Gazzetta n. 64 del 16 marzo 2012 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 29 febbraio 2012, n. 2012
Disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (regolamento (CE) del Consiglio n. 73/2009 e regolamenti (CE) della Commissione n. 1120/2009 e n. 1122/2009).


All'organismo pagatore AGEA; All'organismo pagatore della regione Veneto - AVEPA; All'organismo pagatore della regione Emilia-Romagna - AGREA; All'organismo pagatore della regione Lombardia - presidenza regione Lombardia - direzione centrale programmazione integrata; All'organismo pagatore della regione Toscana - ARTEA; All'organismo pagatore della regione Piemonte - ARPEA; All'APPAG Trento; All'OPPAB; All'organismo pagatore della regione Calabria - ARCEA; All'Ente nazionale risi; Al Centro assistenza agricola Coldiretti S.r.l.; Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.; Al C.A.A. CIA S.r.l.; Al CAA Copagri S.r.l.; Al Coordinamento CAA c/o CAALPA; Al Coordinamento CAA c/o AIPO; Al Coordinamento CAA AGCI; e, per conoscenza: Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche comunitarie e internazionali; Alla regione Puglia - assessorato alle risorse agroalimentari - coordinamento commissione politiche agricole. 1. Premessa.
Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, la presente circolare illustra le casistiche, le modalita' e le condizioni per l'attuazione del regime di pagamento unico nella campagna 2012, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare per quanto riguarda le procedure di ricognizione preventiva e per la fissazione dei titoli provvisori. 2. Riferimenti normativi. 2.1. Normativa comunitaria.
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita', la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita' nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo. 2.2. Normativa nazionale.
Decreto MiPAAF del 10 novembre 2009, disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune ai fini dell'assegnazione dei titoli all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti.
Decreto MiPAAF n. 8137 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore dei foraggi essiccati nel regime di pagamento unico.
Decreto MiPAAF n. 8138 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della canapa nel regime di pagamento unico.
Decreto MiPAAF n. 8141 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della frutta a guscio nel regime di pagamento unico.
Decreto MiPAAF n. 8148 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore del riso nel regime di pagamento unico.
Decreto MiPAAF n. 8149 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle colture proteiche nel regime di pagamento unico.
Decreto MiPAAF n. 8150 del 10 agosto 2011, disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle sementi nel regime di pagamento unico. 3. Ricognizione preventiva - registrazione dei movimenti aziendali.
Ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1120/2009, nonche' di quanto disciplinato nel decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, e' possibile registrare i movimenti aziendali relativi a successione effettiva o anticipata, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, scissioni e fusioni, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto.
Le variazioni aziendali potranno essere effettuate per il settore del riso, delle colture proteiche, della frutta a guscio, dei foraggi essiccati, della canapa e lino, delle sementi e dell'estirpazione vigneti.
Le fattispecie disponibili sono le seguenti:
successione effettiva e anticipata;
trasformazione ditta individuale in societa' o in impresa familiare;
trasformazione da societa' in ditta individuale;
trasformazione di forma societaria;
cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o di partita IVA;
fusione;
scissione;
correzione codice fiscale.
a) Ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel caso di contratti di compravendita conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande e' possibile indicare, con le modalita' definite dagli organismi pagatori competenti, il soggetto o i soggetti acquirenti dei titoli trasferiti contestualmente alla cessione dell'azienda.
b) Ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel caso di contratti di affitto conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande e' possibile indicare, con le modalita' definite dagli organismi pagatori competenti, il soggetto o i soggetti locatari dei titoli trasferiti contestualmente al trasferimento temporaneo dell'azienda.
Si allega in proposito la tabella concernente la documentazione giustificativa che deve essere presentata ai fini della registrazione dei movimenti aziendali (allegato 1). 4. Integrazione dei vigneti estirpati nel regime di pagamento unico.
Il decreto ministeriale 10 novembre 2009, recante «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune ai fini dell'assegnazione dei titoli all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti» disciplina le modalita' di ingresso dei produttori con superfici estirpate nel regime di pagamento unico.
Secondo le disposizioni dell'art. 2 «Agli agricoltori che hanno partecipato al regime di aiuto per l'estirpazione ai sensi dell'art. 85-sexdecies e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene assegnato un titolo all'aiuto al regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all'estirpazione».
