Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2012 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' «MEDITERRANEA» DI REGGIO CALABRIA |
DECRETO RETTORALE 29 marzo 2012 |
Emanazione dello statuto. |
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IL RETTORE
Visto il decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 1995, n. 169, e s.m.i. recante l'emanazione dello Statuto di autonomia di questa Universita'; Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6 - «Autonomia delle universita'»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 2; Visto il decreto rettorale n. 80 dell'8 marzo 2011 con il quale e' costituita la redigente Commissione Statuto di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010; Vista la delibera del Senato accademico del 19 ottobre 2011 con la quale, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e' stato approvato il nuovo Statuto dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria; Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota del 24 febbraio 2012, prot. n. 1017, ha comunicato i propri rilievi alla proposta di adozione del predetto Statuto; Preso atto che la redigente Commissione Statuto con verbale delle sedute del 7 e 8 marzo 2012 ha proceduto all'analisi dei suddetti rilievi ministeriali, proponendo di conformarsi in parte ai rilievi ministeriali e modificando in tal senso il testo dello Statuto; Preso atto che il Consiglio di amministrazione con delibera del 26 marzo 2012 ha espresso parere favorevole all'approvazione delle predette modifiche, conformandosi in parte ai rilievi ministeriali e rigettandone alcuni con le maggioranze previste dalla legge; Preso atto che il Senato Accademico con delibera del 27 marzo 2012, acquisito il predetto parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il nuovo Statuto, conformandosi in parte ai rilievi ministeriali e rigettandone alcuni con le maggioranze previste dalla legge, modificando e integrando, di conseguenza, il testo dello statuto approvato il 19 ottobre 2011; Vista la nota rettorale del 28 marzo 2012, prot. n. 4240/MR con la quale il rettore comunica al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'esito dell'esame dei suddetti rilievi; Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' emanato lo «Statuto dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
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| Art. 2
Il nuovo Statuto dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Reggio Calabria, 29 marzo 2012
Il rettore: Giovannini |
| Allegato
STATUTO Titolo I Principi generali Art. 1. Natura e fini
1. L'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, di seguito denominata «Universita'», istituita con l. 14 agosto 1982, n. 590, art. 25, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la formazione, la qualita' dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori etici e civili, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali. L'Universita', fin dalla sua istituzione, e' impegnata ad assumere un ruolo centrale nella crescita etica, civile, culturale, economica e nello sviluppo sostenibile della Calabria e del Paese attraverso il miglioramento delle proprie competenze, l'integrazione dei saperi, la collaborazione con la comunita' scientifica nazionale e internazionale. 2. L'Universita' ha un gonfalone, uno stemma e un logo che raffigurano il volto del leone e le onde del mare, ispirati ad una moneta di epoca magnogreca della citta' di Rheghion raffigurante la testa del Leone di Nemea.
Art. 2. Valori fondamentali
L'Universita': a) promuove la liberta' di pensiero e la circolazione delle idee; b) assicura liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio, nel rispetto dei principi generali fissati dall'Unione europea, dalla Costituzione e dalla legislazione vigente; c) ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile correlata alla responsabilita' delle proprie azioni; d) promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni forma di discriminazione; e) promuove la cultura della legalita'; f) promuove il diritto allo studio con azioni rivolte ai soggetti socialmente piu' deboli; g) sviluppa programmi di ricerca, di formazione e di servizio anche a supporto economico delle proprie attivita'; h) promuove la misurazione e la valutazione delle competenze, delle capacita' e dell'impegno per il riconoscimento del merito e ai fini del miglioramento dell'Ateneo nel suo complesso; i) mantiene un legame inscindibile tra attivita' di ricerca e attivita' formative; l) garantisce la trasparenza dei processi decisionali assicurando la pubblicita' degli atti conseguenti; m) imposta le proprie azioni ispirandosi ai criteri di efficienza, efficacia e sostenibilita' economica. 2. L'Universita' Mediterranea fa propri i principi di accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera distribuzione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la massima diffusione possibile. 3. L'Universita' adotta il Codice Etico con lo scopo di fissare, in attuazione e ad integrazione della normativa vigente, i valori fondamentali della comunita' universitaria, nonche' l'accettazione di precise regole di condotta e responsabilita' dei singoli nei confronti dell'istituzione.
Art. 3. Programmazione
L'Universita' assume la pianificazione strategica e la programmazione esecutiva come strumenti di gestione e controllo delle proprie attivita' istituzionali, nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilita' di cui al presente Statuto.
Art. 4. Modi di attuazione dei fini istituzionali
1. L'Universita' organizza le attivita' della ricerca e della didattica in Dipartimenti, nonche' in eventuali strutture di raccordo denominate «Scuole». Le attivita' e le funzioni di queste strutture e quelle degli organi dell'Universita' sono disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste. 2. L'Universita' assicura le risorse necessarie all'espletamento delle attivita' istituzionali garantendone un'equa ripartizione. 3. I processi di programmazione, rendicontazione, valutazione e controllo, secondo i criteri, le procedure e gli indicatori fissati a livello internazionale, nazionale e di Ateneo, riguardano tutte le strutture organizzative e le attivita' scientifiche, didattiche e di servizio. 4. L'Universita', anche su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, favorisce, nell'ambito della legislazione vigente, i processi di collaborazione con altri Atenei, al fine di perseguire economie di scala, obiettivi di maggiore efficienza e qualita', l'ottimizzazione nell'uso delle strutture e la razionalizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca, alla luce dell'art. 3 della l. n. 240/2010.
Art. 5. Ricerca scientifica
1. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonche' di enti e soggetti privati. 2. Garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' con i principi universali del rispetto della vita, della dignita' della persona e della tutela dell'ambiente naturale e antropico. 3. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all'attivita' di ricerca e' disciplinata dall'art. 18, c. 5, lettera e) della l. n. 240/2010. 4. Parte dei residui ripartibili, derivati dall'esecuzione dei contratti, delle convenzioni per ricerche e da attivita' di consulenza e di servizio viene destinata a sostegno delle ricerche d'Ateneo e al potenziamento dell'attivita' didattica e formativa.
Art. 6. Attivita' didattiche e formative
1. L'Universita' organizza e coordina le attivita' didattiche formative necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dalle norme vigenti. 2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti le piu' ampie occasioni formative. 3. Organizza servizi di tutorato per orientare ed assistere gli studenti nei percorsi formativi. 4. Assicura, anche in concorso con enti pubblici e privati, attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari. 5. Istituisce Corsi di formazione post-laurea, Scuole di specializzazione e Master secondo le norme vigenti ed il Regolamento generale di Ateneo.
Art. 7. Altre attivita' istituzionali
1. L'Universita' promuove e organizza l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti. 2. L'Universita' puo' istituire e promuovere attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturale, scientifico, tecnico e professionale anche a favore di soggetti esterni, in particolare nei seguenti campi: a) corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e la preparazione ad altri concorsi pubblici; b) corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado; c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti ai giovani per la scelta della professione; d) corsi per l'aggiornamento culturale e per la formazione permanente. 3. Promuove le attivita' culturali, ricreative e sportive del personale dell'Ateneo gestiti dal CRAL-Universita' Mediterranea o altri enti a cio' preposti, assicurando spazi e strutture idonei per la vita sociale. 4. Favorisce attivita' formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. 5. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'attivita' sportiva in collaborazione con il CUS (Centro Universitario Sportivo) e con altri enti nel rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica. 6. Per tutte le attivita' previste nel presente articolo, l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con gli enti e le istituzioni interessati.
Art. 8. Rapporti internazionali
1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione ai Paesi del bacino del Mediterraneo. Al tal fine, l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e sostiene gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica. 2. E' istituita la «Commissione relazioni internazionali», con la funzione di sviluppare e coordinare le iniziative volte all'internazionalizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca di Ateneo. Essa e' disciplinata dal Regolamento generale d'Ateneo.
Art. 9. Strutture per l'ospitalita'
1. Anche al fine di favorire i rapporti di cui al precedente articolo e perseguire il diritto allo studio, l'Universita' promuove la costituzione di strutture per l'ospitalita'. Il personale d'Ateneo puo' usufruirne con le modalita' e gli oneri fissati da apposito regolamento. 2. Per realizzare le strutture di cui al presente articolo, l'Universita' si coordina con gli enti territoriali. In carenza di strutture apposite e fino alla loro realizzazione, l'Universita' stipula convenzioni con soggetti esterni.
