Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012, n. 40 |
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2012, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 2267, comma 2; Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Disposizioni in materia di organizzazione e funzioni
1. Al libro primo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: «codice», sono inserite le seguenti: «dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice'»; b) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente: «Art. 82 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). - 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e' istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; c) all'articolo 84, comma 4, dopo le parole: «progetti di contratto», sono inserite le seguenti: « , di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,»; d) all'articolo 85, comma 9, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»; e) l'articolo 87 e' sostituito dal seguente: «Art. 87 (Altri organismi consultivi e di coordinamento). - 1. Nell'ambito del Ministero della difesa operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa: a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; b) Commissione italiana di storia militare; c) Comitato etico. 2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.»; f) all'articolo 88, comma 1, le parole: «e 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; g) all'articolo 127, comma 1, le parole: «Ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Segretariato generale della difesa»; h) all'articolo 143: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.»; 2) i commi 7 e 8 sono abrogati; i) all'articolo 152: 1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «I livelli ordinativi delle grandi unita' dell'Esercito italiano sono i seguenti:»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I livelli ordinativi delle unita', dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti: a) reggimento; b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria; c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria; d) plotone; sezione per l'artiglieria; e) squadra.»; 3) al comma 3, le parole: «tattica delle unita' dell'Esercito italiano» sono sostituite dalle seguenti: «ordinativa e tattica delle unita' di cui al presente articolo»; l) all'articolo 156: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Centri di addestramento e formazione e di selezione»; 2) al comma 3, le parole: «reclutamento e addestramento e selezione» sono sostituite dalle seguenti: «di addestramento e formazione e di selezione»; m) all'articolo 165: 1) alla rubrica, le parole: «Servizi non Dipartimentali» sono sostituite dalle seguenti: «servizi dipartimentali e non dipartimentali»; 2) al comma 1: 2.1) dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «dipartimentali e»; 2.2) al primo periodo, dopo le parole: «Marina militare», sono inserite le seguenti: «, che ne definisce le dipendenze»; n) all'articolo 233, il comma l e' sostituito dal seguente: «1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonche' per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'articolo 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalita' di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei si applica l'articolo 88.»; o) l'articolo 238 e' sostituito dal seguente: «Art. 238 (Sede di servizio). - 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non puo': a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilita' ambientale che possano condizionarne l'imparzialita' nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione; b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento. 2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.»; p) l'articolo 240 e' sostituito dal seguente: «Art. 240 (Disposizione all'interno di contingenti interforze). - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che e' a esso di volta in volta assegnato quando: a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo; b) considerazioni di opportunita' consigliano diversamente all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.»; q) all'articolo 244, comma 2, dopo le parole: «attivita' lavorative» sono inserite le seguenti: «connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice»; r) all'articolo 246: 1) al comma 5, in fine, dopo le parole: «datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «per il personale, le strutture e i materiali assegnati»; 2) al comma 7, la parola: «attribuite» e' sostituita dalla seguente: «attribuiti»; s) all'articolo 252: 1) comma 1, le parole: «istituiscono apposite strutture ordinative cui compete» sono sostituite dalla seguente: «assicurano»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.»; t) all'articolo 253, comma 8: 1) le parole: «Salvo quanto previsto al comma 7, gli importi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi»: 2) le parole: «titolo III» sono sostituite dalle seguenti: «capo III del titolo I»; u) all'articolo 261, comma 1 la parola: «Segretario» e' sostituita dalla seguente: «Segretariato»; v) all'articolo 269, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rappresentante del Ministero della salute»; z) all'articolo 277, comma 1, lettera l), dopo le parole: «trasporti e», e' inserita la seguente: «dei»; aa) all'articolo 278, comma l, lettera c), le parole: «selezione,» sono soppresse; bb) all'articolo 279, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare: a) Istituto di scienze militari aeronautiche; b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale; f) Scuole di volo; g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare; h) Istituto superiore per la sicurezza del volo; i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare; l) Reparto addestramento controllo spazio aereo; m) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali.».
Avvertenze: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. - 4-bis (Omissis). 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'18 giugno 2010, n. 140.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Convocazione). - 1. (Omissis). 2. La convocazione e' effettuata, se non ricorre l'ipotesi di cui all' articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro che sono stati invitati ai sensi dell' articolo 3 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato «codice», di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.». - Si riporta il testo dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 82 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). - 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e' istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 84 (Comitato consultivo sui progetti di contratto). - 1. - 3. (Omissis). 4. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto, di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell' articolo 536 del codice. 5. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 85 (Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare). - 1. - 8. (Omissis). 9. La Commissione e' convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione e' comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima del giorno di seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti. 10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 87 (Altri organismi consultivi e di coordinamento). - 1. Nell'ambito del Ministero della difesa, operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa: a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato; b) Commissione italiana di storia militare; c) Comitato etico. 2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.». - Si riporta il testo dell'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 88 (Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento). - 1. Alle commissioni e ai comitati consultivi e di coordinamento disciplinati dal codice e, comunque, operanti presso il Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 127 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 127 (Iscrizione nel registro nazionale). - 1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'art. 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento. 2. - 3. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 143 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 143 (Personale dell'Agenzia). - 1. - 3. (Omissis). 4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1. 5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa. 6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle unita' trasformate in societa' per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione. 7. (abrogato). 8. (abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 152 (Unita' e reparti dell'Esercito italiano). - 1. I livelli ordinativi delle grandi unita' dell'Esercito italiano sono i seguenti: a) corpo d'armata; b) divisione; c) brigata. 2. I livelli ordinativi delle unita', dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti: a) reggimento; b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria; c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria; d) plotone; sezione per l'artiglieria; e) squadra. 3. L'articolazione e la denominazione ordinativa e tattica delle unita' di cui al presente articolo sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.». - Si riporta il testo dell'art. 156 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 156 (Centri di addestramento e formazione e di selezione). - 1. - 2. (Omissis). 3. I Centri di addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare.». - Si riporta il testo dell'art. 165 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 165 (Comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali). - 1. Sono comandi e servizi dipartimentali e non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che ne definisce le dipendenze; per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorita' indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. 2. (Omissis). - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 233 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 233 (Organismi di coordinamento). - 1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonche' per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'art. 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalita' di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei, si applica l'art. 88. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 238 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 238 (Sede di servizio). - 1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non puo': a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilita' ambientale che possano condizionarne l'imparzialita' nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione; b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento. 2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'art. 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.». - Si riporta il testo dell'art. 240 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 240 (Disposizione all'interno di contingenti interforze). - 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che e' a esso di volta in volta assegnato quando: a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo; b) considerazioni di opportunita' consigliano diversamente all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 244 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 244 (Applicazione della normativa in materia di sicurezza). - 1. (Omissis). 2. Le norme del presente capo si applicano anche alle attivita' lavorative connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.». - Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 246 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 246 (Individuazione del datore di lavoro). - 1. - 4. (Omissis). 5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale e' responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro per il personale, le strutture e i materiali direttamente assegnati. 6. (Omissis). 7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresi' attribuiti alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unita' organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 252 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 252 (Strutture per il coordinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa). - 1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza, di cui agli articoli 259 e seguenti. 3. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 253 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 253 (Attivita' e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari). - 1. - 7. (Omissis). 8. Gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo I del libro III.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 261 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 261 (Organizzazione dei servizi di vigilanza). - 1. L'unita' organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'art. 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 269 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 269 (Qualificazione del personale). - 1. (Omissis). 2. Le attivita' professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 1995. L'abilitazione e' rilasciata previo esame di apposite commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera l), dell'art. 277 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 277 (Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano). - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti: a) - i) (Omissis); l) Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali; m) - t) (Omissis). 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 278 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 278 (Enti e istituti di istruzione della Marina militare). - 1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attivita' di studio e ricerca idrografica sono i seguenti: a) - b) (Omissis); c) Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 279 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 279 (Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare). - 1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare: a) Istituto di scienze militari aeronautiche; b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare; c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare; d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare; e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale; f) Scuole di volo; g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare; h) Istituto superiore per la sicurezza del volo; i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare; l) Reparto addestramento controllo spazio aereo; m) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali. 2. (Omissis).».
