Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23
Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
Ritenuta la necessita', al fine di dare piena applicazione alla citata disposizione, di stabilire i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco, nonche' conseguentemente le modalita' e i termini per la formazione e la tenuta dell'elenco stesso per la scelta dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziario;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella riunione della Conferenza stessa in data 3 novembre 2011;
Considerate anche le osservazioni rappresentate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e dell'Unione province italiane (Upi), espresse a seguito della comunicazione dello schema di decreto nella predetta seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 500 G.01 del 13 gennaio 2012;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari Giuridici e Legislativi DAGL/4.3.13.3/2012/3, del 2 febbraio 2012, con la quale sono state formulate alcune osservazioni, che si ritiene opportuno recepire;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Elenco dei revisori dei conti degli enti locali

1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori legali, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunita' montane;
c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonche' province.
4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o piu' fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 25, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148:
"25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di
revisione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali
sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti,
a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche'
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati
nell'elenco di cui al primo periodo nel rispetto dei
seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione
negli albi e registri di cui al presente comma e
popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione
nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza
avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di
revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale
in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti pubblici territoriali. ".
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Note all'art. 1:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 39
del 2010, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2

Contenuto e pubblicita' dell'elenco

1. L'elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza;
c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'elenco e' stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicita' legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2009 n. 140, S.O.:
"1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. ".



 
Art. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione.
2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;
c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
5. Il Ministero dell'interno puo' organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.
 
Art. 4
Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti.
2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e' necessario:
a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale;
b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali e' necessario - fermi restando, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 lett. a) e b) e 4, lett. a) e b) - il conseguimento, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3, commi 3 lett. c) e 4) lett. c), di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
 
Art. 5

Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.
2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovra' essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procedera' alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali e' designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualita' di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.
4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinche' provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilita' di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.



Note all'art. 5:
Si riporta il testo degli articoli 235, 236 e 238 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000 n. 227, S.O. :
"Art. 235. (Durata dell'incarico e cause di
cessazione). - 1. L'organo di revisione contabile dura in
carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivita'
della delibera o dalla data di immediata eseguibilita'
nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono
rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda
a sostituzione di un singolo componente la durata
dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo
residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata
a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano
le norme relative alla proroga degli organi amministrativi
di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1,
e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed
in particolare per la mancata presentazione della relazione
alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1,
lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a
svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal
regolamento dell'ente."
"Art. 236. (Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei
revisori). - 1. Valgono per i revisori le ipotesi di
incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399
del codice civile, intendendosi per amministratori i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non
puo' essere esercitato dai componenti degli organi
dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale
incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri
dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai
dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato
l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane, delle comunita' montane e delle unioni di
comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non
possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente
locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso."
"Art. 238. (Limiti all'affidamento di incarichi). - 1.
Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita'
dell'ente locale ciascun revisore non puo' assumere
complessivamente piu' di otto incarichi tra i quali non
piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con
popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non
piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a
100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con
popolazione pario superiore a 100.000 abitanti e le
comunita' montane ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione e'
subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto
dei limiti di cui al comma 1.".



 
Art. 6

Composizione del collegio

1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si e' gia' svolto l'incarico.
2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art. 234 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 234. (Organo di revisione economico-finanziario).
- 1. I consigli comunali, provinciali e delle citta'
metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti
un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori
contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del
collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane
la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo
revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio
dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita'
montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i
soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i
nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20
giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di
nomina.".



 
Art. 7

Modalita' e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco

1. La richiesta d'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti.
2. Il modello di domanda dovra' prevedere la possibilita' per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l'iscrizione, uno o piu' ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilita' ad assumere l'incarico.
3. Il termine per la presentazione delle domande sara' fissato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
 
Art. 8

Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.
2. Dall'elenco cosi' formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013.
3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verra' fissato il termine non superiore a 30 giorni dall'avviso stesso entro il quale i soggetti gia' iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione. Nel predetto avviso in Gazzetta Ufficiale sara' prevista la possibilita' di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013.
4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall'1 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall'elenco aggiornato secondo le modalita' di cui al comma 3.
5. Per la fase a regime, che decorre dall'1 gennaio 2014, il mantenimento nell'elenco per i soggetti gia' iscritti e' soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalita' e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso sara' prevista la possibilita' di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
6. Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonche' il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comportano la cancellazione dall'elenco.



Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 248, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 149:
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che
la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in
primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei
cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto
finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci
anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti
locali e di rappresentante di enti locali presso altri
enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la
Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno
determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta
conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I
sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili
ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono
candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di
sindaco, di presidente di provincia, di presidente di
Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali,
dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli
regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non
possono altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci
anni la carica di assessore comunale, provinciale o
regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati
da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di
dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita'
nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori,
o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative
vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio
riconosciuti responsabili in sede di giudizio della
predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei
revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli
stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della
gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito
dell'accertamento anche all'ordine professionale di
appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti
all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.".



 
Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro: Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012 Interno, registro n. 2, foglio n. 175



Note all'art. 9:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 39
del 2010, si veda nelle note alle premesse.



 
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