Art. 10. Patrimonio
1. L'Universita' assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio edilizio e ne promuove l'incremento. L'Universita' cura, altresi', la gestione dei beni e delle attrezzature tecniche e scientifiche di cui si avvale. 2. Assicura la salubrita', la sicurezza e la funzionalita' di tutti gli ambienti di studio e di lavoro.
Titolo II Comunita' universitaria Art. 11. Soggetti
1. Fanno parte della comunita' universitaria: il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario, gli studenti e tutti coloro che temporaneamente partecipano alle attivita' svolte all'interno dell'Ateneo, quali cultori della materia, contrattisti, assegnisti di ricerca, dottorandi e dottori di ricerca, borsisti, stagisti e in generale tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca o di collaborazione tecnica, di formazione, di insegnamento e di studio presso l'Universita'. 2. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignita' secondo le funzioni previste dalla normativa vigente e dal Codice Etico.
Art. 12. Professori e ricercatori
1. Ai professori e ai ricercatori viene garantita la liberta' di insegnamento e di ricerca. I professori e ricercatori hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca. 2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno didattico e scientifico nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d'Ateneo. 3. Sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita', partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della didattica e della ricerca e di governo.
Art. 13. Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario
1. Fanno parte del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Universita' i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente. 2. L'Universita' definisce, nella sua autonomia, la programmazione del fabbisogno del personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia. 3. L'Universita', per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, puo' temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni. 4. La responsabilita' della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo compete al Direttore Generale di cui al successivo art. 26. 5. Il personale dirigente assicura il funzionamento delle strutture cui e' preposto e risponde al Direttore Generale in merito all'attuazione dei programmi da perseguire. 6. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell'ambito delle strutture dell'Universita' alle quali e' assegnato, sulla base di quanto e' previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi siglati con l'Amministrazione universitaria. 7. Il personale partecipa alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, secondo quanto previsto dal presente Statuto. 8. L'Universita' cura la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, al fine di assicurare le competenze necessarie per l'ottimale svolgimento delle relative attivita'. 9. L'Universita' riconosce le rappresentanze sindacali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che partecipano all'organizzazione del lavoro secondo la legge e la contrattazione collettiva.
Art. 14. Studenti
1. Sono studenti dell'Universita' coloro i quali risultano regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo. 2. In attuazione di quanto disposto dagli ordinamenti didattici nazionali, l'Universita' determina, nei casi in cui la legge lo consenta, il numero massimo delle iscrizioni ai Corsi di Studio. 3. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione. Gli studenti possono partecipare alle attivita' di ricerca esclusivamente per quella parte e nella misura in cui esse sono funzionali alla loro formazione. 4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le loro rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto. 5. Gli studenti fruiscono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Universita' o da questa gestiti in convenzione con gli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le loro effettive esigenze, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e delle finalita' previste. 6. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Universita' e di partecipare alle attivita' studentesche organizzate. Gli studenti possono altresi' svolgere ai fini formativi attivita' autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attivita' disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. 7. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Universita' prestazioni e servizi, secondo apposite convenzioni stipulate con l'Universita'. 8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.
Titolo III Organi dell'Universita' Art. 15. Organi centrali
Sono organi centrali dell'Universita': Rettore; Senato Accademico; Consiglio di Amministrazione; Collegio dei Revisori dei Conti; Nucleo di Valutazione; Direttore Generale.
Art. 16. Funzioni del Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. 2. Promuove le relazioni con i portatori di interessi dell'Ateneo, assumendo tutte le iniziative necessarie per il loro perseguimento. 3. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche, didattiche e formative, di cui assicura l'unitarieta' nel rispetto delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio di tali funzioni, il Rettore e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo, secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 4. Ha, altresi', poteri di vigilanza sulle attivita', le strutture e l'amministrazione al fine di garantire, nell'interesse generale, il buon funzionamento dell'Ateneo e l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle normative vigenti. 5. Esercita la funzione di iniziativa in materia di procedimenti disciplinari, come previsto dalle norme dello Statuto e del Codice Etico. 6. Puo' emanare decreti, direttive, circolari e costituire commissioni. 7. In particolare, spetta al Rettore: a) presentare, in occasione dell'inizio dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato e sulle prospettive dell'Ateneo; b) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione; c) convocare, quando lo ritiene opportuno, con funzioni consultive, sedute congiunte degli organi d'Ateneo; d) elaborare, tenuto conto dei pareri e delle proposte del Senato Accademico e delle indicazioni del Nucleo di Valutazione, il documento di programmazione triennale di Ateneo (art. 1-ter del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito in l. n. 43/2005) e tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. Su queste basi e tenuto conto delle indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; e) stipulare, su proposta dei competenti organi accademici e tenuto conto delle indicazioni del Nucleo di Valutazione, i contratti per attivita' di insegnamento ex art. 23, l. n. 240/2010, senza che ne conseguano diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari; f) adottare, in conformita' con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti formali concernenti il reclutamento ed il conferimento di incarichi al personale docente di ruolo, al quale garantisce l'autonomia didattica e di ricerca; g) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina della persona incaricata di svolgere le funzioni del Direttore Generale; h) stipulare le convenzioni nazionali e internazionali di interesse generale d'Ateneo; i) emanare lo Statuto, i Regolamenti d'Ateneo e nominare, con decreto, tutte le persone che hanno incarichi istituzionali in Ateneo; l) scegliere, sulla base di una rosa di quattro nominativi indicati dal Senato Accademico, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, i nomi dei due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione; m) assumere con decreto in via provvisoria, nei casi di assoluta necessita' e urgenza, gli indifferibili provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva; n) esercitare, infine, ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo; o) emanare il decreto di nomina dei quattro componenti interni del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 21, c. 8; p) scegliere, fra esperti nel campo della valutazione scientifica e gestionale, il coordinatore del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 25, c. 2 del presente Statuto. 8. Il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, un Prorettore Vicario che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o dimissioni. In caso di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Prorettore Vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. Il Rettore puo' attribuire specifiche funzioni al Prorettore Vicario. Il Prorettore Vicario puo' essere revocato dal Rettore e decade al momento della cessazione del mandato del Rettore. 9. Il Rettore ha, altresi', la facolta' di delegare specifiche funzioni a Prorettori Delegati, nominati con proprio decreto e scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Essi rispondono direttamente al Rettore del loro operato e possono essere invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I Prorettori Delegati possono essere revocati dal Rettore e decadono al momento della scadenza naturale del mandato del Rettore.
Art. 17. Elezione del Rettore
1. Il Rettore viene eletto, a scrutinio segreto, tra i professori ordinari in servizio presso l'Universita' italiana. Qualora venga eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione equivale ad automatica chiamata e contestuale trasferimento nell'organico dei professori dell'Universita' Mediterranea. 2. L'elettorato passivo e' riservato a professori ordinari per i quali non e' previsto il collocamento a riposo per la durata della carica elettiva. I candidati alla carica di Rettore devono presentare la propria candidatura sulla base di un curriculum e di un programma formalmente comunicati alla comunita' universitaria almeno trenta giorni prima del giorno fissato dal Decano dell'Ateneo per la prima votazione. I voti espressi in favore di un professore che non abbia presentato, nel termine indicato, la candidatura, il curriculum e il programma, sono nulli. 3. Le votazioni si devono svolgere almeno trenta giorni prima della scadenza del Rettore in carica. Il Decano dell'Ateneo e' responsabile della procedura elettorale. Egli, ovvero, in caso di assenza, impedimento o indisponibilita', il professore ordinario successivo in ordine di anzianita' nel ruolo, indice con proprio provvedimento le elezioni nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Rettore. In attesa dell'elezione del nuovo Rettore, qualora vengano superati i termini temporali della sua scadenza, sono prorogati non oltre i 45 giorni i poteri del Rettore in carica. 4. Il Rettore, al momento della nomina, deve essere in regime di impegno a tempo pieno. E' nominato con decreto del Ministro competente e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 5. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta: a) ai professori di ruolo, di prima e seconda fascia, ed ai ricercatori a tempo indeterminato; b) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di ruolo a tempo indeterminato; c) agli studenti componenti il Consiglio degli Studenti e eletti in seno ai Consigli dei Dipartimenti dell'Ateneo; d) al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a tempo determinato; e) ai ricercatori a tempo determinato. 6. Ad eccezione dei soggetti indicati nella lettera a) del precedente comma e in riferimento agli stessi soggetti, il voto espresso dalle altre componenti che godono dell'elettorato attivo e' ponderato, rispettivamente, come segue: b) nella misura del 25 %; c) nella misura del 40%; d) nella misura del 12,5 %; e) nella misura del 50%. 7. Nelle prime due votazioni il voto e' valido se ad esso partecipa piu' del 50 % degli aventi diritto tra i professori e ricercatori complessivamente computati ai sensi del c. 6 del presente articolo. In tali votazioni, e' eletto Rettore il candidato che ha ottenuto almeno la meta' piu' uno dei voti degli aventi diritto, computati ai sensi del c. 6. In caso di mancata elezione, si procede alla terza votazione nella quale e' eletto Rettore il candidato che ha ottenuto piu' della meta' dei voti espressi, computati sempre secondo il c. 6. In caso di mancata elezione alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione, sempre computati secondo il c. 6 e viene eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti espressi. 8. In ogni caso, fino alla terza votazione di ballottaggio, il Rettore deve avere piu' del 50% dei voti dei professori e ricercatori votanti, complessivamente computati, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato computati ai sensi del c. 6. 9. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta e' proclamato eletto dal Decano al quale comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Qualora il Decano presenti una propria candidatura, le funzioni di Decano sono svolte dal professore ordinario successivo in ordine di anzianita' nel ruolo. 10. Nel caso di mancata accettazione, o di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro i successivi trenta giorni. In questo caso, le candidature, i curricula e i programmi debbono essere presentati formalmente alla comunita' universitaria almeno sette giorni prima dell'inizio della competizione elettorale.