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| Art. 2 Disposizioni in materia di beni
1. Al libro secondo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 283, comma 4, la parola: «Ministero» e' sostituita dalla seguente: «Ministro»; b) all'articolo 292, comma 1, le parole: «del Presidente della Repubblica, su proposta» sono soppresse; c) all'articolo 304, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.»; d) agli articoli 312, comma 1, e 343, comma 2, lettera c) punto 1.3), la parola: «Segretario» e' sostituita dalla seguente: «Segretariato»; e) all'articolo 332: 1) comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'articolo 286, comma 3, del codice, possono essere concesse: a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI, quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio; b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si e' verificata la perdita del titolo; c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare gia' convivente, finche' permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST; d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalita' o del terrorismo o del dovere o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 317, finche' permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati.»; 2) dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorita', il canone di cui all'articolo 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio, compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.»; f) all'articolo 341, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.»; g) all'articolo 372, comma 1: 1) all'alinea, le parole: «i generali comandanti di divisione e dell'Ispettorato scuole» sono sostituite dalle seguenti: «il comandante delle scuole, il comandante delle unita' mobili e specializzate e i comandanti interregionali»; 2) alla lettera b), le parole: «della divisione o dell'ispettorato» sono sostituite dalle seguenti: «delle scuole o delle unita' mobili e specializzate o interregionali»; h) all'articolo 401, comma l, lettera c): 1) le parole: «articolo 143» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 143 del codice degli appalti»; 2) le parole: «153 del codice degli appalti» sono sostituite dalle seguenti: «153 del medesimo codice»; i) all'articolo 404: 1) al comma 4, lettera a), le parole: «, compreso il costo della necessaria garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa», sono soppresse; 2) al comma 5, lettera a), le parole: «, e del 5 per cento nel caso di acquisto dell'usufrutto», sono soppresse.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 283 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 283 (Tenuta del registro e modalita' d'iscrizione). - 1. - 3. (Omissis). 4. L'iscrizione nel registro e' effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione e' disposta con decreto del Ministro della difesa, nel quale e' riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la procedura di certificazione. 5. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 292 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 292 (Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unita' navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto). - 1. L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unita' navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, e' disposta con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 304 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 304 (Comando delle unita' navali della Guardia di finanza). - 1. Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 312 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 312 (Competenze generali). - 1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Segretariato generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati «elenchi degli incarichi», con le modalita' di cui all'articolo 343. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 332 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 332 (Proroghe per il rilascio). - 1. (Omissis). 2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall' articolo 286, comma 3 del codice, possono essere concesse: a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio; b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si e' verificata la perdita del titolo; c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare gia' convivente, finche' permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST.; d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio, ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalita', o del terrorismo, o del dovere, o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione, ai sensi dell'art. 317, finche' permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati. 3. - 6. (Omissis). 6-bis. Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorita', il canone di cui all'art. 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio , compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.». - Si riporta il testo dell'art. 341 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 341 (Formalita' per le comunicazioni). - 1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione. I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.». - Si riporta il testo del comma 2, lettera c), punto 1.3), dell'art. 343 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 343 (Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI). - 1. (Omissis). 2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalita' indicate nelle seguenti lettere: a) - b) (Omissis); c) alloggi ASI: 1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte: 1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO; 1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa; 1.3) dal Segretariato generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 372 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 372 (Commissione per gli alloggi). - 1. In sede locale, il comandante delle scuole, il comandante delle unita' mobili e specializzate e i comandanti interregionali nominano tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composta da: a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato dal Comandante delle scuole o delle unita' mobili e specializzate o interregionali; c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza corrispondente 2. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 401 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 401 (Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative). - 1. Il Ministero della difesa realizza nuovi alloggi di servizio o procede all'acquisizione a vario titolo degli stessi o alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie di cui all' articolo 399, comma 1, lettere a) e b), mediante: a) specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio; b) introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non piu' funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell' articolo 403; c) lo strumento dei lavori pubblici di cui al codice degli appalti, e in particolare con applicazione del disposto dell' articolo 143 del codice degli appalti, nonche' delle procedure di cui all' articolo 153 del medesimo codice e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005. L'Amministrazione della difesa prevede la possibilita' di cessione all'appaltatore, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non piu' necessari ai fini istituzionali. Ai sensi dell' articolo 297, comma 3, del codice, i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici sono direttamente e interamente versati al concessionario al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell' articolo 143, comma 8, del codice degli appalti; d) - f) (Omissis). 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 4, lettera a) e 5, lettera a), dell'art. 404 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 404 (Criteri di vendita). - 1. - 3. (Omissis). 4. Hanno diritto: a) di opzione all'acquisto dell'usufrutto i conduttori ultrasessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai conduttori ultrasessantacinquenni con reddito familiare lordo, nella presente sezione denominato «reddito», non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale di cui all'articolo 306, comma 2, del codice, nella presente sezione denominato «decreto di gestione annuale», e' data facolta' di rateizzare il relativo corrispettivo in rate mensili di importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile. In caso di esercizio dell'acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sara' determinato e corrisposto ai sensi di legge; b) alla continuazione della conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori con reddito non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale, ovvero il cui nucleo familiare convivente, considerato fino al primo grado di parentela o affinita' rispetto al concessionario, comprenda un portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. 5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale l'atto di esercizio del diritto con le modalita' indicate nel comma 2, allegando: a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprieta' dell'alloggio; b) - d) (Omissis). 6. - 21. (Omissis).».