Per «superficie estirpata» si intende la superficie cosi' come definita dall'art. 75 del regolamento CE 555/2008.
Tali agricoltori, dunque, sono assegnatari di titoli che devono essere fissati prima dell'attivazione. 4.1. Titoli provvisori.
Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi' come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Il valore unitario dei titoli all'aiuto da attribuire agli agricoltori, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, e' pari alla media del valore dei titoli relativi alle regioni di cui all'allegato A del decreto ministeriale stesso e calcolata secondo le disposizioni di cui al punto 2 dello stesso allegato A, con il limite massimo di 350 euro/ha.
Sulla base della media regionale applicabile, pertanto, il valore dei titoli da attribuire agli agricoltori che hanno partecipato al regime di aiuto per l'estirpazione dei vigneti e' pari a 350 Euro/ha, in tutte le regioni identificate dal predetto decreto ministeriale.
I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni. 5. Integrazione del sostegno al settore del riso nel regime di
pagamento unico.
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per il riso, che cessa a partire dal 2012.
Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore del riso nel regime di pagamento unico».
Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilita' per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006, 2007 e 2008».
I titoli provvisori relativi al settore del riso devono essere fissati prima dell'attivazione.
In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009. 5.1. Titoli provvisori.
Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi' come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
L'importo di riferimento e' basato sulla media degli importi ricevuti nel citato periodo di riferimento. Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attivita' agricola.
I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.
L'organismo pagatore competente, secondo modalita' dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate. 6. Integrazione del sostegno al settore della frutta a guscio nel
regime di pagamento unico.
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per la frutta a guscio, che cessa a partire dal 2012.
Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della frutta a guscio nel regime di pagamento unico».
Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilita' per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo rappresentativo che comprende gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008».
I titoli provvisori relativi al settore della frutta a guscio devono essere fissati prima dell'attivazione.
In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009. 6.1. Titoli provvisori.
Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi' come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
L'importo di riferimento e' basato sulla media degli importi ricevuti nel citato periodo di riferimento. Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera l) del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui ha svolto l'attivita' agricola.
Nel citato decreto ministeriale, all'art. 3 e' stata prevista la possibilita' per gli agricoltori di escludere uno o piu' anni del periodo di riferimento 2005-2008, nel caso in cui per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali non abbiano potuto presentare una domanda di aiuto per il pagamento per la frutta a guscio. Per gli agricoltori ai quali viene riconosciuta la causa di forza maggiore o la sussistenza di circostanze eccezionali l'importo di riferimento e' calcolato sulla base degli anni del periodo di riferimento non interessati da cause di forza maggiore o da circostanze eccezionali.
I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.
L'organismo pagatore competente, secondo modalita' dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate. 7. Integrazione del sostegno al settore delle colture proteiche nel
regime di pagamento unico.
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per le colture proteiche, che cessa a partire dal 2012.
Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle colture proteiche nel regime di pagamento unico».
Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilita' per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006, 2007 e 2008».
I titoli provvisori relativi al settore delle colture proteiche devono essere fissati prima dell'attivazione.
In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009. 7.1. Titoli provvisori.
Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi' come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
L'importo di riferimento e' basato sulla media degli importi ricevuti nel citato periodo di riferimento. Per gli agricoltori, cosi' come definiti all'art. 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui ha svolto l'attivita' agricola.
I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.
L'organismo pagatore competente, secondo modalita' dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate. 8. Integrazione del sostegno al settore della canapa e lino nel
regime di pagamento unico.
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per il lino e la canapa, che cessano a partire dal 2012.
Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della canapa e del lino nel regime di pagamento unico».
Con successiva nota del 17 febbraio 2012, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha specificato che nel calcolo dei dati di riferimento sono considerati gli aiuti percepiti per la trasformazione sia della canapa che del lino.
Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilita' per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo 2005, 2006, 2007 e 2008».
I titoli provvisori relativi al settore della canapa e del lino devono essere fissati prima dell'attivazione.
In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009. 8.1. Titoli provvisori.
Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi' come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori e' effettuato sulla base della media della produzione di canapa e lino destinato alla produzione di fibre consegnata nell'ambito di un contratto di compravendita, impegno di trasformazione o contratto di trasformazione per conto terzi, di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000, sostituito dall'art. 91 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 507/2008.