Art. 18. Funzioni del Senato Accademico
1. Il Senato Accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Esso, coordinandosi con il Consiglio di Amministrazione, contribuisce a disegnare le linee generali della politica culturale dell'Ateneo, coordina le istanze delle diverse discipline interne alle quattro aree scientifico-disciplinari (Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria) e in genere ogni attivita' didattica e di ricerca, promuovendo le linee piu' innovative e premianti, nel rispetto di uno sviluppo equo e sostenibile che valorizzi tutte le componenti scientifiche dell'Ateneo. 2. In particolare, spetta al Senato Accademico: a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, in relazione a tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo e segnatamente in relazione al documento di programmazione triennale (di cui all'articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43), nonche' in materia di attivazione, disattivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio, sedi, Dipartimenti, Strutture o Scuole di Ateneo, Centri di servizio; b) svolgere le funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo, se istituite; c) approvare il Regolamento generale di Ateneo; d) approvare il proprio Regolamento interno e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole di Ateneo, se istituite; e) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico di Ateneo; f) proporre al corpo elettorale, con deliberazione adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, come da Regolamento generale d'Ateneo; g) proporre, sulla base dei curricula presentati, la rosa di 4 candidati, due per genere nel rispetto del principio di pari opportunita' fra donne e uomini, individuata secondo la procedura indicata nel c. 8 dell'art. 21, all'interno della quale il Rettore designa i due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione; h) decidere, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano nella competenza del Collegio di Disciplina; i) approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza, eventuali modifiche dello Statuto e, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza, il Regolamento generale d'Ateneo; l) proporre i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori da sottoporre al parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione; m) scegliere, sentito il Consiglio di Amministrazione, il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, con funzioni di Presidente, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato. 3. Il Senato Accademico esprime al Consiglio di Amministrazione pareri in merito: a) al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo dell'Universita'; b) ai piani di sviluppo delle strutture universitarie e ai relativi programmi edilizi; c) alle richieste motivate e alle chiamate di professori e ricercatori ai sensi dell'art. 18, c. 1, lettera e) e dell'art. 24, c. 2, lettera d) della l. n. 240/2010 e nel rispetto del Codice Etico; d) all'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama; e) alla proposta di nomina del Direttore Generale, fatta dal Rettore; f) ai tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione, nominati dal Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione nei casi indicati dall'art. 20, c. 2 e 3 e 25, c. 2 e 5. 4. Il Senato Accademico esercita, inoltre, ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 5. Il Rettore riferisce sia in Consiglio di Amministrazione che in Senato Accademico gli argomenti trattati segnatamente sia nelle sedute del Senato Accademico che in quelle del Consiglio di Amministrazione.
Art. 19. Costituzione del Senato Accademico
1. Il Senato Accademico e' composto da dodici componenti. Oltre il Rettore che lo presiede, fanno parte del Senato Accademico: a) quattro Direttori dei Dipartimenti in rappresentanza delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. Nel caso di piu' Dipartimenti appartenenti alla stessa area scientifico-disciplinare, questa e' rappresentata dal Direttore del Dipartimento eletto dagli afferenti ai Dipartimenti interessati; b) quattro professori e ricercatori di ruolo, rappresentativi delle quattro aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo, che non ricoprano incarichi accademici, eletti fra i professori e i ricercatori nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunita', secondo le indicazioni del Regolamento generale d'Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo, la possibilita' di un doppio voto distinto per genere. L'elettorato passivo e' costituito dai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno appartenenti a ciascuna area; c) due rappresentanti degli studenti. In questo caso, l'elettorato attivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo. L'elettorato passivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca, eletti nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunita', secondo le indicazioni del Regolamento generale d'Ateneo che deve prevedere, oltre al voto singolo, la possibilita' di un doppio voto distinto per genere. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale e puo' essere rinnovato una sola volta; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, eletto fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni. 2. L'elettorato passivo per la carica di componente del Senato Accademico e' riservato a professori e ricercatori a tempo indeterminato e al personale tecnico-amministrativo di ruolo che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 3. Nel collegio, a parita' di voto, prevale quello espresso del Rettore. 4. Fatta eccezione per il Rettore e per i Direttori di Dipartimento, i componenti del Senato Accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche. 5. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Prorettore Vicario senza diritto di voto. 6. Alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull'attivita' scientifica non partecipano le rappresentanze di cui ai punti c) e d) del c. 1 del presente articolo. I professori associati non possono deliberare sui posti di professore ordinario. I ricercatori non possono deliberare sui posti di professore di ruolo. 7. Il Senato Accademico e' convocato almeno ogni due mesi. E' convocato, altresi', dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri con diritto di voto. 8. I componenti del Senato Accademico, ad eccezione della rappresentanza studentesca, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
Art. 20. Funzioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo. 2. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione: a) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza; b) trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; c) approvare, per quanto di sua competenza e previo parere del Senato Accademico, ogni documento di pianificazione e programmazione generale previsto dalle norme vigenti e segnatamente il documento di programmazione triennale di cui di cui all'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43; d) adottare il Regolamento d'Ateneo di amministrazione, finanza e contabilita'; e) conferire, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale; f) approvare la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte del Dipartimento compatibilmente con la programmazione triennale dell'Ateneo per quanto riguarda la sostenibilita' economica, previo parere del Senato Accademico; g) deliberare, senza la rappresentanza degli studenti, in merito ai provvedimenti disciplinari relativi a professori e ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina; h) determinare annualmente l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti, sentiti il Consiglio degli Studenti e il Senato Accademico; i) deliberare in merito alla costituzione, attivazione e disattivazione, modifica e soppressione dei Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico; l) deliberare in merito a proposte di attivazione e soppressione di Corsi di Studio, previo parere del Senato Accademico; m) stabilire, previo parere del Senato Accademico, le indennita' per le cariche accademiche e per i componenti degli organi collegiali, salvo le esclusioni previste dalla legge; n) determinare ed assegnare le risorse finanziarie alla Amministrazione Centrale e ai Dipartimenti, acquisite le proposte del Senato Accademico e tenuto conto delle linee generali del bilancio di previsione; o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento che fissa i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori, predisposto dal Senato Accademico; p) assegnare ai Dipartimenti, dopo averne sentite le richieste e previo parere del Senato Accademico, le risorse destinate al reclutamento del personale docente; q) definire le esigenze annuali e triennali e formulare le linee guida in ordine alla assunzione, alla progressione di carriera, e alla distribuzione tra le strutture del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, sentito il Direttore Generale; r) approvare, in conformita' con i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo, e segnatamente col documento di programmazione triennale, il piano di sviluppo edilizio di Ateneo ed i relativi interventi attuativi; s) approvare il proprio Regolamento interno; t) esprimere al Senato un parere sul Regolamento generale di Ateneo e scegliere i tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione, previo parere del Senato Accademico, per la nomina da parte del Rettore; u) approvare le convenzioni, gli accordi-quadro e i contratti stipulati dall'Ateneo e dai Dipartimenti, secondo le soglie indicate dal Regolamento d'Ateneo di amministrazione, finanza e contabilita'. 3. Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attivita' didattiche e di ricerca scientifica, nonche' esterne ad esse correlate o accessorie, il Consiglio di Amministrazione deve acquisire il parere preventivo del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Art. 21. Costituzione del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da dieci componenti. Oltre il Rettore che lo presiede, fanno parte del Consiglio di Amministrazione: a) due rappresentanti eletti fra e da tutti gli studenti; b) due personalita' italiane o straniere non appartenenti ai ruoli o agli organi dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione individuate mediante avviso pubblico, qualificate secondo le indicazioni di legge; c) quattro componenti designati dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato; d) un componente designato dal personale tecnico-amministrativo. 2. Il Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione viene individuato tra i rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo. 3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, inoltre, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale, in qualita' di uditori, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale. 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni ad eccezione del rappresentante degli studenti la cui carica ha durata biennale. Il mandato di tutti i componenti e' rinnovabile una sola volta. 5. Nel collegio, a parita' di voto, prevale quello espresso del Rettore. 6. L'elettorato attivo del rappresentante di cui al c. 1, lettera a) e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca. L'elettorato passivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca. Il rappresentante degli studenti e' eletto nel rispetto del principio delle pari opportunita'. 7. I componenti di cui al c. 1, lettera b) sono scelti, mediante avviso pubblico di selezione nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, tra personalita' in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tra i candidati, il Senato Accademico, senza il Rettore, sceglie, sulla base dei curricula presentati, una rosa di quattro idonei tra i quali il Rettore designa i due componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra donne e uomini. 8. I componenti di cui al c. 1, lettera c) sono scelti da ciascuna delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo(Agraria, Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria), tra i professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che hanno optato per il regime di impegno a tempo pieno in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, nel rispetto del principio di pari opportunita' fra donne e uomini. La scelta e' compiuta dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna area. 9. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo di cui al c. 1, lettera d) e' designato fra e da tutti i componenti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo.