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| Art. 3 Disposizioni in materia di amministrazione e contabilita'
1. Al libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 450 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione, con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.»; b) all'articolo 451, comma 7, le parole: « del comparto amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: « dell'Arma stessa»; c) al comma 1 dell'articolo 459 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalita' e le cadenze temporali di cui all'articolo 457. »; d) all'articolo 463, comma l , lettera b), le parole: «l'ufficio del Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «il Segretariato generale della difesa»; e) all'articolo 485, comma 1, lettera d), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.»; f) all'articolo 505, comma 6, dopo la parola: «Se» e' inserita la seguente: «non»; g) all'articolo 515, comma 1, dopo le parole: «Forza armata o interforze» sono inserite le seguenti: « , anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato 'sistema SEC', secondo istruzioni unitarie adottate con le modalita' di cui all'articolo 446, comma 4»; h) all'articolo 519, comma 1: 1) al secondo periodo, dopo le parole: « estremi di codificazione», sono inserite le seguenti: « e secondo i criteri del sistema SEC»; 2) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini logistici», sono inserite le seguenti: « e della contabilita' economico-analitica»; i) all'articolo 520, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Nei documenti contabili ciascun materiale e' descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario di inventario, nonche' con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012: a) e' indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto; b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data; c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori; d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci 'attrezzature e macchinari per altri usi specifici' e 'altri beni mobili e arredi per uso specifico', nonche' alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, comma 6; e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, e' utilizzato il metodo contabile 'primo entrato, primo uscito' (F.I.F.O. - first in first out), di cui all'articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile; f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non e' possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, ne' dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO.»; l) all'articolo 529, comma 7, la parola: «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente: «sedicesimo»; m) agli articoli 531, comma 5, e 534, comma 5, le parole: «a ordinamento militare» sono soppresse; n) all'articolo 569: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni delle permute»; 2) il comma 1 e' abrogato; 3) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «l . Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni:»; o) all'articolo 573, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 450 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 450 (Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza). - 1. Il direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza, con grado o qualifica dirigenziale, dirige e coordina, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal comandante da cui dipende, le attivita' logistico-amministrative dell'unita' organica o del complesso di unita' organiche alle quali la direzione o il centro di intendenza sono di supporto. Esercita i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma ed espleta le funzioni di comandante dell'organismo logistico-amministrativo diretto. Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 451 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 451 (Organi della gestione amministrativa e competenze). - 1. - 6. (Omissis). 7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali dell'Arma stessa. 8. - 9. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 459 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 459 (Paga e indennita' dei militari di truppa). - 1. Ai militari di truppa, la paga e le altre indennita' sono corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, se il pagamento non e' accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalita' e le cadenze temporali di cui all'articolo 457. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 463 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 463 (Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale). - 1. Ai fini della presente sezione: a) sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative; b) sotto la denominazione di Ministero sono compresi il Segretariato generale della difesa, gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia; c) sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 485 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 485 (Partecipanti). - 1. Alle mense di servizio partecipano: a) personale militare e dipendenti civili facenti parte delle unita' organiche presso le quali le mense sono costituite; b) personale militare e civile di cui sopra che si trovi in servizio, senza diritto al trattamento di missione, presso altre unita' ove e' costituita la mensa; c) personale militare e civile in servizio alle mense; d) personale del Corpo della Guardia di finanza, su richiesta dei comandi di appartenenza. Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. 2. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 505 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 505 (Atti del cassiere). - 1. - 5. (Omissis). 6. Se non e' possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate e' considerato denaro e il titolo parzialmente quietanzato, pur costituendo parte integrante delle disponibilita' della cassa corrente, non va computato nel limite di cui all' articolo 503, comma 3. 7. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 515 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 515 (Disposizioni generali sulla gestione dei materiali). - 1. La gestione logistica dei materiali e' disciplinata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze, anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al Regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96 e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «sistema SEC», secondo istruzioni unitarie adottate con le modalita' di cui all'articolo 446, comma 4. Essa comprende le funzioni: a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione; b) - f) (Omissis). 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 519 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 519 (Scritture contabili). - 1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione e secondo i criteri del sistema SEC. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici e della contabilita' economico-analitica. Le operazioni che comportano variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui sono effettuate. 2. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 520 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 520 (Classificazione e codificazione dei materiali). - 1. - 7. (Omissis). 8. Nei documenti contabili ciascun materiale e' descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario di inventario, nonche' con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012: a) e' indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto; b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data; c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori; d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci «attrezzature e macchinari per altri usi specifici» e «altri beni mobili e arredi per uso specifico», nonche' alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, comma 6; e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, e' utilizzato il metodo contabile «primo entrato, primo uscito» (F.I.F.O. - first in first out), di cui all'articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile; f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non e' possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, ne' dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO. 9. - 11. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 529 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 529 (Scuole militari). - 1. - 6. (Omissis). 7. Le paghe nette giornaliere spettano agli allievi dalla data del compimento del sedicesimo anno di eta', nelle seguenti misure, in vigore dal 1° luglio 2009: a) - c) (Omissis). 8. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 531 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 531 (Organizzazione penitenziaria militare). - 1. - 4. (Omissis). Al personale appartenente alle Forze di polizia detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero. L'amministrazione alla quale appartiene il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonche' quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che e' sostituita da oggetti di corredo personali.». -Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 534 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 534 (Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali). - 1. - 4. (Omissis). 5. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all' articolo 421, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia, da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.». - Si riporta il testo dell'art. 569 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 569 (Condizioni delle permute). - 1. (abrogato). 2. Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni: a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria; b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, e' garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 573 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 573 (Autorita' competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare). - 1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili ed infrastrutture in uso al Ministero della difesa. 2. (Omissis).».
