionata al parere favorevole del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
7. I Dipartimenti per i quali per tre anni consecutivi il numero di afferenti sia compreso tra le 35 e le 38 unita' sono sciolti con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
8. I professori e i ricercatori del Dipartimento sciolto devono chiedere l'afferenza ad altri Dipartimenti, motivandone la coerenza didattica e scientifica. Il Consiglio di Amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del Dipartimento da sciogliere, sentito il Senato Accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Art. 33
(Scuola)

1. Le Scuole sono strutture di raccordo tra piu' Dipartimenti raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare e preordinate alla razionale, economica ed efficiente organizzazione dell'offerta didattica di Unife.
2. Un Dipartimento non puo' partecipare a piu' di una Scuola.
3. Ove alle funzioni didattiche si affianchino quelle assistenziali, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le Scuole assumono i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concordati con la Regione di competenza, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti convenzionati da quelle di insegnamento e di ricerca.
4. L'istituzione della Scuola e' deliberata, contestualmente al suo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Non possono essere istituite piu' di sei Scuole.

Art. 34
(Statuto della Scuola)

1. Lo Statuto della Scuola e' proposto congiuntamente dai Direttori di Dipartimento interessati, previa delibera dei rispettivi Consigli adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Lo Statuto determina la ripartizione delle funzioni tra la Scuola, i Dipartimenti e i Corsi di studio interessati, nel rispetto del principio di distinzione e non sovrapposizione dei compiti e dei criteri indicati dalla legge.
3. Sono organi della Scuola:
a) il Presidente, eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari afferenti alla struttura;
b) il Consiglio della Scuola, composto da:
i Direttori di Dipartimento;
i rappresentanti dei Coordinatori dei Corsi di studio, eletti tra gli stessi in numero tale da non superare, unitamente alle altre rappresentanze di docenti contemplate dalla presente lettera ed esclusi i Direttori di Dipartimento, il 10% dei docenti dei Dipartimenti afferenti;
due rappresentanti dei coordinatori delle Scuole di dottorato eletti tra gli stessi;
due Direttori di Scuole di specializzazione, se esistenti, eletti tra gli stessi;
due rappresentanti dei responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste;
i rappresentanti degli studenti eletti in numero non inferiore al 15% dei docenti componenti il Consiglio.
4. Il numero dei rappresentanti indicati al comma precedente varia in proporzione alla numerosita' complessiva dei componenti dei Consigli di Dipartimento raggruppati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. La durata della carica di Presidente della Scuola e' triennale ed e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti eletti nel Consiglio, ad esclusione degli studenti, durano nella carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Art. 35
(Corsi di studio)

1. L'offerta formativa si articola nei Corsi di studio universitari previsti dalla vigente normativa.
2. In base ai compiti affidati dal presente Statuto ai Dipartimenti, si individuano due tipologie di Corso di studio:
a) Corso di studio di pertinenza di un singolo Dipartimento. Spetta al Dipartimento, in accordo con il Consiglio di Corso di studio, l'assegnazione dei docenti per la copertura degli insegnamenti, incluse le attivita' didattiche integrative, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilita' dell'offerta formativa. Spetta, altresi', al Dipartimento organizzare tutte le attivita' di supporto.
b) Corso di studio di pertinenza di piu' Dipartimenti. Spetta al Consiglio di Corso di studio il compito di coordinare l'attivita' didattica, nonche' di richiedere ai Dipartimenti interessati l'assegnazione dei docenti necessari alla copertura degli insegnamenti e allo svolgimento della didattica integrativa, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilita' dell'offerta formativa.
3. Sono considerati Corsi di studio dipartimentali ai sensi della lettera a) quelli nei quali almeno il 60% dei cfu di base e caratterizzanti previsti nel Corso di studio sono impartiti da docenti di ruolo afferenti al Dipartimento. In tal caso all'organizzazione amministrativa del Corso attende il Dipartimento stesso.
4. L'organizzazione amministrativa dei Corsi di studio interdipartimentali e' assegnata al Dipartimento al quale afferisce il maggior numero di docenti del Corso stesso.
5. Qualora il Corso di studio preveda insegnamenti relativi a competenze non presenti all'interno del Dipartimento, ovvero non presenti nei Dipartimenti afferenti alla Scuola, il Consiglio di Corso di studio segnala l'esigenza alla Scuola e ai Dipartimenti interessati, che provvedono in merito. Su eventuali rilievi delibera il Senato Accademico.
6. Il singolo Corso di studio e' coordinato da uno specifico Consiglio, la cui composizione e' determinata secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo; esso e' costituito da tutti i docenti del Corso e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti del Corso di studio strutturati presso l'Ateneo. I docenti che compongo un Consiglio eleggono al loro interno un Coordinatore, cui spetta il compito di convocare il Consiglio e determinare l'ordine del giorno.
7. Il Consiglio opera in conformita' alla legislazione vigente e al regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica del Corso di studio, assicura la qualita' delle attivita' formative, formula proposte relativamente all'ordinamento e agli incarichi didattici, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilita' dell'offerta formativa.
8. Piu' Corsi di studio omogenei dal punto di vista scientifico-culturale possono essere coordinati da un Consiglio unico, la cui composizione e' determinata secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 36
(Commissione didattica paritetica)