Art. 22. Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' organo indipendente di consulenza e controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita', ivi comprese le strutture di spesa. 2. E' nominato con decreto del Rettore e ha compiti di controllo e contabilita' definiti da un apposito Regolamento che ne determina, in particolare, competenze e modalita' di funzionamento.
Art. 23. Costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, cosi' scelti: a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca scientifica. 2. Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 3. I componenti del Collegio non possono appartenere al personale dipendente dell'Universita'. 4. I componenti del Collegio restano in carica tre anni e il mandato e' rinnovabile una sola volta. 5. I curricula professionali dei componenti del Collegio sono resi pubblici sul sito internet dell'Ateneo.
Art. 24. Funzioni del Nucleo di Valutazione
1. Al Nucleo di Valutazione, in coerenza con la normativa vigente, compete la valutazione interna dell'efficacia e dell'efficienza della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. 2. Il Nucleo di Valutazione opera in piena autonomia e risponde esclusivamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio delle sue funzioni il Nucleo di Valutazione ha diritto di accesso a tutti gli atti di sua competenza. 3. Svolge, raccordandosi con i preposti organismi ministeriali, le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Universita' il merito e di favorire il miglioramento delle prestazioni individuali e di sistema. 4. Ha funzione di monitoraggio sull'andamento della gestione dell'Universita', il conseguimento degli obiettivi programmatici e il corretto utilizzo delle risorse disponibili, anche fornendo pareri per la stesura dei documenti generali di pianificazione programmazione. 5. Al Nucleo di Valutazione spetta, in particolare, misurare e valutare: a) anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; b) la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti e in raccordo con le deliberazioni delle strutture ministeriali preposte alla valutazione; c) l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti; d) la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, c. 1, della l. n. 240/2010; e) l'attivita' del Direttore Generale in relazione al raggiungimento degli obiettivi formulati all'inizio d'anno dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 25. Costituzione del Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione e' costituito, con decreto del Rettore, ai sensi dell'art. 1 della l. 19 ottobre 1999, n. 370, da cinque componenti, di cui tre individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, esterni all'Ateneo, i cui curricula siano pubblicizzati sul sito internet dell'Universita', ed uno studente dell'Ateneo. 2. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e' individuato tra i professori ordinari di ruolo in regime di impegno a tempo pieno dell'Ateneo ed e' nominato dal Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico. Non puo' essere nominato Coordinatore chi gia' ricopra un incarico accademico in Ateneo. 3. Per quanto riguarda il rappresentante della componente studentesca, l'elettorato attivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo. L'elettorato passivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo. 4. I tre componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione scientifica e gestionale, anche in ambito non accademico, a condizione che non siano appartenuti ai ruoli e agli organi nei tre anni precedenti alla designazione. 5. Ad eccezione del Coordinatore, di cui al c. 2 del presente articolo, i tre componenti esterni del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, con il parere del Senato Accademico. 6. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il mandato della componente studentesca e' biennale, rinnovabile per una sola volta. 7. Il Nucleo di Valutazione si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, di un'apposita struttura tecnica permanente di supporto.
Art. 26. Funzioni del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale e' l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, nonche' dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione, nel quadro della politica culturale di Ateneo delineata anche dal Senato Accademico e sulla base degli indirizzi gestionali forniti dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Direttore Generale coadiuva il Rettore nella elaborazione di tutti i documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. In particolare spetta al Direttore Generale curare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito. 3. Spetta, altresi', al Direttore Generale: a) predisporre, nell'ambito della programmazione finanziaria e della ripartizione delle risorse, il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, il bilancio di Ateneo di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato degli enti controllati, in coerenza con le norme vigenti in materia di contabilita' economico-patrimoniale delle Universita'; b) conferire e revocare ai dirigenti incarichi su specifici programmi e missioni nonche' coordinare e controllare l'attivita' dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi esercitando, ove occorra, anche il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi del d. lgs. 165/2001; c) definire gli obiettivi e curare l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire, compresa l'adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari; d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti; e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione; f) assegnare il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario alle strutture didattiche, scientifiche e di servizi, sentiti i responsabili delle strutture; g) esercitare la potesta' disciplinare sul personale dirigente; h) curare la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
Art. 27. Nomina del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale e' nominato dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, sentito il parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore che lo sceglie, sulla base di un avviso pubblico, selezionandolo tra piu' personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, le quali presentano curricula e programmi di gestione sul sito internet dell'Universita'. L'incarico di Direttore Generale e' conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale rinnovabile. Il Direttore Generale deve essere nominato entro novanta giorni dalla data di scadenza del bando di selezione. 2. L'attivita' e le prestazioni del Direttore Generale sono valutate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere espresso del Nucleo di Valutazione, alla luce del raggiungimento anche degli obiettivi di sostenibilita' finanziaria delle attivita' d'Ateneo. 3. Il trattamento economico, spettante al Direttore Generale, e' determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformita' ai criteri e parametri fissati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Art. 28. Altri organi
Sono altresi' organi dell'Ateneo: il Consiglio degli Studenti; il Collegio di Disciplina; il Comitato Unico di Garanzia.