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| Art. 4 Disposizioni in materia di personale militare
1. Al libro quarto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 575, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso e' rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.»; b) all'articolo 582, comma 1: 1) alla lettera e): 1.1) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 1.2) al numero 4), la parola: «sistemiche» e' sostituita dalle seguenti: «e le vascoliti»; 2) alla lettera l): 2.1) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 2.2) al numero 6), le parole: «altre» e «quelle» sono soppresse; 2.3) al numero 7), la parola: «o» e' sostituita dalla seguente: «e»; 3) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 4) alla lettera r): 4.1) il numero 11) e' abrogato; 4.2) il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12) i disturbi di personalita' (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalita'), trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 4.3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 4.4) il numero 14) e' sostituito dal seguente: «14) i disturbi psicotici trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;»; 5) alla lettera t), numero 2), le parole: «maggiore di 65 dB» sono sostituite dalle seguenti: «uguale o maggiore di 50dB»: c) all'articolo 598, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3.»; d) all'articolo 601: l ) al comma 4, lettera a), numero 2), le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»; 2) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialita'.»; e) all'articolo 610, comma 2, il numero: «609» e' sostituito dal seguente: «601»; f) all'articolo 623: 1) al comma l , dopo le parole: «corso pluritematico,», sono inserite le seguenti: «se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito,»; 2) al comma 2: 2.1) le parole: «, propedeutico al corso pluritematico,» sono soppresse; 2.2) le parole: «a livello di brigata o livello equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice»; 3) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice;»; g) all'articolo 624, comma l : 1) le parole: «appartenenti ai ruoli normali» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore»; 2) dopo le parole: «dell'avanzamento», sono inserite le seguenti: «previsti per il grado di capitano»; h) all'articolo 625, comma 1, il numero: «617» e' sostituito dal seguente: «639»; i) all'articolo 629, comma 2, il numero: «618» e' sostituito dal seguente: «628»; l) all'articolo 631: 1) al comma l; 1.1) dopo le parole: «ufficiali frequentatori», sono inserite le seguenti: «che hanno superato l'esame finale»; 1.2) dopo le parole: «punteggi conseguiti», sono inserite le seguenti: «risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma l sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi e' rilasciato il relativo diploma.»; m) all'articolo 632, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «l. Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia gia' verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, puo' essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.»; n) all'articolo 639: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma l lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.»; 2) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma l;»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»: o) l'articolo 679 e' sostituito dal seguente: «Art. 679 (Requisiti per ricoprire incarichi relativi al servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice. 2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale. 3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorita', sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell'ordine di priorita' di seguito indicato e nel rispetto dell'anzianita' di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria: a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo. 4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.»; p) all'articolo 685, comma 1, lettera h), numero 1), le parole: «dal regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1462 del codice»; q) nel modello 'C' di cui al comma 4 dell'articolo 689, le parole: «della legge 1034/71» sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo n. 104 del 2010»; r) all'articolo 695, comma 1, le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui all'articolo l, comma 6, del codice»; s) nei modelli 'A' e 'B' di cui all'articolo 698, comma 1, le parole: «della legge n. 1034 del 1971» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo n. 104 del 2010»; t) all'articolo 704, comma 1, le parole: «nel regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»; u) all'articolo 710, comma 4, le parole: «annessi al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «previsti con decreto del Ministro della difesa»; v) all'articolo 724, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche' le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita' militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze.»; z) all'articolo 748: 1) al comma 1, e' aggiunto. in fine, il seguente periodo: «Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonche', al competente organo della sanita' militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanita' militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalita' per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanita' militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»; 3) al comma 3, le parole: « la malattia da cui il militare e' affetto e» sono soppresse; aa) all'articolo 751, comma 1, lettera a), numero 12), le parole: «del regolamento di disciplina militare» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa disciplinare»; bb) all'articolo 761, comma 2, lettera i), le parole: «dal regolamento di disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «con normativa disciplinare»; cc) all'articolo 767, comma 3, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «tre»; dd) all'articolo 785, comma 2, lettera b), le parole: «guerra;» sono sostituite dalle seguenti: «guerra.»; ee) all'articolo 796, comma 1, lettera a), la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «della»; ff) alla rubrica dell'articolo 837, dopo la parola: «Concessione», e' inserita la seguente: «ripetuta»; gg) l'articolo 842 e' sostituito dal seguente: «Art. 842 (Concessione e norma di rinvio). 1. La Medaglia militare al merito di lungo comando e' concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo.»; hh) all'articolo 844, comma 2, il numero: «12» e' sostituito dal seguente: «10»; ii) all'articolo 846, il comma l e' sostituito dal seguente: «1. La medaglia d'onore per lunga navigazione e' concessa dal Ministero della difesa per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonche' dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.»; ll) all'articolo 850, comma l, le parole: «all'articolo 851, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4»; mm) dopo l'articolo 861, e' inserito il seguente: «Art. 861-bis (Distintivo d'onore dei Volontari della liberta'). - 1. Il distintivo d'onore dei Volontari della liberta' per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera m), del codice, e' concesso in conformita' al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.»; nn) all'articolo 862, comma 4, le parole: «competente ministro o comandante generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale»; oo) all'articolo 932, comma 1, le parole: « , comma 5, » sono soppresse; pp) all'articolo 953: 1) al comma l: 1.1) le parole: «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle seguenti: «primi marescialli o corrispondenti»; 1.2) le parole: «degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»; 2) al comma 2, le parole: «degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti della rispettiva Forza armata»; qq) all'articolo 954, comma 3, lettera b), la parola: «ai» e' sostituita dalla seguente: «di»; rr) all'articolo 959: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957 e»; 1.2) alla lettera a), le parole: «degli atleti dei» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento nei»; 1.3) alla lettera b), le parole: «gli atleti da reclutare» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento»; 2) al comma 2, lettera d), le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 957, comma 4, e».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 575 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 575 (Giuramento). - 1. (Omissis). 2. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo. Esso e' rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 582 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 582 (Imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare). - 1. Sono causa di non idoneita' al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermita': a) - d) (Omissis); e) Immunoallergologia: 1) l'asma bronchiale allergica e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) le connettiviti e le vascoliti; f) - i) (Omissis); l) Apparato cardiovascolare: 1) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; 2) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie; trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione; 5) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; 6) le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 7) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare e i disturbi del circolo venoso profondo; 8) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso e i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 9) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; m) - o) (Omissis); p) Apparato urogenitale: 1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, e dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; q) (Omissis); r) Psichiatria: 1) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purche' tale da pregiudicare il rapporto di realta' o le capacita' relazionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 2) i disturbi del controllo degli impulsi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) i disturbi dell'adattamento, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) le parafilie e i disturbi dell'identita' di genere, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 5) i disturbi della comunicazione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 6) i disturbi da tic, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 7) i disturbi delle funzioni evacuative, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 8) i disturbi del sonno, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 9) i disturbi della condotta alimentare, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 10) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 11) (abrogato). 12) i disturbi di personalita' (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalita'), trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 14) i disturbi psicotici, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; s) (Omissis); t) Otorinolaringoiatria: 1) le malformazioni e alterazioni congenite e acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando sono deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 2) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), uguale o maggiore di 50dB, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 5) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; u) - z) (Omissis); 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 598 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 598 (Rinvio al corso successivo). - 1. Sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso con rinvio al corso successivo, salvo quanto disposto dall' articolo 615, i frequentatori che non hanno conseguito l'idoneita' di cui all' articolo 596, purche' idonei in attitudine militare e professionale. I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3. 2. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell'art. 601 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 601 (Graduatorie di merito). - 1. - 3. (Omissis). 4. I frequentatori sono iscritti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine: a) idonei che hanno superato tutti gli esami previsti dai piani di studio in prima sessione, anche se ammessi: 1) a ripetere l'anno di corso ai sensi dell'articolo 598, comma 3; 2) a sostenere altra sessione di esami ai sensi dell'articolo 597, comma 1, lettera c); 3) a sostenere la sessione straordinaria di cui all'articolo 597, comma 4; b) - c) (Omissis). 5. - 7. (Omissis). 8. Per i frequentatori delle accademie sono formate distinte graduatorie di merito secondo il ruolo di appartenenza. Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialita'.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 610 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 610 (Esami finali). - 1. (Omissis). 2. Ai fini dell'immissione in ruolo la graduatoria di merito e' formata sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 601. - Si riporta il testo dell'art. 623 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 623 (Generalita'). - 1. Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano sono previsti il corso di Stato maggiore e il corso pluritematico, se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, di durata complessiva non superiore a un anno accademico. 2. Il corso di Stato maggiore e' inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice. 3. Il corso pluritematico e' inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di: a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice; b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari; c) svolgere attivita' d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 624 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 624 (Partecipazione al corso di Stato maggiore). - 1. Partecipano al corso di Stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento previsti per il grado di capitano e, secondo le modalita' previste dalle disposizioni della sezione IV del presente capo, i capitani dei ruoli speciali.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 625 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 625 (Partecipazione al corso pluritematico). - 1. Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo le modalita' stabilite dall' articolo 639, gli ufficiali in possesso di laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno superato il corso di Stato maggiore e sono risultati idonei agli accertamenti attitudinali. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 629 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 629 (Esame finale). - 1. (Omissis). 2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo 628. 3. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 631 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 631 (Graduatoria). - 1. Al termine del corso di Stato maggiore e' formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori che hanno superato l'esame finale, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito nell'esame finale. 2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma 1 sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi e' rilasciato il relativo diploma.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 632 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 632 (Rinvio e dimissione). - 1. Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia gia' verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, puo' essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare. 2. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 639 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 639 (Modalita' di ammissione). - 1. Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30. 2. Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano: a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma 1; b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio. 3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione, nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.». - Si riporta il testo dell'art. 679 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 679 (Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al Servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice. 2. (Omissis). 3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorita', sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell'ordine di priorita' di seguito indicato e nel rispetto dell'anzianita' di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria: a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo. 4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera h), numero 1), dell'art. 685 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 685 (Gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate). - 1. Gli eventi di interesse matricolare per le Forze armate sono cosi' individuati per gruppi: a) - g) (Omissis); h) ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente: 1) le ricompense morali previste dall'articolo 1462 del codice, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione e della motivazione; 2) le onorificenze e altre distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene nel territorio dello Stato, dell'autorita' concedente, della data dell'eventuale perdita; 3) i distintivi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene o della data dell'eventuale revoca; i) - q) (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 695 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 695 (Accesso alla documentazione caratteristica). - 1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del codice. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 704 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 704 (Qualita' morali, di carattere e fisiche). - 1. Le qualita' morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati con normativa disciplinare nella e rapportato sempre alla realta' sociale dello specifico periodo storico. Sono altresi' considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 710 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 710 (Procedimento di votazione. Processo verbale). - 1. - 3. (Omissis). 4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneita' all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneita' all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalita' stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attivita' collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati previsti con decreto del Ministro della difesa. 5. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 724 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 724 (Osservanza di doveri ulteriori). - 1. (Omissis). 2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma 1, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche' le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita' militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 748 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 748 (Comunicazioni dei militari). - 1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere al superiore diretto il certificato medico recante la prognosi, nonche', al competente organo della sanita' militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanita' militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalita' per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanita' militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando il luogo in cui si trova ricoverato. 4. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, lettera a), numero 12), dell'art. 751 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 751 (Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore). - 1. Possono essere puniti con la consegna di rigore: a) i seguenti specifici comportamenti: 1) -11) (Omissis); 12) svolgimento di attivita' sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui e' prevista l'integrale applicazione della normativa disciplinare (articolo 2042 del codice); 13) - 55) (Omissis); b) (Omissis). 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2, lettera i), dell'art. 761 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 761 (Responsabilita' e compiti specifici dei sottufficiali). - 1. (Omissis). 2. I sottufficiali secondo le attribuzioni e le responsabilita' previste per i vari ruoli dalle norme vigenti in materia: a) - h) (Omissis); i) hanno autorita' funzionale sui sottufficiali meno anziani, sui marinai per tutti i compiti inerenti al proprio incarico e hanno l'autorita' conferita con normativa disciplinare su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda i doveri e gli obblighi di carattere generale. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 767 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 767 (Funzionamento del Consiglio). - 1. - 2. (Omissis). 3. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre componenti del Consiglio, compreso il presidente. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2, lettera b), dell'art. 785 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 785 (Ambito di applicazione). - 1. (Omissis). 2. Le distinzioni onorifiche di guerra alle quali sono applicabili le disposizioni della presente sezione sono: a) il distintivo d'onore per i mutilati e feriti di guerra; b) la croce al merito di guerra.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 796 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 796 (Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione). - 1. Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione definitiva, l'autorita' giudiziaria comunica ai ministri competenti: a) copia della relativa sentenza; b) le eventuali decisioni che revocano o fanno comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.». - Si riporta il testo della rubrica dell'art. 837 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 837 (Concessione ripetuta). - 1. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 842 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 842 (Concessione e norma di rinvio). - 1. La Medaglia militare al merito di lungo comando e' concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo .». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 844 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 844 (Presupposti). - 1. (Omissis). 2. Essa e', inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 10 anni per la medaglia di 3° grado. 3. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 846 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 846 (Provvedimento di conferimento). - 1. La medaglia d'onore per lunga navigazione e' concessa dal Ministero della difesa, per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonche' dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 850 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 850 (Presupposti). - 1. La medaglia di lunga navigazione aerea e' conferita ai militari di qualunque grado, in servizio o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico di cui al comma 4, che hanno compiuto globalmente, anche in piu' riprese: a) 20 anni di servizio aeronavigante per la medaglia di 1° grado; b) 15 anni per la medaglia di 2° grado; c) 10 anni per la medaglia di 3° grado. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 861-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010: «Art. 861-bis (Distintivo d'onore dei Volontari della liberta'). - 1. Il distintivo d'onore dei Volontari della liberta' per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera m), del codice, e' concesso in conformita' al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 862 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 862 (Distintivo d'onore per mutilati in servizio). - 1. - 3. (Omissis). 4. Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale. 5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 932 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 932 (Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza). - 1. Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'articolo 1478 del codice, devono comunicarlo all'autorita' richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorita' provvede senza attendere il parere.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 953 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 953 (Nomina degli orchestrali e dell'archivista). - 1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati primi marescialli o corrispondenti, marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo dei musicisti della rispettiva Forza armata, se devono essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come previsto dall' articolo 1515 del codice. 2. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista e' nominato maresciallo ordinario del ruolo dei musicisti della rispettiva Forza armata e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda. 3. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3, lettera b), dell'art. 954 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 954 (Formazione). - 1. - 2. (Omissis). 3. Il personale della banda puo' essere reimpiegato in altro incarico d'istituto ai sensi dell' articolo 955, commi 1, 2 e 4, previa frequenza: a) di un corso di aggiornamento analogo al corso applicativo previsto per gli ufficiali dei rispettivi ruoli speciali, per il Maestro direttore e il Maestro vice direttore; b) di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a sei mesi analogo a quello previsto per i marescialli reclutati tramite i rispettivi concorsi interni, per gli orchestrali e l'archivista. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 959 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 959 (Bandi di concorso). - 1. I concorsi di cui agli articoli 957 e 958, sono indetti: a) con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per il reclutamento nei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; b) con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per il reclutamento nel gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri. 2. Nei bandi di concorso sono indicati: a) - c) (Omissis); d) la durata e le modalita' di svolgimento dei rispettivi corsi di cui agli articoli 957, comma 4, e 958, comma 5; e) - f) (Omissis). 3. - 5. (Omissis).».