Il dato quantitativo si riferisce alle fibre ottenute dal prodotto consegnato per ciascun produttore alla trasformazione, per ogni annualita'.
Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto e' effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera l) del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui ha svolto l'attivita' agricola.
I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.
L'organismo pagatore competente, secondo modalita' dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate. 9. Integrazione del sostegno al settore dei foraggi essiccati nel
regime di pagamento unico.
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per i foraggi essiccati, che cessa a partire dal 2012.
Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore dei foraggi essiccati nel regime di pagamento unico».
Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilita' per tale aiuto per uno o piu' anni del periodo 2005, 2006, 2007 e 2008».
I titoli provvisori relativi al settore dei foraggi essiccati devono essere fissati prima dell'attivazione.
In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009. 9.1. Titoli provvisori.
Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi' come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
I dati di riferimento si riferiscono alle campagne 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, poiche' per i foraggi essiccati l'anno di campagna va dal 1° aprile al 31 marzo di ciascun anno. Per i contratti «tardivi» stipulati oltre la scadenza di campagna con riferimento alle produzioni dell'anno precedente, le quantita' totalizzate saranno considerate come prodotte nell'anno precedente.
Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori e' effettuato sulla base della media della produzione di foraggi consegnata nell'ambito di un contratto o di una dichiarazione di consegna cui all'art. 5, del decreto ministeriale 15 marzo 2005
Il dato quantitativo si riferisce alle quantita' consegnate per ciascun produttore alla trasformazione, per ogni annualita', secondo l'art. 2 del decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto e' effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera l) del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui ha svolto l'attivita' agricola.
I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.
L'organismo pagatore competente, secondo modalita' dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate. 10. Integrazione del sostegno al settore delle sementi nel regime di
pagamento unico.
Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto per le sementi, che cessa a partire dal 2012.
Le condizioni e le procedure sono stabilite con il decreto ministeriale 10 agosto 2011, relativo alle «Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle Sementi nel regime di pagamento unico».
Secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale «Gli importi relativi all'aiuto di cui all'art. 1 sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilita' per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo rappresentativo che comprende gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008».
I titoli provvisori relativi al settore delle sementi devono essere fissati prima dell'attivazione.
In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del regolamento (CE) 73/2009 modificato dal regolamento (CE) 1250/2009. 10.1. Titoli provvisori.
Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori derivano dai dati di riferimento in possesso degli organismi pagatori, cosi' come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori e' effettuato sulla base della media degli importi ricevuti nel periodo di riferimento.
Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto e' effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.
Per gli agricoltori, cosi come definiti all'art. 2, lettera l) del regolamento (CE) n. 1120/2009, che hanno iniziato l'attivita' agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui ha svolto l'attivita' agricola.
I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in conformita' con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro nazionale titoli istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.
L'organismo pagatore competente, secondo modalita' dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate. 11. Fissazione dei titoli.
I titoli calcolati e assegnati secondo le casistiche sopra riportate sono provvisori, e per poter essere utilizzati devono essere «fissati».
La fissazione dei titoli provvisori consegue ad apposita domanda, che ha ad oggetto la fissazione di tutti i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non e' infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.
Le domande di fissazione dei titoli provvisori comunicati sono presentate, da parte dei soggetti intestatari di titoli provvisori, persone fisiche o giuridiche, all'organismo pagatore competente sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (per le persone giuridiche), con le modalita' definite dal medesimo.
La domanda di fissazione deve pervenire all'organismo pagatore competente entro il 15 maggio 2012.
La domanda di fissazione dei titoli deve essere presentata prima dell'eventuale domanda di accesso al regime di pagamento unico per l'anno 2012. E' tuttavia consentita la presentazione contestuale delle due domande, secondo le modalita' definite dall'organismo pagatore competente.
I soggetti che presentano la domanda di fissazione dei titoli provvisori devono dichiarare:
di essere agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009;
di avere la disponibilita' di almeno 0,3 ha di superficie agricola ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787.
Infine, non si fa luogo alla comunicazione dei titoli provvisori assegnati in relazione alle casistiche sopra richiamate, e si provvede alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 29 febbraio 2012

Il direttore dell'area coordinamento: Martinelli
 
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