Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 marzo 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Yordanova Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Yordanova Violeta, nata il 5 giugno 1974 a Gorna Oriahovitza (Bulgaria), cittadina bulgara e italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico, ottenuto in Bulgaria di «Master con indirizzo in Giurisprudenza» in data 17 dicembre 2005 presso l'«Universita' Libera di Burgas»;
Considerato che l'istante ha dimostrato di essere iscritta al «Consiglio Supremo dell'Ordine degli Avvocati» in Bulgaria, avendo superato la prova d'esame prevista dall'art. 8 della legge relativa agli Avvocati e dell'art. 16 del decreto n. 2/2004 del Consiglio supremo dell'ordine degli avvocati bulgari e che quindi e' in possesso di tutti i requisiti richiesti in Bulgari per l'esercizio della professione di Avvocato;
Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Yordanova Violeta, nata il 5 giugno 1974 a Gorna Oriahovitza (Bulgaria), cittadina bulgara e italiana , e' riconosciuto il titolo di cui sopra, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 marzo 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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