Gazzetta n. 77 del 31 marzo 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 marzo 2012
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola del Giglio e Giannutri.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera di giunta comunale del Comune dell'Isola del Giglio del 14 gennaio 2012, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 4890-AREA dell'8 febbraio 2012 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la deliberazione della giunta regionale Toscana del 5 marzo 2012, n.154 con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1
Divieti

1. Dal 6 aprile 2012 al 30 settembre 2012, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.
2. Dal 30 luglio 2012 al 24 agosto 2012 e', altresi', vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
3. Dal 6 aprile 2012 al 31 ottobre 2012 e' vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.
 
Art. 2
Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) Veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune dell'Isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio;
c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio;
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio;
i) veicoli necessari per far fronte all'emergenza venutasi a creare con il naufragio della nave da crociera Costa Concordia, previa autorizzazione rilasciata dal Comune dell'Isola del Giglio.
2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 3, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio - frazione Isola di Giannutri;
b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;
e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonche' al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
 
Art. 3
Autorizzazioni

Le modalita' di rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune dell'Isola del Giglio sono stabilite dal Comune stesso. Al Comune del'Isola del Giglio e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.
 
Art. 4
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 cosi' come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 22 dicembre 2010.
 
Art. 5
Vigilanza

Il Prefetto di Grosseto e' incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 19 marzo 2012

p. Il Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 382
 
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