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| Art. 5 Disposizioni in materia di docenti civili
1. Al libro quinto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 968: 1) all'alinea del comma l: 1.1) le parole: «Ministero della difesa su proposta del» sono soppresse; 1.2) dopo le parole: «ente interessato» sono inserite le seguenti: «in esito alla procedura di cui al comma 3»; 2) al comma 4, le parole: «provvedera' alla stipulazione della convenzione da inoltrare al Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565»; b) all'articolo 974, comma 3: 1) la parola: «Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero»; 2) le parole: «trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «procedura negoziata».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 968 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 968 (Criteri per la scelta del personale civile insegnante). - 1. Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate sono conferiti dal comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato in esito alla procedura di cui al comma 3, secondo il seguente ordine di preferenza: a) - g) (Omissis). 2. - 3. (Omissis). 4. Ottenuto tale benestare, il citato comandante autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565. 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 974 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 974 (Norma finale). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreti del Ministero della difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a procedura negoziata stipulate con il personale insegnante.».
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| Art. 6
Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali
1. All'articolo 1059 del decreto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanita' militare per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneita' privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 1059 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 1059 (Assenze per motivi di salute e di famiglia). - 1. - 6. (Omissis). 6-bis. I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanita' militare per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati al superiore diretto e alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneita' privi degli elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.».
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| Art. 7
Disposizioni in materia di trattamento previdenziale e per le invalidita' di servizio
1. Al libro settimo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) al titolo I, capo II, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Soggetti che hanno contratto infermita' o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative»; b) all'articolo 1078, il comma l e' sostituito dal seguente: «l . Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attivita' istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario; c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita' (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.»; c) all'articolo 1079: 1) il comma 1 , e' sostituito dal seguente: «l. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice e' corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui e' conseguito il decesso.»; 2) al comma 2: 2.1) all'alinea, le parole: «beneficiari dell'elargizione» sono soppresse; 2.2) alla lettera a), la parola: «internazionali» e' sostituita dalle seguenti: «di qualunque natura»; 2.3) alle lettere c) e d), le parole: «di conflitto» sono sostituite dalle seguenti: «operativi all'estero»; 2.4) alla lettera f), il numero: «1907» e' sostituito dal seguente: «603»; d) all'articolo 1080: l ) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Avvio dei procedimenti»; 2) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi piu' remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali.»; 3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. In relazione alle modifiche apportate agli articoli 603 e 1907 del codice dall'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, si considerano valide tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010 e restano validi tutti gli atti gia' adottati. La Direzione generale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente comma, provvede d'ufficio a chiedere il riesame delle domande sulle quali il Comitato di verifica, di cui all'articolo 1081, comma 3, si e' espresso negativamente.»; e) all'articolo 1081, il comma l e' sostituito dal seguente: «1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma l , e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.»; f) all'articolo 1083: 1) al comma l, il numero: «1907» e' sostituito dal seguente: «603»; 2) al comma 3: 2.1) il numero: «1907» e' sostituito dal seguente: «603»; 2.2) le parole: «e dai soggetti non dipendenti pubblici» sono soppresse; 2.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformita' al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere nonche' al parere del Comitato di verifica di cui all'articolo 1081, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo del capo II del titolo I del libro settimo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Capo II - Soggetti che hanno contratto infermita' o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative». - Si riporta il testo dell'art. 1078 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1078 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attivita' istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario; c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso - indicativamente - fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita' (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1079 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1079 (Principi generali e ambito di applicazione). - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice e' corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui e' conseguito il decesso. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura; b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b); f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all' articolo 603 del codice. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo della rubrica e del comma 5 dell'art. 1080 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1080 (Avvio dei procedimenti). - 1. - 4. (Omissis). 5. La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi piu' remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali.. In base ai predetti criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 1081 e 1084, e' predisposta una graduatoria unica dei beneficiari periodicamente aggiornata, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni. 5-bis. In relazione alle modifiche apportate agli articoli 603 e 1907 del codice dall'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, si considerano valide tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010 e restano validi tutti gli atti gia' adottati. La Direzione generale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente comma, provvede d'ufficio a chiedere il riesame delle domande sulle quali il Comitato di verifica, di cui all'articolo 1081, comma 3, si e' espresso negativamente.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1081 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1081 (Accertamenti sanitari). - 1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 2. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1083 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1083 (Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio). - 1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 1079, comma 1, delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti, o da cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 603 del codice, e' espresso dagli organi di cui all'articolo 1081, secondo i criteri di cui all'articolo 1082. 2. (Omissis). 3. Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 603 del codice, la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulle domande presentate dai dipendenti del Ministero della difesa. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle Amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformita' al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere nonche' al parere del Comitato di verifica di cui all'articolo 1081, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.».
