Gazzetta n. 82 del 6 aprile 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 4014).


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 9, comma 9, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, recante norme in materia di stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, con cui si dispone che le modalita' operative per la gestione dei rifiuti sono definite con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del citato art. 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, in particolare l'ordinanza n. 3923 del 18 febbraio 2011;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Ravvisata la necessita' di definire con maggiore coerenza rispetto alle necessita' ulteriormente emerse le attivita', le competenze, ed il quadro di riferimento per agevolare la rimozione delle macerie e piu' in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in rassegna;
Vista la nota del Soggetto attuatore di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 3923/2011, del 22 dicembre 2011;
Vista la nota del Capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 9 febbraio 2012;
Vista la nota del Commissario delegato n. 1989/AG del 13 febbraio 2012;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e' sostituito dal seguente:
" 1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti nonche' da interventi edilizi, comunque denominati, effettuati su incarico della pubblica amministrazione in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009, sono gestiti dai comuni d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'affidare i lavori, dispongono affinche' i soggetti incaricati effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare tali materiali in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER per l'avvio, secondo le disposizioni impartite dai comuni d'intesa con il Soggetto attuatore, ai siti di deposito temporaneo e selezione individuati dai comuni stessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009 e seguenti modificazioni e integrazioni oppure agli impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati o presso le aree pubbliche di cui al comma 3.
2. I materiali di cui al comma 1 che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 200399 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i siti di deposito temporaneo o stoccaggio e sono avviati ai siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009 e seguenti modificazioni e integrazioni, per le operazioni necessarie alla loro corretta gestione.
3. I comuni, per ottimizzare la raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzati ad individuare ed allestire, con posizionamento di contenitori divisi per materiale omogeneo, per tutta la durata dello stato di emergenza, aree pubbliche per il loro conferimento da parte dei soggetti incaricati dei lavori. Per l'individuazione di tali aree i comuni procedono d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art. 2 e si avvalgono del supporto dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo (ARTA) e della ASL competente per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. I depositi temporanei e le aree di cui al comma 3 per la raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, possono permanere fino al termine delle necessita' e non oltre il termine dello stato emergenziale, in deroga ai limiti temporali e quantitativi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e seguenti modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo dell'ARTA e della ASL locale di verificare periodicamente la persistenza delle adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
5. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni, sono obbligati ad eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee in appositi contenitori, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, per il successivo avvio ad impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attivita' di trasporto ai sensi della vigente normativa sulla gestione rifiuti. Al fine di garantire la tracciabilita' dei rifiuti di cui al presente comma, nonche' per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalita' stabilite dal Commissario delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonche' la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.
6. Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonche' dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito temporaneo e/o stoccaggio individuati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le procedure in esso indicate. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorita', e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresi', i componenti riusabili e cioe' gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni. I comuni, di intesa con il Soggetto attuatore, individuano e predispongono, eventualmente in forma associata, aree di deposito dei materiali di cui al presente comma che non costituiscono rifiuto.
7. Il trasporto dei materiali di cui al comma 2, nonche' dei rifiuti inerti derivanti dal conferimento differenziato alle aree pubbliche di cui al comma 3 e da avviare ai siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni, e' operato, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e della A.S.M. S.p.A.. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 193 e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Tali soggetti sono altresi' autorizzati, in deroga alle medesime disposizioni normative, al trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati. Il Centro di Coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
8. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonche' di quelle prodotte nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.
9. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e' autorizzato a proseguire le attivita' di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3950 del 30 giugno 2011, secondo le modalita' ed alle condizioni individuate nello stesso articolo, con struttura operativa e turni definiti sulla base delle necessita' individuate dal Soggetto attuatore e della conseguente pianificazione predisposta dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l'Abruzzo; i relativi costi, previa autorizzazione del Soggetto attuatore, sono a valere sui fondi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.
10. Il Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, le Forze Armate e l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'art. 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'utilizzo di autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo1, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198.".
2. Il Commissario delegato entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza dispone, con proprio provvedimento, le modalita' di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, come sostituito dal comma 1.







