Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 febbraio 2012
Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attivita' sportive.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive» ed in particolare gli articoli 4 e 8, comma 1, lettere e), f), h), i), m) e n);
Visto il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2004 recante: «Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2005, n. 22;
Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005;
Visto il decreto del Ministro della salute 10 marzo 2011 recante: «Ricostituzione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2011, n. 80;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto Interministeriale Difesa - Salute - Interno 26 febbraio 2008, recante «Riordino del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2009, n. 102, come modificato dal decreto Interministeriale Difesa - Salute - Interno 28 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2010, n. 32, recante «Istituzione del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni (N.A.S.) di Foggia»;
Ritenuto di dover prevedere per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la Vigilanza e il controllo sul Doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, anche il concorso, ancorche' non sistematico, degli «Ispettori Investigativi Antidoping» del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, formati dall'Istituto Superiore di Sanita' mediante la frequenza di master intensivi autorizzati e finanziati dalla suddetta Commissione;
Preso atto delle competenze in materia di controlli anti-doping, in gara e fuori gara, attribuite agli ispettori medici Doping Control Officer/Blod Control Officer, di seguito DCO/BCO, della FMSI ed al Laboratorio, accreditato dalla Word Anti-Doping Agency, di seguito WADA, della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), di cui alle «Norme sportive antidoping», compendiate nel documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping e dei relativi Standard internazionali, approvato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito CONI, con delibera n. 45 del 1° marzo 2011;
Tenuto conto della proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive formulata in data 10 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano ai controlli disposti ed effettuati dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata Commissione, non rientranti nelle attivita' anti-doping previste e regolate dal Codice Mondiale Antidoping della WADA e dai relativi Standard internazionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 26 novembre 2007, n. 230, in relazione ai quali trovano applicazione le Norme Sportive Antidoping deliberate dal CONI quale National Anti-Doping Organizzation, di seguito CONI/NADO, ed alle quali la Commissione stessa si attiene. Nel prosieguo delle presenti disposizioni i riferimenti ai controlli anti-doping da parte della Commissione si intendono relativi ai controlli di competenza della Commissione stessa secondo quanto specificato nel presente decreto.
2. Il controllo sanitario e anti-doping sulle attivita' sportive non agonistiche, sulle attivita' amatoriali giovanili anche agonistiche, viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive ed e' effettuato sulle urine. La Commissione individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalita' di scelta dei soggetti da controllare.
3. La realizzazione dei controlli anti-doping per la tutela della salute avviene d'intesa con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), di seguito denominata «organismo convenzionato», con cui la Commissione stipula apposita convenzione secondo modalita' aderenti alla presente procedura ed in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, alle dipendenze funzionali del Ministro della Salute.
4. La Commissione compila anche ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440, l'elenco degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI per l'esecuzione dei prelievi, su indicazione dell'organismo convenzionato.
5. Sulla scelta delle competizioni ed attivita' sportive oggetto di controllo anti-doping di competenza della Commissione, sulle designazioni degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, e' mantenuto il segreto d'ufficio.
 
Art. 2
Modalita' organizzative

1. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, le societa' sportive ospitanti o gli enti organizzatori delle manifestazioni sportive mettono a disposizione, come gia' previsto nei regolamenti sportivi, un locale idoneo per il prelievo, comprendente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di servizi igienici. Il locale e' altresi' corredato di un tavolo con sedie, fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse e sigillate, non contenenti sostanze vietate, che sono aperti dall'atleta o sotto la sua osservazione.
2. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI individuato per il prelievo e' designato con formale atto di incarico. Copia della lettera di incarico e' consegnata dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI al responsabile della organizzazione della gara o della societa' ospitante. La comunicazione di sottoposizione a controllo compilata dall'ispettore medico designato e' consegnata all'atleta dal medesimo ispettore medico o dall'organizzazione della gara o dalle societa' sportive di appartenenza o dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
3. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le societa' sono tenuti a prestare la massima collaborazione nell'espletamento del controllo anti-doping. Il responsabile della manifestazione consente l'accesso dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, anche con la propria autovettura, nel luogo piu' vicino alla zona adibita al prelievo.
 