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| Art. 8 Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. Al libro nono del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma l dell'articolo 1116 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresi' applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I, del presente regolamento.»; b) all'articolo 1120, il comma l e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 2193 del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree portuali gia' in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell'ambito dei seguenti porti: a) Ancona (r.d. 30 luglio 1888, n. 5629); b) Brindisi (r.d. 18 aprile 1915, n. 662); c) Carloforte (r.d. n. 5629 del 1888); d) Gaeta (r.d. 7 agosto 1887, n. 5053); e) La Spezia (r.d. n. 5629 del 1888); f) Livorno (r.d. n. 5053 del 1887); g) Napoli (r.d. n. 5629 del 1888); h) Olbia (r.d. 25 giugno 1899, n. 310); i) Oristano (r.d. n. 5629 del 1888); l) Otranto (r.d. 9 maggio 1907, n. 331); m) Porto Torres (L. 12 luglio 1906, n. 430); n) Ravenna (r.d. 25 novembre 1919, n. 2632); o) S. Benedetto del Tronto (r.d. 10 gennaio 1907, n. 71); p) Taranto (r.d. n. 5629 del 1888); q) Venezia (r.d. n. 5629 del 1888); r) Augusta (r.d. n. 5629 del 1888); s) La Maddalena (r.d. n. 5629 del 1988); t) Santo Stefano (r.d. 5629 del 1888); u) Cagliari (art. 159).»; c) all'articolo 1124: 1) al comma 1, le parole: «capo II del titolo VI del libro IV del» sono soppresse; 2) il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni: a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941; b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236; c) del regolamento per la tenuta della matricola dei militari dell'Aeronautica militare, approvato con decreto del Ministro in data 15 ottobre 1938.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1116 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1116 (Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Al personale del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 464, commi 4 e 5. Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresi' applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I del presente regolamento. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1120 (Elenco dei porti militari). - 1. Ai sensi dell'articolo 2193 del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree portuali gia' in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell'ambito dei seguenti porti: a) - q) (Omissis); r) Augusta (r.d. n. 5629 del 1888); s) La Maddalena (r.d. n. 5629 del 1988); t) Santo Stefano (r.d. 5629 del 1888); u) Cagliari (art. 159). - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1124 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1124 (Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare). - 1. Le norme sul servizio matricolare delle Forze armate di cui al regolamento si applicano dall'adozione del decreto del Ministro della difesa di cui all' articolo 687, comma 3. 2. (Omissis). 3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni: a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941; b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236; c) del regolamento per la tenuta della matricola dei militari dell'Aeronautica militare, approvato con decreto del Ministro in data 15 ottobre 1938. 4. - 5. (Omissis).».
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| Art. 9 Modifiche del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461
1. Al regio decreto 14 giugno 1934, n. l169, sono apportate le seguenti modifiche: a) al titolo e agli articoli 2, 7, 9, 51, 66, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, ovunque ricorrono, le parole: «carabinieri reali» sono sostituite dalla seguente: «carabinieri»; b) all'articolo 9, le parole: «comandanti di presidio e dai corrispondenti comandi della Regia marina e della Regia aeronautica, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori del Re» sono sostituite dalle seguenti: «comandanti di presidio dell'Esercito italiano e dai corrispondenti comandanti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica»; c) agli articoli 66, primo comma, e 73, primo comma, la parola: «podesta'» e' sostituita, rispettivamente, dalle seguenti: «sindaci» e «sindaco»; d) all'articolo 71, primo comma, le parole: «di divisione» sono sostituite dalla seguente: «interregionali». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «degli articoli 52 e 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; b) all'articolo 1, comma 3, le parole: «Carabinieri guardie della Repubblica, unita' speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Corazzieri, unita' speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; c) agli articoli 1, comma 4, 2, comma 5, 7, commi 2, 3 e 4, e 9, comma 1, le parole: «Carabinieri guardie della Repubblica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «Corazzieri»; d) all'articolo 7: 1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 2) al comma 3, le parole: « dall'articolo 52 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 3) il comma 5 e' abrogato. 3. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare», sono inserite, in fine, le seguenti: «, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice dell'ordinamento militare'».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo del titolo e degli articoli 2, 7, 9, 51, 66, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81 e 82, del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 (Regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1934, n. 175, come modificato dal presente decreto: «Regolamento organico per l'arma dei carabinieri». «Art. 2. I carabinieri vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumita' e alla tutela della proprieta'; curano la osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonche' delle ordinanze delle pubbliche autorita'; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni. Una vigilanza attiva, non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro missione. Essi pertanto, anche quando non sono espressamente comandati di servizio, debbono intervenire se avvengano infrazioni alla legge, oppure l'opera loro sia richiesta da pubblici ufficiali, od anche da privati, pel disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma.». «Art. 7. I carabinieri possono essere, dai comandanti di presidio, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi, quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari del presidio sono messe a disposizione dell'autorita' militare.». «Art. 9. I carabinieri non possono essere distratti dal loro servizio per portare i pieghi ed i dispacci delle autorita'; ma, nei casi eccezionali ed urgenti e dove, non essendovi altro mezzo per spedire tali pieghi e dispacci, potesse un ritardo cagionare danno al servizio, essi debbono annuire alle richieste del genere che loro venissero rivolte dai comandanti di corpo d'armata, di divisione militare, dagli ufficiali generali o superiori comandanti di presidio dell'Esercito italiano e dai corrispondenti comandanti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai prefetti, dai presidenti di corti o tribunale e dai procuratori della Repubblica. Ove tale servizio venisse richiesto con frequenza e recasse percio' nocumento al regolare disbrigo delle normali operazioni dell'arma, se ne dovra' riferire gerarchicamente al comando generale. Quando, pero', le richieste di cui sopra abbiano carattere esclusivamente privato, i comandi dell'Arma retti da ufficiali sono autorizzati a respingere senz'altro ai mittenti i pieghi od i dispacci diretti da qualsiasi autorita' ai comandi medesimi od alle stazioni che ne dipendono.». «Art. 51. Gli ufficiali dei carabinieri hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa. Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all'esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P. S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei carabinieri e funzionari di P. S., la direzione del servizio e' demandata a questi ultimi. I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri sono agenti di P. S.». «Art. 66. I comandanti dell'arma dei carabinieri devono fornire ai prefetti, questori, funzionari di P. S. isolati ed ai sindaci (nei comuni nei quali non vi sia un ufficio di P. S.) tutte quelle notizie ed informazioni che loro venissero richieste nell'interesse del servizio.». «Art. 71. Per le informazioni da richiedersi all'estero, i comandi d'ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei comandi interregionali dell'arma, al Ministero degli affari esteri.». «Art. 72. I comandanti dei carabinieri conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorita' di P. S., quando non ne siano impediti da motivi di servizio, e coll'autorita' militare e giudiziaria ogni qualvolta l'interesse del servizio lo consigli. In tali conferenze le predette autorita' ed i comandanti dei carabinieri si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all'andamento dell'ordine e della pubblica sicurezza, senza che niuno pero' resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto. A tale uopo i comandanti di gruppo devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia - o di tenenza, ove non esista comando di compagnia - presso il questore. I comandanti di tenenza mantengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di P. S. delle rispettive residenze.». «Art. 73. I comandanti di stazione devono, quando non ne sono impediti da ragioni di servizio, recarsi presso il funzionario di P. S. o presso il sindaco , nei rispettivi uffici, tenendo presente che le conferenze con quest'ultimo sono prescritte solo quando egli eserciti le funzioni di ufficiale di P. S.». «Art. 75. L'azione dei prefetti e delle autorita' giudiziarie, di pubblica sicurezza ed amministrative verso i carabinieri, per tutto cio' che concerne il loro impiego non potra' esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta. Nei casi pero' in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, cosi' che non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante dell'arma sara' pure tenuto di assecondare le richieste verbali, ma l'autorita' richiedente dovra' poi ridurle in iscritto al piu' presto possibile. Per quanto riguarda pero' le richieste dei carabinieri in servizio di rinforzo, l'entita' del rinforzo stesso dovra' essere sempre concretata d'accordo fra il prefetto e l'ufficiale dell'arma interessato.». «Art. 77. Le richieste non vanno emesse, ne' eseguite se non nella giurisdizione dell'autorita' che le fa e del comando cui spetta eseguirle. Qualunque difetto di forma nelle richieste non da' facolta' ai carabinieri di rifiutarsi di assecondarle; essi hanno pero' il diritto di esigerne in seguito la regolarizzazione.». «Art. 78. Il comandante dei carabinieri che, per ragioni di altri urgenti servizi o per deficienza di personale, si trovasse nell'impossibilita' di aderire, in tempo debito, in tutto od in parte ad una richiesta dovra' prontamente riferirne all'autorita' od all'ufficio da cui la richiesta e' partita. Ricevendone parecchie contemporaneamente e non potendo eseguirle tutte ad un tempo prendera' accordi colle autorita' richiedenti per stabilire quelle cui dovra' dare la preferenza.». «Art. 79. Quando le autorita' avranno fatto le loro richieste, ed i funzionari di P. S. avranno impartite le disposizioni di servizio, non potranno piu', quando trattisi di servizio di istituto, intervenire in alcun modo nelle operazioni relative che, per l'esecuzione delle medesime fossero ordinate dai comandanti dei carabinieri, i quali sono liberi, sotto la propria responsabilita', di adottare quelle disposizioni che essi crederanno piu' opportune per raggiungere l'intento. Le autorita' potranno soltanto domandare la relazione di cio' che si sara' fatto in esecuzione delle loro richieste. Conseguentemente i carabinieri non dovranno essere mai al comando di funzionari di altre amministrazioni, i quali, sia che debbano valersene per servizio d'ordine, sia che li abbiano richiesti per assisterli nell'esercizio delle loro funzioni saranno tenuti a comunicare di volta in volta ai rispettivi comandanti, presenti sul posto, l'obiettivo da raggiungere, senza impartire ordini diretti ai singoli militari od a reparti o drappelli degli stessi. Qualora, per imprescindibile circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari, questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari piu' elevati in grado dei vari reparti e drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato, sul luogo, anche ai singoli carabinieri. Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno possibilmente dare o far pervenire al piu' presto verbale notizia al comandante dell'arma.». «Art. 80. Le autorita' non possono richiedere l'arma dei carabinieri per servizi che fossero incompatibili col decoro della divisa militare o che potessero scemarne il prestigio.». «Art. 81. In ogni occasione i carabinieri presteranno mano forte alle autorita' legittime quando ne saranno richiesti, aderendo senza indugio, a meno che non si trattasse, in modo non dubbio, di un atto arbitrario, nel qual caso, assecondando la richiesta, dividerebbero la responsabilita' coll'autorita' richiedente. Dovranno intervenire ogni qualvolta scorgeranno una autorita', un pubblico ufficiale od un agente ostacolato nell'esercizio legittimo delle sue funzioni.». «Art. 82. I carabinieri avranno a loro volta il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica e delle altre forze armate dello Stato, allorche' si trovassero minacciati, od attaccati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero prevedessero di non poter da soli eseguire un ordine od una operazione.». - Si riporta il testo dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39 (Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1991, n. 36, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento).- 1. La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorita' di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonche' la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro A, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonche' dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica. 2. (Omissis). 3. All'espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza previsti dal presente regolamento, il Ministero dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e da detto prefetto diretta, ed il reggimento Corazzieri, unita' speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. I Corazzieri, ai fini del loro generale impiego, dipendono funzionalmente, sotto l'Alta autorita' del Presidente della Repubblica, dal Segretario generale e dalle autorita', civili e militari, da lui delegate.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991, come modificato dal presente decreto: « Art. 2 (Prefetto che sovraintende ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica). - 1. - 4. (Omissis). 5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli si avvale della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, nonche' del reggimento Corazzieri. 6. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Organizzazione per l'espletamento dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica). - 1. Compiti primari della Sovraintendenza centrale sono la protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica e della sua famiglia, nonche' delle autorita' del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indicate a norma dell'art. 1 e del Segretariato generale, nonche' la protezione, la vigilanza ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale e delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica. 2. All'interno del palazzo del Quirinale, in Roma, alla protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica, della sua famiglia e delle autorita' e personalita' estere, sue ospiti, nonche' alla protezione, vigilanza e presidio interno di polizia nel palazzo stesso, provvede il reggimento Corazzieri, alle dipendenze funzionali del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3, nella linea di dipendenza prevista dall'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Restano fermi i compiti e le attribuzioni spettanti al reggimento Corazzieri in materia di rappresentanza e scorta d'onore, di polizia militare e di altri servizi militari alle dipendenze funzionali del segretario generale o dell'autorita' militare inquadrata nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, nella linea di dipendenza stabilita dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Il reggimento Corazzieri ha un ordinamento speciale stabilito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sentito lo stato maggiore dell'Esercito. 5. (abrogato).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991, come modificato dal presente decreto: « Art. 9 (Concorso tra le Forze di polizia). - 1. Per specifiche esigenze di servizio, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, il segretario generale o l'autorita' civile da questo delegata puo' disporre il concorso dei Corazzieri con le forze di polizia di cui all'art. 5 nell'espletamento dei servizi esterni di protezione e sicurezza di loro competenza primaria, nonche' il concorso dell'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e del nucleo presidenziale Carabinieri nell'espletamento dei servizi interni di protezione e sicurezza di competenza del reggimento Corazzieri a norma dell'art. 7, comma 2. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002, n. 5, come modificato dal presente decreto: « Art. 6 (Commissione). - 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice dell'ordinamento militare'. 2. (Omissis).».
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| Art. 10 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'adempimento dei compiti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Di Paola, Ministro della difesa
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Cancellieri, Ministro dell'interno
Severino, Ministro della giustizia
Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Registro n.2, foglio n. 353 |
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