Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 febbraio 2012, n. 31
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151 concernente la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 aprile 1988, n. 151 recante la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare;
Vista la richiesta della Federazione nazionale dell'industria chimica riguardante l'autorizzazione all'impiego nella produzione di gomma base di un nuovo polimero;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 14 giugno 2011;
Vista la nota del 22 giugno 2011, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota del 30 gennaio 2012, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli allegati I e II del decreto 5 aprile 1988, n. 151 sono modificati come segue:
a) nell'allegato I SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, alla voce A) Resine e' aggiunta, dopo la voce di cui al n. 5s, la voce: «6) "Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile"»;
b) nell'allegato II REQUISITI DI PUREZZA DELLE SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, A) Resine e' aggiunto dopo gli alinea di cui al n. 5s, la voce:
«6) Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile.
Descrizione: Copolimero termoplastico inodore, insapore e incolore.
Descrizione chimica: Prodotto ottenuto per copolimerizzazione di vinile acetato e vinile versatato seguita da parziale idrolisi (CH 2 -CH-COOCH3 )m (CH2 -CH-COOCCH3 R1 R2 )n (CH2 -CHOH)p .
Peso molecolare: Superiore a 10000 u.m.a. (Mw).
Requisiti di purezza:
Piombo: 3 ppm;
Arsenico: 3 ppm;
Mercurio: 0,5 ppm;
Cadmio: 1 ppm;
Sostanze volatili: max 1% (4 h a 105 C°);
Ceneri: max 0,1% (a 450 C°)».



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della
sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono
indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire
a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato
I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti
consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i
requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i
materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per
determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche'
le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego
sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per
gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151 (
Disciplina igienica della «gomma base» utilizzata per la
produzione da masticare) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 13 maggio 1988.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete».
Note all'art. 1:
- L'allegato I parte II del citato decreto ministeriale
n.151 del 1988 riporta le sostanze aggiuntive consentite
nella fabbricazione di base gommosa.
- L'allegato II parte II del citato decreto
ministeriale n.151 del 1988 riporta i requisiti di purezza
delle sostanze aggiuntive consentite nella fabbricazione di
base gommosa.



 
Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alla gomma base legalmente prodotta e/o commercializzata in un altro Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quella legalmente prodotta nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 febbraio 2012

Il Ministro: Balduzzi
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute, e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 388
 
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