Art. 3
Scelta degli eventi e dei soggetti

1. La Commissione, nei tempi concordati con l'organismo convenzionato, trasmette alla sede legale dello stesso un plico chiuso e sigillato contenente le buste chiuse e sigillate relative ai singoli eventi sportivi da sottoporre a controllo. Su ciascuna delle suddette buste viene riportato: la denominazione della federazione interessata, la denominazione dell'evento, il luogo e la data dello stesso. Ciascuna busta contiene indicazioni relative al controllo di norma di quattro atleti dello stesso sesso. L'incaricato designato dal legale rappresentante dell'organismo convenzionato apre il plico e provvede a designare gli ispettori medici DCO/BCO della FMSI ai quali far pervenire le buste chiuse e sigillate.
2. Dentro ciascuna busta di cui al comma 1, chiusa e sigillata relativa alla manifestazione, sono contenute altre buste chiuse e sigillate all'interno delle quali vi e' l'indicazione dei criteri di scelta dei soggetti da sottoporre al controllo. Il numero di queste ultime e' uguale al numero delle gare da controllare e ciascuna di esse reca all'esterno l'indicazione della gara da controllare. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI accede ai locali del controllo secondo le modalita' specificate nell'atto di incarico.
3. L' ispettore medico DCO/BCO della FMSI, dopo aver aperto le buste di cui al comma 2, ed individuati i nominativi dei soggetti da sottoporre al controllo, cura, con la collaborazione del responsabile della manifestazione e/o di altri incaricati, l'inoltro della notifica di sottoposizione a controllo agli atleti selezionati.
4. Al termine di ogni mese i nominativi degli ispettori medici DCO/BCO della FMSI designati sono comunicati, dall'organismo convenzionato, alla Commissione. L'elenco degli eventi da sottoporre al controllo e' trasmesso anche all'Istituto superiore di sanita' e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
5. Il plico di cui al comma 1 e' nel prosieguo individuato con la lettera A; le buste di cui al comma 1 sono nel prosieguo individuate dalla lettera B; le buste di cui ai commi 2 e 3 sono individuate dalla lettera C.
 
