Gazzetta n. 80 del 4 aprile 2012 (vai al sommario)
LEGGE 12 marzo 2012, n. 34
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29 marzo 1993, approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 24 della legge 12 aprile 1995,
n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
), pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 1995, n. 94,
S.O.,e' il seguente:
"Art. 24.
Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa,
le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche
si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con
la conseguente presentazione al Parlamento di apposito
disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8
della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie
che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate
dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in
conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese
del caso.".



 
Art. 2
Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI e' indicata con la denominazione «Unione cristiana evangelica battista d'Italia».
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.
5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma l e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 45, comma 7, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"Art. 45
Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione
(Omissis).
7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al
secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo
medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto
competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto
generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per
le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi
diritto. Con le medesime modalita' sono determinate la
quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta
a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22
novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22
novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre
1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995,
n. 520 ; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n.
638.
(Omissis). ".



 
Art. 3
Commissione paritetica

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116, e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della presente legge, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI.
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116, e' abrogato.



Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 16 della citata legge n. 116 del
1995, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 16.
Deduzione agli effetti IRPEF
1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese
rappresentate dall'UCEBI intendono provvedere al
mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri
unicamente a mezzo di offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, le persone
fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo,
agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di lire 2 milioni, a favore dell'UCEBI per i fini di culto,
istruzione e beneficenza che le sono propri e per medesimi
fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI.
3. Le relative modalita' sono determinate con decreto
del Ministro delle finanze, previo accordo con l'UCEBI.
4. (abrogato).".



 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Le modifiche apportate alla legge 12 aprile 1995, n. 116, decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2326):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 9 settembre 2010.

Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede deliberante, il 5 novembre 2010 con pareri delle Commissioni 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede deliberante, il 12 luglio 2011 ed approvato il 27 luglio 2011. Camera dei deputati (atto n. 4569):
Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali ), in sede referente, il 2 agosto 2011 con pareri delle Commissioni V e VI.
Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 22 e 29 settembre 2011; il 5 ottobre 2011; il 3 novembre 2011.
Nuovamente assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede legislativa, il 31 gennaio 2012.
Esaminato ed approvato dalla I Commissione, in sede legislativa, il 23 febbraio 2012.
 
Allegato

Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, modificativa dell'Intesa firmata il 29 marzo 1993 ed
approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116
Premessa

La Repubblica italiana e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (d'ora in avanti denominata UCEBI), considerata l'opportunita' di procedere alla modificazione dell'Intesa stipulata in data 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, convengono, ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della citata legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Articolo 1.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'IRPEF)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.
2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI verra' indicata con la denominazione "Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia".
3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrispondera' annualmente all'UCEBI, entro il mese di giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione all'UCEBI stessa.
5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.
7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.
(Commissione paritetica)

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 1 della presente Intesa, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI.
2. Il comma 4 dell'articolo 16 dell'Intesa firmata il 29 marzo 1993 e' abrogato.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate all'Intesa stipulata il 29 marzo 1993 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa.

Articolo 4.
(Disegno di legge di approvazione dell'Intesa)

1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
Roma, 16 luglio 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi
La Presidente dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
Past. Anna Maffei
 
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