 
Art. 2

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, puo' operare in via sostitutiva in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. E' istituito un comitato di indirizzo composto dal Sindaco de L'Aquila in qualita' di Presidente e dagli altri Sindaci rappresentanti delle aree omogenee. Il comitato, di intesa con il Soggetto attuatore e sulla base di progetti, piani e proposte presentati dai comuni, predispone ed approva il piano di gestione delle macerie, delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti non urbani. Il comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese.
2. Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, per il tramite del Soggetto attuatore:
a) dispone quanto necessario per assicurare il monitoraggio, anche sulla base delle informazioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, ed il coordinamento complessivo delle attivita' di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009;
b) puo' operare in via sostitutiva, su richiesta motivata del Sindaco o in caso di sua accertata inadempienza, in ordine alla organizzazione delle attivita' della medesima materia;
c) attua il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione di cui all'art. 1, individuando i siti e gli impianti idonei alla gestione di tali rifiuti.
3. Il Soggetto attuatore, nominato dal Commissario delegato, si avvale di tecnici e funzionari, anche a tempo parziale, fino ad un massimo di cinque unita' complessive, provenienti da pubbliche amministrazioni, poste in posizione di comando o di distacco previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge n. 127 del 15 maggio 1997. Al Soggetto attuatore ed alle unita' di cui si avvale si applica quanto previsto all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, rispetto al luogo di residenza, nei limiti di spesa previsti dall'art. 3, comma 1, della presente ordinanza. Il Soggetto attuatore, inoltre, si avvale:
a. - di A.S.M. s.p.a., che, anche in deroga alla normativa vigente:
a1. puo' effettuare anche nel territorio degli altri comuni di cui al comma 1 la gestione dei siti di stoccaggio, trattamento e smaltimento, raccolta e cernita dei rifiuti di cui all'art. 1 ed il loro smaltimento, recupero e/o riutilizzo;
a2. assicura la gestione del sito di Pontignone a vantaggio dei comuni di cui al comma 1, nonche' la vigilanza sull'attivita' di conferimento differenziato presso i cantieri; per detta finalita' ed in relazione agli obiettivi assegnati, A.S.M. s.p.a. potra' procedere all'acquisizione di personale, secondo le modalita' di legge, a valere sui fondi di cui all'art. 3, sulla base di pianificazione dei lavori e verifica dei vantaggi economici in relazione agli obiettivi prefissati, previa autorizzazione del Soggetto attuatore. I termini fissati dalla normativa per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono prorogati per la durata dello stato di emergenza per i territori dei comuni di cui al comma 1, i quali, tramite il Soggetto attuatore e previo accordo con il comune dell'Aquila, possono avvalersi di A.S.M. s.p.a. per l'erogazione dei servizi eserciti dalla stessa societa' ai sensi della presente ordinanza. Sui predetti servizi A.S.M. s.p.a. rendiconta contestualmente al Soggetto attuatore ed al comune competente per territorio;
b. - di ARTA, ASL e, per le competenze di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo, per le attivita' di vigilanza e la corretta gestione; per dette finalita', sulla base di pianificazione dei lavori e verifica dei vantaggi economici in relazione degli obiettivi prefissati, previa autorizzazione del Soggetto attuatore e comunque nei limiti delle risorse di cui all'art. 3 della presente ordinanza, sono consentiti ai medesimi enti, anche in deroga all'art. 9, comma 2-bis ed all'art. 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'effettuazione di ore di straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite e l'acquisizione di beni strumentali a noleggio o in acquisto se piu' conveniente.
c. - di SOGESID s.p.a., per le attivita' di valutazione, studio e progettazione delle infrastrutture e della logistica occorrente e per il reimpiego del materiale recuperato nella realizzazione di opere, ai sensi della Convenzione stipulata in data 12 novembre 2010;
d. - della Struttura di missione di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 per le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie al generale perseguimento delle finalita' dell'art. 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
e. - dell'Universita' degli Studi dell'Aquila per le valutazioni e le prove tecniche attinenti alle frazioni merceologiche valorizzabili derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'art. 1;
f. - degli Uffici regionali e provinciali per l'espletamento delle attivita' connesse con la gestione dei rifiuti; a tal fine il Servizio Gestione Rifiuti della Regione e' autorizzato a prolungare l'impiego di personale a contratto continuativo e coordinato nei limiti delle necessita' gia' determinate, sulla base di pianificazione dei lavori e verifica dei vantaggi economici in relazione degli obiettivi prefissati, previa autorizzazione del Soggetto attuatore;
g. - della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale per le attivita' assegnate.
4. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore, attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, concernente le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in localita' Pontignone - Paganica comune dell'Aquila. A tal fine il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e' prorogato fino al termine dello stato di emergenza.
5. Per i progetti di interventi e di opere di cui al comma 4, di cui al decreto n. 49 del 14 marzo 2011 del Commissario delegato e per quelli di pubblico interesse necessari al generale perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, i termini per l'acquisizione della valutazione di impatto ambientale sono ridotti della meta'. Detti termini hanno carattere essenziale e perentorio in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
6. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore:
a. acquisisce, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n.163/2006, mezzi idonei alle attivita' di rimozione e trasporto delle macerie, da assegnare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze armate;
b. progetta, realizza e autorizza in via definitiva centri di raccolta, prioritariamente presso le aree di cui al comma 2, lettera a, del presente articolo, gia' utilizzate dai comuni per la raccolta separata dei rifiuti di cui all'art. 1 nonche', se ritenuto necessario, presso altre aree individuate sentiti i comuni competenti per territorio;
c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e sentiti i comuni competenti per territorio, siti di smaltimento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle frazioni merceologiche di cui all'art. 1, impianti di trattamento degli stessi nonche' opere di recupero ambientale tramite l'utilizzo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi che, a seguito di trattamento, anche attraverso miscelazione con altri rifiuti non pericolosi, ivi compresi terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito di cui al precedente art. 1, comma 8, o materiali non aventi proprieta' diverse ai sensi dell'art. 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
d. predispone bandi di gara finalizzati all'avvio a recupero delle frazioni merceologiche che, a seguito di valutazioni qualitative e quantitative, non sono destinabili a recupero ambientale;
e. incentiva il riutilizzo dei manufatti aventi valore storico, artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale, mediante la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici italiani ed esteri, enti di ricerca e universita', organizzazioni di volontariato e senza fini di lucro.
7. Il Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore, attiva processi di consultazione in materia di localizzazione e realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 1 e in materia di individuazione e attuazione degli interventi di recupero ambientale, ispirandosi ai processi di Agenda 21 locale.
8. Il Commissario delegato, sulla base delle relazioni predisposte dal Soggetto attuatore, informa periodicamente la popolazione interessata sullo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche avvalendosi di strumenti di comunicazione multimediale.".
 