1. I Dipartimenti o ove costituite le Scuole istituiscono una Commissione didattica paritetica, composta da docenti e studenti. La Commissione e' presieduta dal Direttore o dal Presidente o da un loro delegato.
2. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento di Dipartimento o dallo Statuto della Scuola.
3. La Commissione e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di studio. La Commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attivita' didattica. La relazione viene trasmessa al Senato Accademico, previa discussione in Consiglio di Dipartimento o di Scuola.
4. In caso di Corsi di studio interdipartimentali le Commissioni didattiche istituite presso le strutture interessate operano di concerto.

Art. 37
(Centri)

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, puo' istituire, su proposta delle strutture e degli organi interessati, Centri di servizio, Centri di ricerca, Centri di servizio e ricerca e Centri di supporto alla didattica.
2. Gli Statuti tipo di tali Centri saranno determinati dal regolamento dei Centri di Ateneo; in essi sara' previsto un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi i soggetti esterni all'Ateneo e un Direttore scelto tra i membri del Consiglio.
3. Lo Statuto di ciascun Centro e' approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, puo' autorizzare la nomina di un Direttore di Centro esterno all'Universita'.
5. Il Consiglio di Amministrazione, se constata l'esaurimento delle finalita' istitutive dei Centri, ne delibera lo scioglimento sentito il Senato Accademico.

Art. 38
(Centri e consorzi nazionali ed internazionali)

1. Ciascun Dipartimento, nonche' gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Universita' a Centri o Consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o Consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.

Art. 39
(Sistema museale di Ateneo)

1. Il Sistema museale di Ateneo comprende i musei, gli archivi e l'Orto botanico.
2. Le strutture del Sistema museale di Ateneo provvedono alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonche' allo studio dei beni di interesse storico e artistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantita', non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.
3. Con regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sono dettate disposizioni di carattere generale circa le modalita' di costituzione e funzionamento del Sistema museale di Ateneo.
4. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi nonche' ogni testimonianza relativa alla storia dell'Universita', per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Scuole, Dipartimenti, Centri.
5. L'Ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e degli strumenti scientifici di sua competenza.

TITOLO V
Ricerca
Art. 40
(Attivita' di ricerca)

1. Unife garantisce ai propri professori e ricercatori piena liberta' nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca.

Art. 41
(Collaborazioni alla ricerca)

1. Unife favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno, facilita la costituzione di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio di studiosi con altre Universita' e istituzioni scientifiche italiane e straniere.
2. All'interno dei Dipartimenti e' consentita l'istituzione di Sezioni di ricerca a norma dell'art. 28, comma 6 del presente Statuto.
3. Unife, utilizzando i fondi di bilancio e alle condizioni previste dalla legge, favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca mediante la concessione di borse di studio o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi.
4. Il personale tecnico collabora all'attivita' di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.

