Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 aprile 2012
Riparto tra l'INPS, congiuntamente al soppresso INPDAP e l'INAIL, dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante la «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro» ed, in particolare, gli articoli 1 e 55;
Visto l'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)», laddove dispone che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti, l'INPS, l'INPDAP e INAIL, nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, e demanda ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione del riparto degli importi di cui sopra tra gli enti citati, nonche' tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il richiamato decreto, stabilendo che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal medesimo comma sono versate annualmente, entro la data stabilita con il predetto decreto, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS e la loro contestuale incorporazione nell'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati con effetto dal 1° gennaio 2012 e che limita l'attivita' dell'INPDAP e dell'ENPALS agli atti di ordinaria amministrazione dal 6 dicembre 2011 - data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 - sino al 31 dicembre 2011;
Viste le spese di funzionamento esposte nel bilancio preventivo per l'annualita' 2012 dell'INPS, per un importo complessivo pari ad € 3.116.069.345,15; del soppresso INPDAP, per un importo complessivo pari ad € 614.608.600,00; dell'INAIL, per un importo complessivo pari ad € 910.936.991,00, riferite alle seguenti Categorie: I^, II^, IV^;
Tenuto prioritariamente conto dell'ammontare complessivo delle suindicate spese di funzionamento dell'INPS congiuntamente all'INPDAP, nonche' dell'INAIL, sulla base degli importi complessivi sopra indicati;
Tenuto, altresi', conto dell'incorporazione dell'INPDAP nell'INPS e dei relativi risparmi di spesa che tale processo di incorporazione dovra' comportare, secondo le previsioni del comma 8 dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni previste dal richiamato art. 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011, con l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisca il riparto dell'importo dei risparmi di spesa previsti dal primo periodo del comma 66 del citato art. 4 tra l'INPS, congiuntamente al soppresso INPDAP, e l'INAIL e che individui il capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a cui sono versate annualmente le somme provenienti dalle suddette riduzioni di spesa, nonche' la data entro la quale tale versamento deve essere effettuato;

Decreta:

Art. 1
Riparto delle riduzioni di spesa previste dall'art. 4, comma 66,
della legge 12 novembre 2011, n. 183 tra l'INPS e l'INAIL.
1. La percentuale di riparto dell'importo delle riduzioni di spesa previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, derivanti dalla razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, e' posta, per gli anni 2012 e 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, per il venti per cento a carico dell'INAIL e per l'ottanta per cento a carico dell'INPS, con riferimento alle categorie indicate nelle premesse riferite ai bilanci di previsione 2012.







 
Art. 2
Versamento delle somme provenienti
dalle riduzioni di spesa

1. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 1 sono versate, a cura dell'INAIL e dell'INPS, per quanto di competenza, sul capitolo 3670 Capo 27, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali", entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Roma, 3 aprile 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
 
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