Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2012
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 4009).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 e n. 3916 del 30 dicembre 2011, nonche' le note del Presidente della regione Molise del 27 gennaio e 29 febbraio 2012 e del Presidente della regione Puglia del 26 gennaio e 28 febbraio 2012;
D'intesa con le Regioni Molise e Puglia;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Molise e' confermato Commissario delegato e provvede al completamento, entro e non oltre il 30 aprile 2012, delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni per il superamento del contesto di criticita' conseguente agli eventi sismici dell'ottobre 2002.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresi', al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del Soggetto attuatore nonche', ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale operante presso la struttura commissariale e l'ufficio del Soggetto attuatore ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite rispettivamente di 53 e 6 unita'.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro 796.768,00, a valere sulle risorse di cui al comma 7.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo la provincia di Campobasso ed i comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 sono autorizzati ad avvalersi del personale assunto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite complessivo di 154 unita'.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede, nel limite di euro 978.868,00 a valere sulle risorse di cui al comma 7.
7. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna presenti sulla contabilita' speciale aperta ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa.
 
Art. 2

1. Il Presidente della regione Puglia e' confermato Commissario delegato e provvede al completamento, entro e non oltre il 30 aprile 2012, delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni per il superamento del contesto di criticita' conseguente agli eventi sismici dell'ottobre 2002.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresi', al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.
3. Il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del sub-Commissario delegato nonche', ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite di 10 unita'.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro 51.667,00, a valere sulle risorse di cui al comma 8.
5. Il sub-Commissario delegato svolge la propria attivita' a titolo gratuito.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo i comuni della provincia di Foggia interessati dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 sono autorizzati ad avvalersi del personale assunto ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite complessivo di 16 unita'.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, nel limite di euro 133.334,00, a valere sulle risorse di cui al comma 8.
8. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna presenti sulla contabilita' speciale aperta ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2012

Il Presidente: Monti
 
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