Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 gennaio 2012
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oblix 500».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda presentata in data 20 luglio 2004 dall'impresa Agrichem B.V., con sede legale in Koopvaardijweg 9, 4900 AG Oosterhout, NL, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oblix 500», contenete la sostanza attiva Etofumesate, uguale al prodotto di riferimento denominato Etofum FL, registrato al n.8874 con decreto direttoriale in data 10 giugno 1996, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 13 giugno 2011, dell'impresa medesima;
Considerato altresi' che il prodotto di riferimento e' stato ri-registrato in conformita' all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier Etofum- FL 500 g/L SC;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Etofum FL, registrato al n.8874;
Visto il decreto ministeriale del 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2002/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Etofumesate;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 28 febbraio 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento Etofum FL;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2013, l'impresa Agrichem B.V., con sede legale in Koopvaardijweg 9, 4900 AG Oosterhout, NL, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OBLIX 500 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.
Il prodotto e' importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout (Olanda).
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 12299.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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