Art. 29. Funzioni del Consiglio degli Studenti
1. Il Consiglio degli Studenti e' l'organo autonomo di rappresentanza, di organizzazione e di coordinamento degli studenti a livello di Ateneo. Promuove la partecipazione studentesca in tutte le strutture dell'Universita' e svolge funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di Ateneo. 2. Nel rispetto delle specifiche competenze dei rappresentanti degli studenti eletti in ogni organo, il Consiglio formula proposte ed esprime pareri: a) sugli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio; b) sul Regolamento generale d'Ateneo, il Regolamento didattico d'Ateneo e i Regolamenti delle Scuole; c) sulle contribuzioni a carico degli studenti e sulla loro destinazione; d) su ogni questione riguardante il diritto allo studio, compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e di tutorato; e) sulla valutazione ed organizzazione della didattica, sull'efficienza dei servizi complementari e su ogni altra attivita' riguardante gli studenti; f) sul riparto di fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite nel campo della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. 3. Spetta, inoltre, al Consiglio degli Studenti: a) segnalare alle autorita' accademiche competenti disfunzioni e limitazioni dei diritti degli studenti; b) promuovere e gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei. 4. Il Consiglio fornisce pareri su ogni questione sottoposta dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e da tutti gli altri organi centrali e periferici dell'Ateneo. 5. Il Consiglio degli Studenti svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
Art. 30. Costituzione del Consiglio degli Studenti
1. Il Consiglio degli Studenti e' formato da: a) i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico; b) i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione; c) il rappresentante degli studenti eletto in seno al Nucleo di Valutazione; d) un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento eletto dai rappresentanti degli studenti in seno a ciascun Consiglio di Dipartimento; e) i rappresentanti degli studenti in seno alle Commissioni paritetiche; f) un rappresentante degli studenti eletto in qualita' di referente in seno all'Ardis- Mediterranea; g) i rappresentanti degli studenti eletti in seno al Centro Universitario Sportivo. 2. Le norme per il funzionamento del Consiglio sono definite in un apposito Regolamento, che comunque deve prevedere l'elezione del Presidente al suo interno, con funzione di rappresentanza dell'organo. Il Presidente e' componente di diritto della Commissione di Disciplina per gli studenti. 3. Il mandato del Consiglio e' di un biennio accademico e coincide con quello conferito alle rappresentanze studentesche. 4. L'Ateneo, compatibilmente alle proprie disponibilita', fornisce i supporti logistici e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio. 5. I membri del Consiglio hanno diritto all'accesso, nel rispetto delle normative vigenti, ai dati necessari per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti ( art. 2, c. 2 lettera i, l. n. 240/2010).
Art. 31. Funzioni del Collegio di Disciplina
1. Il Collegio di Disciplina e' l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti, ai quali, a giudizio del Rettore, potrebbero essere applicabili sanzioni piu' gravi della censura (art. 87, T.U. 31 agosto 1933, n. 1592) ed esprime in merito parere conclusivo. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie del Collegio in ordine all'acquisizione di ulteriori atti e documenti nei termini e ai sensi dell'art.10, c. 5, della l. n. 240/2010. 2. L'avvio del procedimento spetta al Rettore, con una proposta motivata che viene trasmessa al Collegio, insieme agli atti, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti. Nei successivi trenta giorni, il Collegio, sulla base di un giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, sentito il Rettore o un suo delegato e il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, trasmette al Consiglio di Amministrazione il suo parere in ordine a: a) la rilevanza disciplinare dei fatti; b) la proposta avanzata dal Rettore; c) l'eventuale sanzione da irrogare al docente. 3. Entro trenta giorni, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, si attiene al parere conclusivo e vincolante del Collegio, comminando la sanzione prevista o disponendo l'archiviazione del procedimento. 4. Fatti salvi i casi di sospensione dei termini indicati dall'art.10, c. 5, della l. n. 240/2010, se entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento disciplinare non viene adottata la decisione di cui al comma precedente, il procedimento si estingue.
Art. 32. Costituzione del Collegio di Disciplina
Il collegio di disciplina e' composto da cinque membri - tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore - e decide nel rispetto del principio del "giudizio fra pari". Pertanto, nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori ordinari, delibereranno i tre ordinari; nel caso di procedimento disciplinare relativo a professori associati, delibereranno due professori ordinari e un associato; nel caso di procedimento disciplinare relativo a un ricercatore, delibereranno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore. Tutti i componenti del Collegio di disciplina devono essere in regime di impegno a tempo pieno. La durata dell'organo, che e' collegiale, e' di tre anni rinnovabili una sola volta. I docenti che fanno parte del Collegio non devono aver subito sanzioni disciplinari, ne' violato il Codice Etico.
Art. 33. Comitato Unico di Garanzia
1. E' istituito, in attuazione delle leggi vigenti e in conformita' ai valori del Codice etico, il CUG (Comitato Unico di Garanzia) per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 2. Le modalita' di composizione del CUG sono definite dal Regolamento generale d'Ateneo, in conformita' alla normativa vigente.
Titolo IV Strutture e loro Organi Art. 34. Strutture dell'Universita'
1. Sono strutture dell'Universita': l'Amministrazione Centrale; I Dipartimenti; le Strutture di raccordo o Scuole; le Scuole di specializzazione; la Scuola di Dottorato di Ricerca; i Centri di servizio di Ateneo; l'Azienda agraria; la Commissione d'Area e Commissione scientifica d'Ateneo; Sistema Bibliotecario di Ateneo. 2. Ogni struttura si dota di apposito regolamento.
Art. 35. Amministrazione Centrale
1. L'Amministrazione Centrale e' l'apparato di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita' nel suo complesso. 2. Essa e' organizzata secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicita'. Opera secondo principi di imparzialita', trasparenza, leale cooperazione, sussidiarieta', individuazione di responsabilita' e valutazione dei risultati.
Art. 36. Funzioni dei Dipartimenti
1. Il Dipartimento e' la struttura dell'Universita' deputata all'organizzazione di uno o piu' settori di ricerca scientifica omogenei per fini o per metodi, alla organizzazione delle attivita' didattiche e formative collegate ai predetti settori, nonche' allo svolgimento delle attivita' di relazioni esterne, correlate o accessorie rispetto a quelle scientifiche e a quelle didattiche e formative. 2. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei professori e ricercatori interessati e con l'approvazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere attivate articolazioni interne del Dipartimento denominate Sezioni, senza alcuna rappresentativita' esterna la quale rimane, in ogni caso, attribuita al Direttore del Dipartimento. Ulteriori articolazioni di carattere organizzativo e gestionale possono essere attivate in base al Regolamento interno e al Regolamento generale d'Ateneo. 3. In relazione alle attivita' di ricerca scientifica, il Dipartimento programma, promuove, coordina e gestisce le attivita' di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, oltre che alle risorse proprie del Dipartimento, secondo i criteri fissati nel Regolamento interno. 4. In relazione alle attivita' didattiche e formative, il Dipartimento: a) programma, promuove, coordina e gestisce le attivita' didattiche e di formazione finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto; b) promuove e organizza le attivita' dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento. 5. Nei Dipartimenti che gestiscono un solo Corso di Studio, il Consiglio di Dipartimento assume anche le competenze assegnate ai Consigli di Corso di Studio. 6. Nei Dipartimenti che gestiscono piu' Corsi di Studio, sono istituiti i Consigli di Corso di Studio e, in tal caso, al Dipartimento spettano esclusivamente compiti di coordinamento dell'attivita' didattica organizzata e svolta dai vari Corsi di Studio, ferme restando le attribuzioni spettanti all'eventuale Scuola, di cui al successivo art. 43, all'interno della quale il Dipartimento sia inserito. 7. Nel caso in cui non fosse costituita una Scuola, quando piu' Dipartimenti gestiscono un medesimo Corso di Studio, il Senato Accademico indica il Dipartimento al quale detto Corso afferisce ai fini amministrativi, tenendo conto del numero di afferenze 8. In ordine alle relazioni esterne, correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica e alle attivita' didattiche e formative, il Dipartimento: a) favorisce la ricerca finalizzata, i rapporti con le istituzioni esterne e con il mondo della produzione e del lavoro; b) stipula, con enti pubblici e privati, contratti, convenzioni e accordi-quadro, anche internazionali, di interesse specifico del Dipartimento, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili; partecipa a gare secondo procedure nazionali e dell'Unione Europea; c) fornisce prestazioni a favore di terzi, secondo modalita' definite nel presente Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo. 9. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale. Gestisce un budget con autonomia di spesa nelle forme previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 10. Il Dipartimento e' costituito dai professori e dai ricercatori che vi afferiscono e dal personale tecnico-amministrativo e bibliotecario ad esso assegnato. 11. Ogni professore e ricercatore afferisce ad uno e ad un solo Dipartimento. 12. Ai Dipartimenti, inoltre, afferiscono i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio che svolgano attivita' di studio all'interno della struttura. 13. Le modalita' per la gestione e il funzionamento del Dipartimento sono contenute nel relativo Regolamento interno approvato dal Senato Accademico. 14. Il Dipartimento e' tenuto ad elaborare un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal Nucleo di Valutazione.