Art. 42
(Strumenti per la ricerca)

1. Ai professori e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente Statuto e dai regolamenti, e' assicurato l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente.
2. Unife riserva sul proprio bilancio fondi destinati alla ricerca. Il Senato Accademico, sentiti i pareri espressi dal Consiglio della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, propone i criteri di attribuzione dei fondi, che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Su proposta del Senato Accademico, sentito il Consiglio della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione puo' ripartire una quota dei fondi posti a bilancio nell'ambito delle singole aree disciplinari, con modalita' volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualita' della produzione scientifica.
4. Ai professori, ai ricercatori e agli studenti, secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di Ateneo, e' assicurata l'utilizzazione delle biblioteche, dei laboratori, degli apparati tecnici di Unife e dei Centri di Ateneo.
5. Unife agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca, con la possibilita' di armonizzare il proprio regolamento contabile alle esigenze della realizzazione della ricerca, nel rispetto delle norme vigenti in materia contabile.

Art. 43
(Valutazione della ricerca)

1. Per promuovere lo sviluppo di qualificate attivita' di ricerca in ciascuna area disciplinare Unife, anche sulla base delle relazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, esprime una valutazione sulla produzione scientifica delle strutture di ricerca.
2. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, stabilisce i criteri per la formazione e la durata delle Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, come definita dal CUN, composte di almeno tre membri, anche estranei ad Unife. Le Commissioni esprimono la loro valutazione almeno ogni tre anni, sulla base dei criteri riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale. Ove manchino tali criteri, questi verranno prefissati dalla Commissione stessa.
3. Unife promuove la diffusione delle pubblicazioni scientifiche prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo, attraverso gli strumenti piu' idonei e condivisi nella comunita' scientifica nazionale e internazionale, inclusi quelli ad accesso aperto, laddove possibile.

TITOLO VI
Didattica
Art. 44
(Attivita' didattica)

1. Unife, al fine di assicurare una efficace attivita' formativa, promuove il coordinamento delle attivita' didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.
2. Unife favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.
3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella Comunita' universitaria Unife, nei casi consentiti dalla normativa vigente, puo' determinare il numero massimo delle iscrizioni ai Corsi di studio; esso viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di Corso di studio o Scuole. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
4. Il numero massimo e le modalita' di ammissione alle Scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali di Unife.
5. Il personale tecnico collabora all'attivita' didattica secondo le norme di legge.

Art. 45
(Regolamento didattico di Ateneo)

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti degli studi dei corsi di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, lett. a) e b), del presente Statuto.
2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al regolamento didattico per la parte di propria competenza.
3. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato con la maggioranza assoluta dei propri componenti dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, previo parere favorevole espresso con la maggioranza assoluta dei propri componenti dal Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione.
4. Il regolamento didattico di Ateneo indica le strutture didattiche in cui e' articolata Unife.

Art. 46
(Tutorato)

1. Unife istituisce il tutorato con le finalita' e modalita' previste dalla legge.
2. Il tutorato e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

Art. 47
(Contratti d'insegnamento)

1. Unife, per rispondere a documentate esigenze didattiche, puo' assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a soggetti che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale idonea in relazione alla natura e alla tipologia dell'incarico, che non siano dipendenti di ruolo di Universita' italiane.
2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformita' alle norme contenute nell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 48
(Valutazione della didattica)

1. Per assicurare l'efficienza, l'efficacia ed il coordinamento delle attivita' didattiche e mantenere aggiornate le metodologie di insegnamento, Unife adotta un sistema di valutazione periodica dei risultati conseguiti nell'ambito delle attivita' didattiche, anche sulla base degli esiti della valutazione compiuta dagli studenti.

Art. 49
(Fondo di Ateneo per la premialita')

1. Al fine di attribuire a professori e ricercatori a tempo pieno una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione agli impegni di attivita' di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e' istituito un Fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori. L'utilizzo di tale Fondo e' deliberato, sulla base di criteri predeterminati, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Nel Fondo affluiscono le somme di cui all'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Il Fondo puo' essere integrato anche con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.
4. Con apposito regolamento sono determinati i compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico-amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.
5. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attivita' assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.

TITOLO VII
Gestione contabile
Art. 50
(Regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita')

1. Unife, secondo le procedure indicate dalla legge, adotta un proprio regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'.
2. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le relative responsabilita', in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidita' della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio unico di Ateneo.
3. Il regolamento disciplina altresi' le forme di controllo interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa, nonche' di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita' e delle singole strutture.

