Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 marzo 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Veronica Falchi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera c);
Vista la domanda presentata dalla signora Veronica Falchi, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attivita' di acconciatore;
Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Cagliari (CA);
Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;
Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;
Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» rientrino le attivita' riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessita' di applicare alcuna misura compensativa, in virtu' della completezza della formazione professionale documentata;
Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1

1. Alla signora Veronica Falchi, cittadina italiana, nata a Galtelli' (NU) in data 5 maggio 1988, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza della formazione professionale documentata.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: Vecchio
 
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