Art. 37. Costituzione dei Dipartimenti
1. A tutti i Dipartimenti dovra' afferire un numero di professori e ricercatori, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per ricerca e didattica, non inferiore a trentacinque unita'. 2. Fatta salva la possibilita' di promuovere, nelle forme previste, la costituzione di un nuovo Dipartimento, e' garantita ad ogni professore o ricercatore la liberta' di afferenza, o di trasferimento, ad uno dei Dipartimenti compatibile con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici e didattici. Sulla scelta esprime parere motivato il Consiglio di Dipartimento a cui la richiesta di afferenza e' presentata. Le afferenze accolte dal Consiglio di Dipartimento sono sottoposte al controllo del Senato Accademico e rese esecutive con Decreto del Rettore. 3. La proposta per l'istituzione di un nuovo Dipartimento, adeguatamente motivata, deve essere presentata al Rettore e sottoscritta da almeno trentacinque professori e ricercatori. Nella proposta devono essere indicati: a) le aree disciplinari nell'ambito delle quali si colloca il Dipartimento; b) i settori scientifico-disciplinari omogenei coinvolti e l'elenco delle discipline attivate e attivabili; c) i Corsi di Studio attivati e attivabili all'interno di un Dipartimento, in base alla sostenibilita' dell'offerta formativa da parte dei docenti afferenti al Dipartimento, copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti pari al 70%; d) le risorse necessarie per l'attivazione, ivi compresa: la dotazione di spazi, di beni e di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che si prevedono necessari per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca; e) la previsione della sostenibilita' del numero minimo degli afferenti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto anche dei termini ordinari di collocamento in quiescenza dei singoli docenti. 4. Della proposta, di cui al comma precedente, viene data comunicazione a tutti i professori di ruolo e ai ricercatori dell'Ateneo. 5. Sussistendo i requisiti indicati, il Rettore sottopone la proposta all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni di rispettiva competenza. A seguito delle deliberazioni favorevoli del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il Rettore procede alla istituzione del nuovo Dipartimento, con decreto nel quale sono indicati: i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento; i Corsi di Studio e di Dottorato, la cui organizzazione e gestione viene trasferita alla competenza del nuovo Dipartimento; le risorse strumentali (beni mobili ed immobili) che vengono attribuite in uso al Dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca di sua competenza; il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario che viene assegnato al Dipartimento. 6. Un Dipartimento il cui numero di afferenti scenda al di sotto delle previste trentacinque unita', dopo un anno del venir meno del numero minimo indicato, e' disattivato dal Rettore su proposta del Senato Accademico approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 38. Organi del Dipartimento
Sono Organi del Dipartimento: il Consiglio; il Direttore; la Giunta; la Commissione paritetica docenti-studenti.
Art. 39. Consiglio del Dipartimento
1. Il Consiglio del Dipartimento e' l'organo deliberante con funzioni generali di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' del Dipartimento. 2. Spetta comunque al Consiglio: a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei budget assegnato al Dipartimento per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, alla destinazione delle quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Dipartimento e, infine, al coordinamento del personale, dei mezzi, degli spazi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento; b) deliberare sull'acquisizione e ripartizione di nuove risorse, beni e finanziamenti; c) deliberare il Regolamento interno di Dipartimento; d) esprimere pareri sul Regolamento generale di Ateneo; e) deliberare sulla proposta di budget, sul rendiconto annuale dello stesso e sul bilancio nei limiti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; f) deliberare, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio attivi al proprio interno, sulla programmazione annuale della didattica, sull'approvazione del manifesto degli studi, sull'attivazione degli insegnamenti, sull'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, sulla stipula dei contratti, sull'organizzazione dei servizi di tutorato e, in genere, sull'organizzazione didattica complessiva dei Corsi di Studio presenti al proprio interno, sul numero di studenti iscrivibili annualmente ai suddetti Corsi di Studio; g) procedere alla richiesta motivata, e alla chiamata, di nuovi posti di professori e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento da sottoporre al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lettera e) e dell'art. 24, c. 2, lettera d) l. n. 240/2010 e nel rispetto del Codice Etico; h) procedere alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatori; i) procedere alla richiesta motivata di unita' del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario; l) deliberare sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori; m) deliberare sulle attivita' di ricerca scientifica programmate dal Dipartimento. 3. Spettano, altresi', al Consiglio tutte le competenze e le attribuzioni non espressamente riconosciute al Direttore e alla Giunta del Dipartimento. 4. Per le deliberazioni relative alle attribuzioni degli affidamenti e delle supplenze, di cui alla precedente lettera f); alla chiamata dei professori di ruolo e alla copertura dei posti di ricercatori, di cui alla lettera g); alla destinazione dei posti in organico, di cui alla precedente lettera h); le sedute del Consiglio sono ristrette, rispettivamente, ai soli professori di prima fascia, ai professori di prima e di seconda fascia, ai professori e ai ricercatori, quando le attribuzioni degli affidamenti e delle supplenze, le destinazioni dei posti in organico, le chiamate o le coperture dei posti siano, rispettivamente, relative a posti di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia, di ricercatore. 5. Il Consiglio e' costituito dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento. Prende parte alle sedute del Consiglio il Segretario Amministrativo con funzione consultiva e verbalizzante. 6. Fanno inoltre parte del Consiglio: a) una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario pari al 10 %, arrotondato per difetto, del numero complessivo degli altri componenti del Consiglio; b) se esistenti, un rappresentante eletto degli assegnisti di ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla ricerca; c) se esistenti, un rappresentante eletto dei dottorandi di ricerca con potere di voto solo su argomenti relativi alla didattica e alla ricerca; d) una rappresentanza degli studenti pari al 15% arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del Consiglio, con la presenza di almeno un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di Studio. Per l'elezione della componente studentesca godono dell'elettorato passivo gli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato attivi nel Dipartimento, mentre l'elettorato attivo e' costituito dagli studenti regolarmente iscritti ai suddetti Corsi alla data di indizione delle elezioni. Ciascun mandato degli studenti ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta. 7. Alle deliberazioni relative alle chiamate dei docenti o implicanti valutazioni sull'attivita' scientifica dei docenti stessi non partecipano le rappresentanze di cui alle lettere a) e d) del comma precedente.
Art. 40. Direttore del Dipartimento
1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed e' responsabile della sua gestione. Esercita le funzioni di iniziativa, coordinamento e programmazione. Spetta, comunque, al Direttore: a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni; b) adottare, in caso di necessita' ed indifferibile urgenza, i provvedimenti provvisori di competenza del Consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva; c) assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza dei Regolamenti, dello Statuto e della normativa sull'ordinamento universitario nazionale; d) curare, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, la gestione dei locali, dei beni inventariabili e dei servizi del Dipartimento nonche' l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, ispirandosi, a tal fine, ai principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficacia, efficienza, trasparenza dell'attivita' amministrativa, promozione del merito, professionalita' e responsabilita'; e) assicurare, nei limiti delle disponibilita' del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di ogni attivita' didattica e di ricerca; f) disporre, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, tutti gli atti gestionali, amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con il consenso dei responsabili scientifici dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali, come indicato dal Regolamento interno del Dipartimento; g) autorizzare le missioni dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo e bibliotecario; h) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' didattiche e formative affidate ai coordinatori dei Corsi di Studio e di Dottorato; i) redigere, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio attivati all'interno del Dipartimento, il calendario annuale delle attivita' didattiche; l) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attivita' del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati nell'ambito del Regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili; m) predisporre, nel rispetto delle liberta' di ricerca individuali, e, ove presenti, coordinandosi con gli obiettivi delle Sezioni, il piano programmatico pluriennale di ricerca, verificandone, annualmente, lo stato di avanzamento, secondo le procedure indicate dal Regolamento interno del Dipartimento; n) inviare il rapporto di ricerca annuale del Dipartimento al Rettore per la redazione del rapporto generale sulla ricerca dell'Ateneo; o) dare esecuzione, per quanto di sua competenza, ai documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo; p) designare, di concerto con il Direttore Generale, il Segretario Amministrativo. 2. Ai sensi del Regolamento generale d'Ateneo, il Direttore viene eletto dal Consiglio tra i professori in regime di impegno a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nelle prime due votazioni. Nel caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Nel caso di parita' di voti, viene eletto il piu' anziano in ruolo. Il Direttore viene nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. L'elettorato passivo e' riservato a docenti per i quali non e' previsto il collocamento a riposo nei tre anni successivi all'elezione. Il Decano del Dipartimento indice le elezioni almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore. Qualora il Decano presenti una propria candidatura, le funzioni di Decano sono svolte dal professore ordinario successivo in ordine di anzianita' nel ruolo. I candidati alla carica di Direttore devono presentare la propria candidatura sulla base di un curriculum e di un programma formalmente comunicati agli afferenti al Dipartimento almeno 30 giorni prima dell'inizio della competizione elettorale. I voti espressi in favore di un professore che non abbia presentato, nel termine indicato, la candidatura, il curriculum e il programma, sono nulli. La carica di Direttore di Dipartimento e' incompatibile con altre cariche accademiche, fatta eccezione della carica di componente del Senato Accademico. 3. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno. Quest'ultimo supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza ed e' nominato con Decreto del Rettore.