Art. 51
(Bilanci)

1. I documenti di bilancio annuali e pluriennali dell'Ateneo vengono redatti in conformita' alle vigenti disposizioni normative e sono adottati secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 52
(Fondi dell'Universita')

1. Sono fondi di Unife:
a) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;
b) ogni somma di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale;
c) ogni somma proveniente da Enti pubblici o privati e da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo di Unife;
d) ogni somma derivante da contratti e convenzioni per attivita' di formazione, ricerca, consulenza e assistenza stipulati con Enti pubblici e privati;
e) ogni somma proveniente da rendite percepite a qualsiasi titolo.
2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impegno.

TITOLO VIII
Modifiche di Statuto e regolamenti
Art. 53
(Modifiche di Statuto)

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, lo Statuto puo' essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, da un Dipartimento, da una Scuola, dal Consiglio degli studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.
3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre, vengono esaminate al piu' tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.
4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 54
(Regolamenti. Approvazione e modifiche)

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le modalita' di attuazione dei principi generali stabiliti nel presente Statuto nonche' l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita' nel suo complesso. Esso e' deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione votato dalla maggioranza assoluta dei componenti.
2. I regolamenti si distinguono in regolamenti di Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.
3. Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' di Ateneo e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione.
4. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione; ove uno di tali regolamenti comporti un incremento di spese per Unife, esso dovra' essere approvato anche dal Consiglio di Amministrazione.
5. I Regolamenti di Ateneo in materia di didattica e ricerca sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
6. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.
7. I regolamenti vengono emanati con decreto del Rettore.

TITOLO IX
Norme comuni
Art. 55
(Elezioni)

1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
2. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procedera' col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovra' avvenire entro 45 giorni dalla prima votazione. Risultera' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.
3. La durata del mandato del Rettore e' quella stabilita dalla legge.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore membro di diritto, restano in carica per quattro anni e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti degli studenti hanno un mandato di durata biennale rinnovabile per una sola volta.
5. I Direttori di Dipartimento, i Coordinatori dei Consigli di Corso di studio, i membri del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Vicepresidente del Comitato dei sostenitori e i membri della Giunta di Dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del Vicepresidente del Comitato dei sostenitori, sempre rieleggibile.
6. I membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli studenti, del Consiglio della Ricerca e quelli fra questi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo Sport universitario, sempre rieleggibili. Tutte le altre rappresentanze studentesche durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta.
7. Il decano o altro organo previsto da questo Statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.
8. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi, purche' sia garantita la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e salvo quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione.
9. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o piu' rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca e i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda le altre componenti e nell'ipotesi di soggetti designati o nominati, si procedera' al rinnovo entro 45 giorni dalla cessazione. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.
10. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche previste dal presente Statuto e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 56
(Incompatibilita')

1. I professori e ricercatori di Unife che abbiano optato per il regime a tempo definito non possono ricoprire cariche accademiche all'interno di Unife.
2. Salvo quanto previsto per il Rettore, nessuno puo' fare parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, ovvero del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca.
3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto a Unife. Possono altresi' svolgere attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

Art. 57
(Deliberazioni)

1. Per la validita' delle deliberazioni degli organi collegiali e' necessario:
a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno;
b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto. Gli assenti giustificati non vanno computati, salvo diversa disposizione di legge o del Regolamento generale di Ateneo.
2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 12 per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 58
(Decreti)

1. Con decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti:
a) lo Statuto;
b) i regolamenti di Ateneo;
c) i regolamenti interni delle strutture;
d) la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti;
e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di Dipartimenti, Scuole e Centri;
f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere per motivi di urgenza e da sottoporre a successiva ratifica;
g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con decreto del Rettore.
3. Il decreto del Rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma.
4. I Direttori di Dipartimento emanano decreti:
a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.
5. Il Direttore Generale emana decreti in merito alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.

Art. 59
(Verbalizzazioni)

1. I verbali delle adunanze degli Organi collegiali devono essere letti ed approvati dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. Le delibere, verbalizzate ed approvate, sono immediatamente esecutive.
3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza.
4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 60
(Afferenze e Adesioni)

1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e puo' aderire ad altre strutture di ricerca e formazione.
2. Il trasferimento ad un Dipartimento da parte di soggetti gia' afferenti ad altro Dipartimento di Unife ha luogo di norma dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata accettata la richiesta e secondo le procedure previste all'art. 32.
3. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai Centri interdipartimentali e' subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 61
(Silenzio assenso)

1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi e strutture disciplinati dal presente Statuto, questo e' da ritenersi favorevole qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 62
(Inizio anno accademico)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Universita' ha inizio il primo novembre. I Dipartimenti e le Scuole possono deliberare un inizio anticipato dell'attivita' didattica.