Art. 4
Modalita' di esecuzione
di prelievi anti-doping

1. Nel caso di controlli anti-doping in gara:
a) prima del termine della gara di interesse, in tempo utile tenuto conto delle differenti tipologie delle discipline, alla presenza del responsabile sportivo della manifestazione, la busta C viene aperta e vengono rese note le indicazioni sui soggetti da controllare. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l'hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero ovvero altri atleti segnalati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute;
b) al termine della competizione, gli atleti selezionati, fatte salve le deroghe motivate ed accettate dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, si recano immediatamente nel locale riservato al controllo anti-doping. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, d'intesa con il personale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, eventualmente presente, con il rappresentante della federazione sportiva se presente o della societa' di appartenenza, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarita' con il minor disagio per gli atleti, ai quali e' illustrata la procedura per la raccolta del campione di urina ed e' data idonea informativa sul trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Nel caso di controlli anti-doping fuori gara, l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI designato:
a) individua un locale idoneo con le caratteristiche previste dall'art. 2;
b) notifica ai singoli atleti e ai dirigenti delle societa' interessate o ai responsabili sportivi, se presenti, l'effettuazione del controllo, l'ora e il luogo del prelievo che di norma ha inizio entro sessanta minuti dalla notifica. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI richiede comunque, al momento del suo arrivo, la lista degli atleti tesserati e dei presenti con la motivazione delle eventuali assenze.
3. Gli atleti, identificati dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, restano nei locali riservati al controllo anti-doping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. E' sottoposto al controllo anti-doping un solo atleta alla volta.
4. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei contenitori e la firma dei verbali.
5. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI provvede a portare un numero di kit tale da consentire a ciascun atleta la scelta fra almeno tre kit. Ciascun atleta sceglie uno fra i kit disponibili per il prelievo anti-doping verificandone l'integrita'. Possono essere utilizzati solo kit approvati dalla Commissione.
6. Per i controlli sulle urine il kit, di norma, e' cosi' costituito:
a) un recipiente sterile e sigillato, graduato in modo appropriato, per la raccolta delle urine;
b) un flacone graduato contrassegnato con la lettera A e codice numerico, dotato di idoneo sistema di sigillatura;
c) un flacone graduato contrassegnato con la lettera B e codice numerico, dotato di idoneo sistema di sigillatura;
d) adeguato contenitore con medesimo codice numerico dei flaconi A e B;
e) adeguata borsa per il trasporto.
7. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI ha cura di portare un quantitativo opportuno di guanti monouso per se' e per gli atleti da controllare.
8. Nessuno puo' essere ammesso al locale tranne: l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, gli atleti identificati, il medico della societa' o dell'atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della societa', il rappresentante della federazione sportiva competente, l'eventuale membro della Commissione designato dalla stessa e l'eventuale rappresentante dell'Istituto superiore di sanita', da quest'ultimo designato, nonche' eventuali due Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. L'organismo convenzionato ha la facolta' di designare un ulteriore medico che assiste per finalita' didattiche alle operazioni di controllo anti-doping, sotto la responsabilita' dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI. Durante le operazioni di prelievo non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorita' giudiziaria o dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI.
9. La presenza di chi esercita la potesta' genitoriale ovvero di altra persona di fiducia e' obbligatoria quando l'atleta sia un minore.
 
Art. 5
Modalita' di raccolta dei campioni di urine

1. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente, avviene alla presenza dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI che e' dello stesso sesso dell'atleta. Ciascun atleta rimane nei locali fino a che non produce la quantita' minima di urina superiore ad almeno 90 ml, e puo' assumere le bevande analcoliche, gasate o non gasate, indicate nell'articolo 2, comma 1. Qualora la quantita' di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, l'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, a sua esclusiva discrezione, puo' consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale e sotto sorveglianza. Il campione prelevato precedentemente viene dissigillato quando l'atleta ha prodotto in un altro contenitore di raccolta una ulteriore quantita' di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo. Al laboratorio debbono sempre pervenire le prime urine emesse dall'atleta.
2. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI e con la eventuale collaborazione di quest'ultimo su richiesta dell'atleta, utilizzando la protezione dei guanti, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa 1/3 del volume originario sia immesso nel flacone B (non meno di 30 ml) e 2/3 nel flacone A, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo sufficiente per consentire la determinazione della densita'.
3. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI effettua la misura della densita' utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo anti-doping. Il valore della densita' misurata con refrattometro ottico o digitale deve essere uguale o superiore a 1.005. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si procede ad una singola ulteriore raccolta di urine con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Terminate le operazioni di prelievo e la sigillatura dei campioni raccolti, il medico invita l'atleta ad eliminare, sotto la sua osservazione, il residuo delle urine. Tutti i campioni vanno comunque inviati al laboratorio.
4. Ciascun flacone, obbligatoriamente sigillato, deve essere inserito in una confezione sigillabile con un pad per l'assorbimento di eventuali accidentali fuoriuscite di liquido biologico. I flaconi sigillati e cosi' conservati sono introdotti in appositi box, eventualmente sigillabili, che sono a loro volta inseriti in apposita borsa per la spedizione, conforme alla normativa vigente per il trasporto di materiali biologici, che e' a sua volta chiusa con un metodo di sicurezza.
5. Tutte le suddette operazioni sono eseguite alla presenza dell'atleta ed eventualmente da una persona di fiducia dell'atleta se da questi richiesto.
6. La presenza di chi esercita la potesta' genitoriale ovvero di altra persona di fiducia e' obbligatoria quando l'atleta sia un minore.
7. Agli atleti e' obbligatorio far constatare che i flaconi e il box siano stati sigillati in modo corretto e che i codici numerici relativi ai flaconi e al box corrispondono a quelli riportati sul verbale di prelievo anti-doping.
 