Art. 41. Giunta di Dipartimento
1. Il Direttore, nell'esercizio delle sue funzioni, e' coadiuvato da una Giunta di Dipartimento. A ciascuno dei componenti della Giunta il Direttore puo' delegare lo svolgimento di specifiche funzioni o di particolari attivita', rientranti nella propria competenza e non richiedenti l'esercizio personale. 2. La Giunta del Dipartimento e' composta dal Direttore, che la presiede, dal Vicedirettore, dai Coordinatori dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca, dai Responsabili delle Sezioni e di eventuali altre articolazioni di cui al c. 2, dell'art. 36, ove costituite, e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento, con funzione consultiva e verbalizzante.
Art. 42. Commissione paritetica docenti-studenti
1. In ciascun Dipartimento, o presso le Scuole, di cui al successivo art. 43, e' istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. 2. La Commissione svolge le seguenti attivita': a) monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e delle attivita' di servizio agli studenti; c) formulazione di pareri sull'attivazione e sulla soppressione di Corsi di Studio. 3. La Commissione ha poteri propositivi nei confronti dei Consigli dei Corsi di Studio, dei Collegi dei docenti dei Dottorati di Ricerca attivi nel Dipartimento e nei confronti del Consiglio della Scuola, se costituita. 4. Redige annualmente, sulla propria attivita', una relazione che sara' oggetto di esame in una specifica seduta del Consiglio di Dipartimento o della Scuola, se costituita, e sara' inoltrata al Nucleo di Valutazione d'Ateneo ed opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione annuale della didattica. 5. Della Commissione fanno parte un docente e uno studente per ciascun Corso di Studio e di Dottorato di Ricerca attivati presso il Dipartimento ovvero presso i Dipartimenti raggruppati in una Scuola, se esistente. Il docente e' designato dal Consiglio del Corso di Studio e dal Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca. Lo studente e' eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a ciascun Corso di Studio e di Dottorato di Ricerca, con mandato di durata biennale rinnovabile per una sola volta. La partecipazione alle attivita' della Commissione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
Art. 43. Strutture di raccordo o Scuole
1. Piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, possono proporre l'istituzione di una struttura di raccordo detta "Scuola", esclusivamente con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni. Al di fuori di tali funzioni tutte le altre attivita' formative e didattiche sono di pertinenza dei Dipartimenti raggruppati in Scuola. 2. Il numero complessivo delle Scuole che possono essere istituite deve essere proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, e comunque non superiore a quattro, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'Ateneo stesso. 3. La proposta di istituzione di una Scuola, deliberata dai Consigli dei Dipartimenti interessati, e' presentata al Rettore che la sottopone al parere obbligatorio del Senato Accademico e alla deliberazione finale del Consiglio di Amministrazione. In caso di approvazione della proposta da parte di tali organi, il Rettore istituisce con decreto la Scuola. 4. Organo deliberante della Scuola e' il Consiglio. Esso e' composto: a) dai Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola; b) da un numero di professori e ricercatori per ciascun Dipartimento non superiori al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento e scelti tra i coordinatori dei Corsi di Studio e dei Dottorati di ricerca; c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15%, arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del Consiglio. I rappresentanti degli studenti devono essere eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca attivati nei Dipartimenti che fanno parte della Scuola. Il loro mandato ha durata biennale ed e' rinnovabile per una volta sola. Il Regolamento della Scuola disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio, in maniera tale che possa risultare eletto un rappresentante per ogni Dipartimento. 5. La partecipazione al Consiglio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 6. All'atto dell'insediamento, il Consiglio elegge un Presidente e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Possono assumere la carica di Presidente del Consiglio della Scuola solo professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno afferenti alla stessa Scuola, con l'esclusione dei Direttori di Dipartimento. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta. 7. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio; cura, in raccordo con i Direttori dei Dipartimenti interessati, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio; esercita la vigilanza sullo svolgimento dei servizi comuni affidati alla gestione della Scuola.
Art. 44. Consiglio di Corso di Studio
1. Spetta al Consiglio del Corso di Studio: a) organizzare e coordinare le attivita' di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al Corso di Studio; b) ove previsti, esaminare e approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico; c) esaminare e approvare le domande di tesi previste per il conseguimento del titolo accademico; d) sperimentare nuove modalita' didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge; e) presentare al Consiglio di Dipartimento la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento di Ateneo per la didattica; f) avanzare richieste e proposte per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici; g) presentare al Consiglio di Dipartimento le proposte relative alla programmazione e all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impiego dei docenti, alla individuazione di un'efficace offerta didattica; h) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche dell'ordinamento didattico del Corso di Studio, alla destinazione dei posti in organico di professore e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel Corso di Studio e in merito all'attribuzione degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti di insegnamento; i) deliberare il Regolamento del Consiglio di Corso di Studio, contenente la disciplina delle attivita' didattiche. 2. Il Consiglio del Corso di Studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai relativi regolamenti. 3. Il Consiglio di Corso di Studio e' costituito: a) dai professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti impartiti nel Corso, secondo quanto deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento; b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso di Studio, pari al 15 % arrotondato per eccesso al numero intero superiore del totale dei componenti del Consiglio. 4. I professori e ricercatori che ricoprono gli insegnamenti impartiti in piu' Corsi di Studio fanno parte dei Consigli di tutti i Corsi di Studio nei quali tali insegnamenti vengono svolti. 5. I professori a contratto titolari di insegnamento e i supplenti partecipano a pieno titolo ai Consigli dei Corsi di Studio per la durata del loro incarico, limitatamente alle competenze di cui alle lettere a), b), c), d), ed f), del c. 1 del presente articolo, e con l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Coordinatore del Consiglio stesso. 6. I rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli dei Corsi di Studio sono nominati con Decreto del Rettore. Durano in carica per un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.
Art. 45. Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio
1. Ciascun Consiglio di Corso di Studio elegge un Coordinatore al quale spetta: a) convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l'attivita' e provvedendo all'esecuzione delle relative delibere; b) adottare, in caso di necessita' e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Corso di Studio riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva; c) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attivita' del Corso di Studio; d) partecipare alla Giunta di Dipartimento; e) proporre al Direttore di Dipartimento i componenti la commissione per il conseguimento del titolo accademico e, su indicazione dei professori, i nominativi delle commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti. 2. Il Coordinatore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. Il Coordinatore e' eletto a maggioranza degli aventi diritto dei professori e dei ricercatori del Consiglio di Dipartimento che appartengono al Corso di Studio in esame. 4. Il Coordinatore e' nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
Art. 46. Scuole di specializzazione
1. L'Universita' puo' istituire Scuole di specializzazione che conferiscano la qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale. 2. Le Scuole di specializzazione sono organizzate in base all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo. 3. Ogni Scuola di specializzazione e' retta da un Consiglio ed e' diretta da un professore di prima fascia o, in caso di indisponibilita' motivata, da un professore di seconda fascia. Il Direttore della Scuola e' eletto dal Consiglio ed e' nominato con decreto rettorale. Il Direttore dura in carica un triennio. La composizione del Consiglio, di cui possono far parte rappresentanti degli specializzandi, e' definita dal Regolamento generale di Ateneo.
Art. 47. Scuola di Dottorato di Ricerca
La Scuola di Dottorato di Ricerca ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attivita' comuni dei Corsi di Dottorato di Ricerca quali sedi di formazione di terzo livello. Il funzionamento della Scuola e' disciplinato dal proprio regolamento.
