Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 22 marzo 2012 |
Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a decorrere dall'anno 2012. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , il quale, al comma 2, prevede che i trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012; Considerato che il richiamato comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, dispone che le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria; Considerato che, per le riduzioni a decorrere dall'anno 2012, la stessa disposizione di legge prevede, altresi', che in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale; Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2011 - emanato in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - in base al quale sono stati individuati e soppressi i trasferimenti erariali dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e sono stati corrispondentemente attribuiti ai comuni, per l'anno 2011, risorse a titolo di federalismo fiscale per compartecipazione Iva, nonche' per fondo sperimentale di riequilibrio; Considerata la necessita' di applicare le riduzioni di risorse di cui al predetto art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, atteso che si tratta di disposizioni previgenti che incidono sull'ammontare delle risorse da ripartire a titolo di federalismo fiscale municipale; Considerato che ai comuni appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano non va applicata la riduzione dei trasferimenti in quanto si tratta di territori in cui vige una speciale disciplina in materia di finanza locale; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010, emanato in applicazione del citato art. 14, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010, con cui e' stata applicata la riduzione dei trasferimenti a comuni e province per l'anno 2011; Dato atto che la base di calcolo della riduzione, a decorrere dall'anno 2012, e' rappresentata dai trasferimenti attribuiti per l'anno 2011, cosi' come risultanti alla data del 20 febbraio 2012 dal sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno; Dato atto che occorre operare l'esclusione dalla base di calcolo di alcune attribuzioni che attengono a fattispecie particolari e che si configurano come regolazioni contabili e non come trasferimenti erariali; Dato atto che per individuare i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in relazione ai quali va applicata la riduzione dei trasferimenti, occorre riferirsi alla popolazione residente al 31 dicembre 2010, ossia quella calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 265, comma 1 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene garantito il mantenimento dei contributi erariali agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto, per il periodo di risanamento, fissato in cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; Considerato, pertanto, che ai comuni che si trovano nella condizione di risanamento finanziario alla data del 20 febbraio 2012, non va applicata la riduzione di risorse; Considerato che in sede tecnica di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali non e' stato raggiunto un accordo per una riduzione di risorse secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria; Tenuto conto che, in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si sono comunque svolti approfondimenti su tale tematica per l'esame congiunto dei principi che il Ministero dell'interno ha valutato opportuni per dare attuazione al criterio proporzionale di riduzione previsto dal richiamato comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 2010; Dato atto che del criterio di proporzionalita' adottato per la riduzione e' stata data informativa nella seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 1° marzo 2012;
Decreta:
Art. 1 Determinazione delle riduzioni di risorse per i comuni
1. A decorrere dall'anno 2012, e' applicata la riduzione di 2.500 milioni di euro annui per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, con criterio di proporzionalita' rispetto alle risorse finanziarie attribuite per l'anno 2011. 2. La base di calcolo della riduzione di cui al comma 1 e' costituita: a) dal totale delle somme attribuite per l'anno 2011 a titolo di federalismo fiscale ed a titolo di trasferimenti erariali, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario; b) dal totale delle attribuzioni per l'anno 2011 a titolo di trasferimenti erariali, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Sicilia e Sardegna. 3. Alla base di calcolo di cui al comma 2, si somma l'importo della riduzione di risorse gia' operata per l'anno 2011 in applicazione del citato decreto del 9 dicembre 2010 e si portano in diminuzione, le attribuzioni escluse secondo quanto indicato al comma 4. 4. Sono escluse dalla base di calcolo della riduzione le somme attribuite a titolo di 5 per mille dell'Irpef, anno d'imposta 2008, destinate ai comuni per il sostegno delle attivita' sociali, nonche' le quote di addizionale all'Irpef attribuite ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in quanto si tratta di somme che non costituiscono trasferimenti erariali. 5. L'importo della riduzione per ciascun comune e' determinata rapportando la riduzione complessiva dei 2.500 milioni di euro al totale della base di calcolo di cui ai commi precedenti e, quindi, con una percentuale di riduzione del 19,492 per cento. |
| Art. 2 Applicazione delle riduzioni per i comuni
1. Per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, l'importo delle riduzioni e' portato in diminuzione, a decorrere dall'anno 2012, delle risorse finanziarie attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di federalismo fiscale municipale ed a titolo di trasferimenti erariali. 2. Per i comuni ricadenti nei territori della Sicilia e della Sardegna, gli importi delle riduzioni, sono applicati, a decorrere dall'anno 2012, in sede di determinazione dei trasferimenti erariali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2012
Il Ministro: Cancellieri |
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