Art. 6
Verbale di prelievo

1. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI compila, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo anti-doping in quattro copie secondo il modello predisposto dalla Commissione, che ricalca quello approvato dal CONI/NADO. Detto verbale e' firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal medico della societa' o dell'atleta oppure dal dirigente accompagnatore della societa', se presenti, e dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI nonche' dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti. Le firme delle persone precedentemente indicate sono apposte sul verbale di prelievo anti-doping dopo che i flaconi A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali dichiarazioni dell'atleta o del medico della societa' o dell'atleta o del dirigente accompagnatore della societa' sono riportate sul verbale di prelievo anti-doping, purche' non rappresentino motivo di riconoscimento.
2. Nel caso di controlli fuori gara il verbale viene compilato e firmato dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, dall'atleta e, se presente, dal medico o da un responsabile della societa' e dal medico della federazione competente, se presente, nonche' dagli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti.
3. Le copie del verbale sono ordinate come segue:
a) la prima copia e' inserita nell'apposita busta indirizzata alla Commissione sul cui esterno sono riportati, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento, con la localita' e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico e/o notifiche di farmaci soggetti a restrizioni somministrati all'atleta controllato sono allegate al verbale e inserite nella busta destinata alla Commissione;
b) la seconda copia e' inserita nell'apposita busta indirizzata alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva interessati, sul cui esterno sono riportati, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento con la localita' e la data di svolgimento;
c) la terza copia, anch'essa inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all'atleta;
d) la quarta copia non deve contenere alcun dato identificativo dell'atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI.
4. Sulle copie del verbale di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 sono riportati i dati identificativi dell'atleta. La busta contenente la copia del verbale di cui alla lettera d) del comma 3 e' inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i flaconi A e B. Tutte le buste sono sigillate e controfirmate dall'ispettore medico DCO/BCO della FMSI e dal rappresentante della federazione o societa' sportiva interessata, se presente, nonche' degli Ispettori Investigativi Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, se presenti. Le buste di cui alle lettere a) e b) del comma 3 vengono inoltrate rispettivamente alla Commissione ed alla federazione sportiva interessata, a cura dell'ispettore medico DCO/BCO della FMSI. Se presente il rappresentante federale, 1'ispettore medico DCO/BCO della FMSI puo' consegnare a questi le buste di cui alla lettera b) del comma 3 per l'inoltro al competente ufficio della federazione stessa. Nel contenitore di trasporto dei campioni e' inserita solo la busta di cui alla lettera d) del comma 3.
5. Su ogni copia del verbale di prelievo e' riportato il numero di codice corrispondente ai flaconi di urina prelevati. La firma dell'atleta sul verbale di prelievo certifica anche la correttezza dell'apposizione di tutte le etichette.
6. I destinatari delle buste contenenti i verbali anti-doping di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle fino alla comunicazione del risultato.
7. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI compila in ogni sua parte il verbale di prelievo anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l'atleta si sia sottoposto almeno nei sette giorni precedenti il prelievo. L'ispettore medico DCO/BCO della FMSI segnala inoltre alla Commissione, mediante rapporto scritto separato, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da chiunque, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo anti-doping, ovvero comportamenti e tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione del prelievo.
8. Se l'atleta e' minorenne la sottoscrizione di cui ai commi 1 e 5 e' apposta dal rappresentante della societa' o da uno dei soggetti di cui all'art. 4, comma 9.
 
