Gazzetta n. 82 del 6 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 marzo 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mateita Profir, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la domanda della sig.ra Mateita Profir, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del Certificato di qualifica professionale per parrucchiere, conseguito dopo un corso di 720 ore presso la Sc. Christine Valmy S.r.l. di Bucarest (Romania), per l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento a scelta della richiedente, poiche' il corso di formazione ha avuto una «durata troppo breve per consentire l'esercizio della professione di acconciatore», ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita'; Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Benessere; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 20093 del 30 gennaio 2012 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente all'espletamento della misura compensativa, con facolta' di scelta per la richiedente; Verificato che la richiedente, pur avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative ed ha invece comunicato con nota 0056769 del 5 marzo 2012 di scegliere come misura compensativa un periodo di tirocinio di adattamento della durata di un anno;
Decreta:
Art. 1
Alla sig.ra Mateita Profir, cittadina rumena, nata a Bucarest (Romania) in data 11 ottobre 1968, e' riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica consistente in un tirocinio di adattamento della durata di un anno volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Roma, 21 marzo 2012
Il direttore generale: Vecchio
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| Allegato B
A norma degli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a seguito della scelta della richiedente e' previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di un anno, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio della Regione Toscana, individuata congiuntamente dalla richiedente e dall'Autorita' regionale competente sul territorio in cui opera tale impresa. All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato all'Ufficio che verra' indicato dalla regione. Il tirocinio ha per oggetto tutte le attivita' dell'acconciatura per quanto riguarda in particolare l'aspetto pratico. Il tirocinio e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale e' trasmessa all'autorita' regionale come in precedenza individuata che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovra' essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI. In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. |
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