Art. 3

1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e' sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, fino ad un massimo di euro 20.110.141,34, di cui euro 72.000,00 per compenso annuo per il Soggetto attuatore, euro 300.000,00 per il trattamento economico delle 5 unita' di cui all'art. 2, comma 3, euro 6.766.680,00 destinati all'impiego annuo del personale e dei mezzi e attrezzature del Dipartimento dei Vigili del fuoco nonche' per l'acquisto dei previsti automezzi, si provvede con le risorse di cui all'art. 14, comma 1 del decreto-legge n. 39/2009.
2. Le economie derivanti dal parziale impiego di risorse assegnate con precedenti ordinanze possono essere impiegate per le medesime finalita' di cui al comma 1 fino al completamento delle esigenze.".
 
Art. 4

1. L'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni nel territorio della regione Abruzzo vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera c, della presente ordinanza, nonche' le terre e rocce da scavo, secondo la normativa vigente, derivanti dai Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP. Per tali finalita', il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, indica al Soggetto attuatore le necessita' di materiali da predisporre e le relative caratteristiche.
2. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere nella regione Abruzzo che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate ad impiegare i materiali di cui al comma 1 e a richiedere al Provveditore il relativo quantitativo occorrente.
3. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalita' di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformita' a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare.".
 
Art. 5

1. Al fine di velocizzare il processo di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i Sindaci dei comuni cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, nella qualita' e con i poteri di soggetti attuatori del Commissario Delegato alla ricostruzione ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009, provvedono in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei relativi comuni di siti temporanei da destinare a deposito, stoccaggio, selezione e lavorazione delle macerie. I predetti siti, previo accordo tra gli enti locali interessati anche in ordine al ristoro economico spettante al comune realizzatore del sito e con il coordinamento del Soggetto attuatore delle macerie, di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, sono destinati al ricevimento di tutte le macerie site o prodotte dall'attivita' di ricostruzione dei medesimi comuni.
2. I Sindaci di cui al comma 1, d'intesa con il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo e con il Soggetto attuatore delle macerie, provvedono, mediante apposita progettazione, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei siti di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n . 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.
3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Sindaco da' notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del progetto di cui al comma 2, il sindaco provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del comune o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dal Sindaco, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.
5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.
6. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e con le modalita' di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: Monti
 
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