Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 marzo 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Roig Pinto Angela Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Roig Pinto Angela Maria, nata a 8 ottobre 1979 a Arequipa (Peru'), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Peru', ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Giornalista»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni;
Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciada en Ciencias de la Comunicacion especialidad periodismo»conseguito il 30 gennaio 2004 presso l'Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa;
Preso atto che l'istante ha dimostrato di essere iscritta presso il «Colegio de Periodistas del Peru'» come attestato in data 13 dicembre 2010;
Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato attivita' professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 17 novembre 2011;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui e' in possesso dell'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Roig Pinto Angela Maria, nata a Arequipa (Peru'), il 8 ottobre 1979, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale peruviano di «giornalista» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale. La prova scritta consiste in un esame nelle seguenti materie: 1) (scritta) redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal candidato tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonche' sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita; la prova orale verte sulle seguenti materie: 1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista, 2) diritti, doveri, etica e deontologia professionale;
Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana; La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.
 
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