Art. 7
Analisi di laboratorio

1. L'inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI e' effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla Commissione.
2. L'apertura della borsa di trasporto, del box e del flacone A di cui all'art. 4, comma 6, avviene presso la sede del Laboratorio Anti-doping della FMSI. Il predetto flacone A viene utilizzato per la prima analisi. Il flacone B di cui all'art. 4, comma 6, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dal box, verificatane l'integrita' dei sigilli, viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l'integrita'. In caso di positivita' della prima analisi, il flacone B viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione se richiesta dall'atleta. In questo caso, la richiesta di controanalisi e' notificata dalla Commissione, per il tramite del Comando Carabinieri per la tutela della salute, all'Autorita' giudiziaria facendo presente i tempi entro i quali, per motivi di attendibilita', le stesse controanalisi saranno effettuate.
3. Le analisi dei campioni A e B, contenuti nei rispettivi flaconi, vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI, secondo la convenzione con la Commissione.
4. Il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI esegue le analisi e comunica i risultati nel piu' breve tempo possibile, come specificato nella convenzione di cui all'art. 1, comma 3.
5. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI alla Commissione. L'accertamento dell'identita' dell'atleta risultato positivo avviene presso la Commissione, alla presenza di un Ispettore Investigativo Antidoping del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell'esito di positivita' emesso dal Laboratorio Anti-doping, recante il codice del campione, e il verbale del prelievo anti-doping in possesso della Commissione.
6. Una volta determinata l'identita' dell'atleta, la Commissione provvede con la massima tempestivita' a darne comunicazione all'atleta, al Presidente della federazione interessata, alla societa' di appartenenza e al CONI, a mezzo telegramma, fax, raccomandata, o posta elettronica certificata. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, acquisiti dalla Commissione gli atti relativi alla positivita' accertata dal Laboratorio Anti-doping della FMSI e all'identificazione dell'atleta risultato positivo, provvede ad informare l'Autorita' giudiziaria. Il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI, nel rispetto dei regolamenti internazionali e delle norme per l'accreditamento, e' autorizzato a dare comunicazione dell'esito positivo delle analisi, limitatamente al solo codice del campione trovato positivo, direttamente alla WADA ed alle federazioni internazionali di competenza.
7. L'eventuale analisi di revisione, su richiesta dell'atleta interessato ed a sue spese, viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI, dopo che la Commissione ha acquisito, ove necessario, il nulla osta dell'Autorita' giudiziaria tramite il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. La Commissione concorda con il predetto Laboratorio la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all'atleta e, tramite il Comando Carabinieri per la tutela della salute, al magistrato inquirente con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione e' comunicata dalla Commissione anche al Presidente della federazione interessata, alla societa' di appartenenza e al CONI. La comunicazione e' inviata a mezzo telegramma, fax, raccomandata, o posta elettronica certificata.
8. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione di cui al flacone B, puo' assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso ovvero, se minore, da chi ha la potesta' o infine dalla societa' di appartenenza, con lettera o mezzo fax, purche' la delega pervenga alla Commissione entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi.
9. L'atleta o il rappresentante delegato puo' essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica sono notificati nei termini di cui al comma 8. Il Laboratorio di Analisi Anti-doping della FMSI non consente l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dalla Commissione o dall'Autorita' giudiziaria.
10. All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresi' assistere un rappresentante della federazione interessata ed un membro della Commissione accreditato.
11. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l'esito di positivita', la Commissione, provvede a darne comunicazione all'Autorita' giudiziaria inquirente, per il tramite del Comando Carabinieri per la tutela della salute, al Presidente della federazione interessata, all'atleta confermato positivo, ovvero a chi ne esercita la potesta' se minore, ed alla societa' di appartenenza e al CONI a mezzo telegramma, fax, raccomandata o posta elettronica certificata.
12. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, la Commissione provvede a darne notifica ai soggetti indicati nel comma 11 con le stesse modalita'.
 
Art. 8
Abrogazioni

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2004, indicato in premessa.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2012

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.salute e Min.lavoro,registro n. 1, foglio n. 117
 
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