Art. 63
(Decorrenza e durata dei mandati)

1. I termini di decorrenza delle cariche sono definiti nel Regolamento generale di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.
2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali o di singoli rappresentanti in organi collegiali ha decorrenza immediata e durata ordinaria.
3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti determina la decadenza dall'ufficio.

Art. 64
(Funzioni disciplinari)

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai Corsi di studio attivati da Unife viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio degli studenti.
2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori viene esercitata conformemente al parere espresso dal Collegio di disciplina e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, dal Consiglio di Amministrazione senza la rappresentanza degli studenti.
3. Al Collegio di disciplina sono chiamati a partecipare, per i giudizi delle fasce di competenza, tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato tutti in regime di tempo pieno, nominati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il procedimento davanti al Collegio di disciplina e' disciplinato dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformita' alle vigenti disposizioni normative.

Art. 65
(Violazioni del codice etico)

1. Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il Senato Accademico, che delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta del Rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 64 del presente Statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
2. Le sanzioni potranno consistere in un richiamo riservato oppure in un richiamo pubblico. E' fatta salva comunque l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti, volti specificamente alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai comportamenti o dagli atti in violazione del codice etico.

TITOLO X
Norme transitorie e finali
Art. 66
(Numerosita' Dipartimenti)

1. All'atto dell'entrata in vigore delle modifiche allo statuto in applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono costituiti 12 Dipartimenti.
2. All'atto dell'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto in applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere costituiti e rimangono in essere i Dipartimenti che abbiano almeno 40 afferenti.

Art. 67
(Regolamenti)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, le attivita' di Unife sono disciplinate dai regolamenti vigenti, purche' essi non contrastino con lo Statuto medesimo. L'adeguamento al nuovo Statuto dovra' avvenire entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 68
(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate allo Statuto in applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dello Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
2. In sede di prima applicazione, i componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione sono selezionati per unanime designazione dal Comitato dei sostenitori in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate allo Statuto. Entro dodici mesi dalla predetta entrata in vigore, il Comitato dei sostenitori deve essere ricostituito sulla base delle nuove disposizioni.
3. I Direttori di Dipartimento cessano dalla carica al momento della nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento eletti secondo le procedure previste dal presente Statuto.
4. I Presidi di Facolta' cessano dalla carica al momento della nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento e, per quanto occorra, dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di studio da loro fino a quel momento presieduti.
5. I membri del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca cessano al momento della costituzione di tali organi secondo le procedure previste dal presente Statuto.
6. I periodi di mandato del Rettore, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione maturati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate allo Statuto rientrano nel computo ai fini della eleggibilita' in tali organi.
 
Allegato A

ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI
AREA 1
Subarea di: Scienze matematiche e informatiche;
Subarea di: Scienze fisiche;
Subarea di: Scienze della terra; AREA 2
Subarea di: Scienze chimiche;
Subarea di: Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche. AREA 3
Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie;
Subarea di: Scienze biomediche;
Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche. AREA 4
Subarea di: Scienze mediche;
Subarea di: Scienze chirurgiche. AREA 5
Subarea di: Scienze dell'ingegneria civile.
Subarea di: Scienze dell'ingegneria industriale;
Subarea di: Scienze dell'ingegneria dell'informazione; AREA 6
Subarea di: Scienze dell'antichita', filologiche-letterarie, storico-artistiche;
Subarea di: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche. AREA 7
Subarea di: Scienze giuridiche privatistiche e storico giuridiche;
Subarea di: Scienze giuridiche pubblicistiche, e di teoria generale del diritto; AREA 8
Subarea di: Scienze architettoniche;
Subarea di: Scienze urbanistiche; AREA 9
Subarea di: Scienze economiche e statistiche;
Subarea di: Scienze aziendalistiche.
 
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