IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 15, commi 4 bis e 4 ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota della Prefettura di Perugia -Ufficio territoriale del Governo - Prot. n. 005785 del 14 febbraio 2012, con la quale e' stata comunicata l'emanazione, in data 10 febbraio 2012, da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, dell'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere (art. 285 c.p.p.) nei confronti del Sig. Orfeo GORACCI, Consigliere e Vicepresidente del Consiglio regionale della Umbria, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 416, 61 n. 9 e n. 10, 81, 110, 323, 56, 317, 479, 476, 609-bis, 609-septies comma 4 n. 3 del codice penale e 490 in relazione all'art. 476 del codice penale; Vista la medesima nota della Prefettura di Perugia - Ufficio Territoriale del Governo - del 14 febbraio 2012, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di Perugia relativi al fascicolo processuale n. 119/2012 R.G.N.R. e n. 1558/2012 R.G.GIP a carico del Signor Orfeo GORACCI, Consigliere Regionale e Vicepresidente del Consiglio della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90; Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 10 febbraio 2012 dal GIP presso il Tribunale di Perugia, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale e Vice Presidente del Consiglio della Regione Umbria Signor Orfeo GORACCI, per i reati di cui agli articoli 416, 61 n. 9 e n. 10, 81, 110, 323, 56, 317, 479, 476, 609-bis, 609-septies comma 4 n. 3 del codice penale e 490 in relazione all'art. 476 c.p.; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di "...consigliere regionale" quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all' articolo 285 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Rilevato, pertanto, che dalla data del 10 febbraio 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
A decorrere dal 10 febbraio 2012 e' accertata la sospensione del Signor Orfeo GORACCI dalla carica di consigliere regionale e di Vicepresidente del Consiglio regionale della Regione Umbria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 14 marzo 2012
Il Presidente: Monti |