Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 marzo 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Reale Sandra Nina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Reale Sandra Nina, nata ad Amburgo il 30 settembre 1977, cittadina tedesca e italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplomzeugnis Erziehungwissenschaften (Scienze dell'educazione)» conseguito presso la «Leuphana Universitat Luneburg» il 15 giugno 2009;
Vista la documentazione attestante esperienza professionale;
Vista la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza citata;
Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione accademica-professionale richiesta per l'esercizio della professione di Assistente sociale in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sez. B, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Reale Sandra Nina, nata ad Amburgo il 30 settembre 1977, cittadina tedesca e italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi.
La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie (orali): 1) teorie, metodi e tecniche del servizio sociale 2) legislazione sociale oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di 6 (sei) mesi.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.
Roma, 9 marzo 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez. B.
Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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