Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 marzo 2012
Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2011 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 110, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2011, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;
Visto l'art. 1, comma 109, della legge n. 220 del 2010, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2011, n. 0095560, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2011, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 109 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010;
Visto l'art. 1, comma 110, della legge n. 220 del 2010 che dispone, altresi', che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che introduce le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;
Visto l'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011 che stabilisce che le disposizioni di cui al medesimo art. 7 si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi;
Visto l'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 220 del 2010, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica, a decorrere dalla data di invio, solo la sanzione di cui all'art. 1, comma 119, lettera c), della legge n. 220 del 2010, parimenti riproposta dal comma 2, lettera d), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'esercizio successivo a quello di riferimento, l'ente locale inadempiente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, di cui al primo periodo della medesima lettera a), del comma 2, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 1° marzo 2012;

Decreta:

Art. 1
Certificazione

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187, Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2011, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita' interno 2011, comunicano, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
3. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilita' interno 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano, a decorrere dalla data di invio, solo le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora la certificazione trasmessa in ritardo non attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la certificazione non puo' essere rettificata.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2012

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato

PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2011

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2011, con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilita' interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 settembre 2011, n. 0095560, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2011 (modello MONIT/11).
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2011, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it
Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilita' interno per l'anno 2011, e' stata prevista - cosi' come per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno 2010 - una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello (Certif. 2011) risulta gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2011, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.
Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 149 del 2011, gli enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilita' interno, trasmettono un ulteriore prospetto (Certif. 2011/A) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto, compilato in fase di monitoraggio del secondo semestre qualora l'ente, sulla base delle risultanze del monitoraggio stesso, risulti non rispettoso del patto di stabilita' interno, consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) inerente alla riduzione del fondo di riequilibrio, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali delle regioni Sardegna e Sicilia.
Per stampare il modello della certificazione, e' necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilita' interno e richiamare, dal menu «a tendina», la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2011 che consentira' di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema, e' possibile procedere alla predisposizione della certificazione mediante il pulsante «stampa certificato», che generera' un modulo in formato «pdf» pronto per la stampa da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' e i tempi di seguito indicati, dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.
In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2011, dovra' essere sottoscritto ed inviato anche il citato prospetto Certif. 2011/A, stampato automaticamente dal sistema insieme alla certificazione, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui al richiamato art. 7, comma 2, lettera a).
Si ribadisce che la predetta certificazione e il citato prospetto, privi delle sottoscrizioni del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria, non sono ritenuti validi ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno.
Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di produrre la stessa, che i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2011, a suo tempo inseriti per il monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2012 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del monitoraggio. Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2011. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni sul monitoraggio dell'anno 2011.
La citata documentazione (certificazione e prospetto) deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187, Roma.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
Non possono essere inviati certificazioni e prospetti diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno.
Si rammenta che, come disposto dall'art. 1, comma 110 della legge n. 220 del 2010, l'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto. In tal caso, si applicano le sanzioni di cui al comma 2, dell'art. 7, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011. Con riferimento alla sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, la riduzione del fondo stesso e' operata in misura pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente e' tenuto a versare le somme residue presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2.
Qualora la certificazione, anche se trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, a decorrere dalla data di invio si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo); se la certificazione, trasmessa in ritardo, attesta, invece, il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, sono applicate tutte le sanzioni previste dalla normativa vigente sopra richiamate.
Si segnala, inoltre, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione cartacea a questa Ragioneria Generale dello Stato, e' tenuto a stampare e rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo aver rettificato i dati del monitoraggio del secondo semestre attraverso il sistema web) con le stesse modalita' sopra richiamate (raccomandata A/R). In ogni caso, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la certificazione non puo' piu' essere rettificata e, pertanto, non saranno accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale termine. Conseguentemente, la procedura web dedicata alla stampa del modulo della certificazione del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2011, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, non sara' piu' attiva.
La predetta scadenza, consente, inoltre, l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto.
Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo di cui al richiamato art. 7, comma 2, lettera a). Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 nei tempi utili affinche' la stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale sopra evidenziato e' ritenuto inderogabile.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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