Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 marzo 2012 |
Riconoscimento, al sig. Nijman Eugenius Johannes Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia Civile
Vista l'istanza del sig. Nijman Eugenius Johannes Maria, nato a Eindhoven (Olanda) il 7 marzo 1959, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di ingegnere meccanico conseguito presso la «Technische Universiteit Eindhoven» il 21 aprile 1987, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Preso atto che secondo quanto attestato dalla Autorita' competente olandese detto titolo non configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera e) della direttiva 2005/36/CE ma che e' stato successivamente attestato, con nota in data 13 ottobre 2011 del Ministero dell'Educazione, Cultura e Scienze olandese che l'utilizzo del titolo di ingegnere e' regolamentato dall'ordinamento olandese (art. 7.20 della Dutch Higher Education and Research Act), venendosi cosi' a configurare un'ipotesi di professione regolamentata; Tenuto conto che il sig. Nijman ha documentato di aver maturato esperienza professionale nel settore ingegneristico; Viste le determinazioni delle Conferenze di Servizi nelle sedute del 9 novembre 2010, 1° aprile 2011 e 15 marzo 2012; Considerato inoltre che, come emerso nel corso della conferenza di servizi del 15 marzo 2012, nei casi nei quali non puo' trovare applicazione la direttiva 2005/36/CE deve essere esaminata la possibilita' di applicare direttamente il Trattato (art. 52), alla luce della giurisprudenza comunitaria (sentenza del 7 maggio 1991 - causa C-340/89 - Vlassoupolou) secondo la quale si opererebbe in contrasto con il diritto di stabilimento garantito dall'art. 52 del Trattato se si facesse astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche gia' acquisite dall'interessato in un altro Stato membro; Ritenuto che nel caso specifico sia applicabile l'art. 52 del Trattato e che sia quindi possibile procedere al riconoscimento del titolo professionale acquisito in Olanda, visto l'esito del raffronto effettuato tra le competenze attestate dai diplomi conseguiti in Olanda nel caso considerato e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali; Considerato pertanto il livello delle conoscenze e delle qualifiche di cui questi diplomi attestano il compimento, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica del sig. Nijman; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Al sig. Nijman Eugenius Johannes Maria, nato a Eindhoven (Olanda) il 7 marzo 1959, cittadino olandese, e' riconosciuto il titolo di ingegnere meccanico conseguito presso la «Technische Universiteit Eindhoven» il 21 aprile 1987 quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento assistito sui medesimi argomenti, per un periodo di mesi dieci. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Energetica e macchine a fluido, 2) Impianti chimici. Il candidato, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale. Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 27 marzo 2012
Il direttore generale: Saragnano |
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