Art. 48. Centri di servizio di Ateneo
Su proposta del Senato Accademico, possono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione Centri di servizio di Ateneo, finalizzati a fornire alle strutture didattiche e di ricerca prestazioni di particolare complessita' e di interesse generale. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate nel Regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili.
Art. 49. Azienda agraria
L'Azienda agraria dell'Universita' e' struttura per la sperimentazione agraria e aziendale in connessione con le attivita' istituzionali didattiche e di ricerca dei Dipartimenti di Agraria.
Art. 50. Commissioni di area e Commissione scientifica d'Ateneo
1. Per ciascuna area scientifico-disciplinare, di cui all'art.18 c. 1 del presente Statuto, e' costituita una commissione di area, formata dai rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al Senato Accademico per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti dell'attivita' di ricerca. 2. Il Senato Accademico istituisce la Commissione Scientifica di Ateneo, composta da quattro professori e ricercatori, rappresentativi delle quattro aree scientifico-disciplinari di cui al c. 1. 3. La Commissione Scientifica di Ateneo: a) svolge compiti istruttori e consultivi nei confronti del Senato Accademico in materia di produzione scientifica e di promozione del merito; b) fissa i criteri per la ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di finanziamenti e tra le aree scientifico-disciplinari; c) propone, con cadenza annuale, un'apposita relazione sull'attivita' scientifica di Ateneo sulla base di riferimenti forniti dai Dipartimenti, da sottoporre all'esame del Senato Accademico e fornendo le informazioni in merito al Nucleo di Valutazione. 4. La delimitazione delle aree scientifico-disciplinari, la composizione e il funzionamento delle commissioni di area sono disciplinate dal Regolamento d'Ateneo per l'attivita' di ricerca.
Art. 51. Sistema Bibliotecario d'Ateneo
1. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie e di documentazione dell'Universita' e delle risorse destinate al loro funzionamento, volte all'erogazione di servizi, di integrazione e di supporto per la didattica e per la ricerca. 2. Il sistema ha lo scopo di assicurare: a) la migliore fruizione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto; b) il trattamento, l'accesso e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'accesso alle risorse informative on line. 3. Il Sistema Bibliotecario d'Ateneo e' disciplinato da apposito regolamento.
Titolo V Organizzazione e gestione amministrativa, contabile e finanziaria Art. 52. Regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili
1. Nel rispetto delle competenze dell'organo di cui all'art. 27 del presente Statuto, il Regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Universita' e delle singole strutture, nonche' le relative responsabilita', in modo da garantire criteri di efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse e il rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei documenti di pianificazione e programmazione generale d'Ateneo. In conformita' alle leggi vigenti, indica i principi generali per l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici dell'amministrazione universitaria. Disciplina, altresi', le forme di controllo interno in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa. 2. Esso determina i limiti e le modalita' di esercizio dell'autonomia contrattuale dei Dipartimenti per quanto non gia' definito nel presente Statuto. 3. Definisce inoltre le modalita' di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti. 4. Il regolamento e' emanato dal Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Senato Accademico e i Consigli dei Dipartimenti.
Art. 53. Bilanci
L'Universita' adotta il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato degli enti controllati e i relativi conti consuntivi previsti dalla normativa vigente, curando la loro redazione secondo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili. I predetti bilanci sono redatti in conformita' con i principi sulla programmazione di cui all'art. 3 del presente Statuto.
Art. 54. Strutture di spesa
Le strutture di spesa dell'Universita' sono i Dipartimenti e l'Amministrazione Centrale. Esse godono di autonomia di spesa nell'ambito dei fondi loro assegnati. Al loro interno possono essere individuati centri di costo al solo fine della diretta imputazione di spesa.
Art. 55. Criteri per la ripartizione della risorse
Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di Amministrazione tra i Dipartimenti e l'Amministrazione Centrale sulla base di criteri indicati dal Senato Accademico, in coerenza con il piano pluriennale di sviluppo ed i piani annuali delle attivita'. I criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici.
Titolo VI Norme generali comuni Art. 56. Elezioni
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dal presente Statuto e ad eccezione dei ballottaggi, le votazioni per le designazioni elettive sono valide se vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. 2. La non avvenuta designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero di votanti o di eletti previsti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi, sempre che questi risultino costituiti per almeno la meta' dei loro componenti. 3. Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto, nonche' i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata della carica. 4. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il mandato del subentrante decorre dall'atto della nomina e dura per il periodo previsto dallo Statuto fino alla conclusione del mandato interrotto. Tutti i mandati, anche parziali, rilevano ai fini della durata temporale massima delle cariche. 5. Ai sensi dell'art. 2 c. 10 della l. n. 240/2010, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di Rettore, componente del Senato Accademico e componente del Consiglio di Amministrazione, sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 57. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni
1. Le adunanze degli organi sono valide se: a) tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante comunicazione scritta personale ovvero mediante pubblicazione della convocazione sull'apposito sito istituzionale e avviso personale attraverso la posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza per i quali e' sufficiente la convocazione con 48 ore di preavviso; b) siano presenti almeno la meta' piu' uno degli aventi titolo. 2. In casi particolari, e' possibile che le adunanze si svolgano per via telematica. 3. Nel computo della determinazione del numero legale di cui al c. 1, lettera b), si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, nonche' dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria. 4. L'ordine del giorno e' stabilito dal Presidente e deve indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quinto dei membri del collegio. 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. 6. Nessuno puo' essere presente al momento del voto su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 58. Verbalizzazione
1. I verbali delle adunanze degli organi devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta. 2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della Segreteria dell'organo. 3. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Vengono rispettate le norme vigenti sul diritto di accesso.
Art. 59. Inizio anno accademico
L'anno accademico dell'Universita' ha inizio il 1° ottobre.
Art. 60. Diritto all'informazione e trasparenza
1. E' garantita la pubblicita' e trasparenza, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, per tutte le attivita' dell'Universita', nel rispetto della legge. 2. L'Universita' assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, nel rispetto delle leggi vigenti e del Codice Etico. 3. I documenti amministrativi e, in particolare, i bilanci e i documenti finanziari devono essere redatti in modo da garantire un'informazione chiara e completa.
Art. 61. Funzioni disciplinari
La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio, di specializzazione, di Dottorato e Master attivati nell'Universita', viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto nel Regolamento generale di Ateneo. La commissione e' presieduta dal Rettore e ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio degli Studenti.
Art. 62. Sanzioni per la violazione del Codice Etico
1. Ai sensi di quanto prescritto all'art. 2, c. 2, lettera m) della l. n. 240/2010, le sanzioni da irrogare in caso di violazioni del Codice Etico, in ordine di gravita', sono: a) richiamo verbale riservato (che esegue il Rettore); b) ammonizione scritta; c) ammonizione scritta riportata sullo stato di carriera. Le sanzioni possono essere accompagnate da: destituzione da incarichi di rappresentanza negli organi d'Ateneo; esclusione, per i professori e ricercatori, dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati. 2. Tranne quella indicata al c. 1, lettera a), tutte le sanzioni applicate possono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo, senza indicazione dei nomi delle altre persone coinvolte non responsabili di violazioni.
Art. 63. Incompatibilita'
1. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi dell'art. 6, c. 9, della l. n. 240/2010. 2. L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il regime di impegno tempo pieno, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 9 e 10, della l. n. 240/2010. 3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo. 4. Ai sensi dell'art. 6, c. 12, della l. n. 240/2010, la condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. 5. Professori e ricercatori possono svolgere attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza. 6. Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera s), della l. n. 240/2010, e' fatto divieto per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione: a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte; b) di essere componente di altri organi dell'Universita', salvo che del Consiglio di Dipartimento; c) di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di fare parte del Direttivo delle Scuole di specializzazione; d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche; e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della ricerca e dell'ANVUR. 7. E' prevista la decadenza per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto indicato dal Regolamento interno di tali organi.
Titolo VII Norme transitorie e finali Art. 64. Rettore
Il mandato del Rettore in carica perdura ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, c. 9, della l. n. 240/2010. Il Rettore ha i doveri ed esercita i poteri attribuitigli dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 65. Direttore Amministrativo
Fermi restando i limiti di legge in materia di "prorogatio", il Direttore Amministrativo svolge le funzioni che gli competono sino alla nomina del Direttore Generale.
Art. 66. Facolta' e Dipartimenti
1. In prima applicazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, ai sensi dell'art. 2, c. 8, della l. n. 240/2010, il Rettore fa formale richiesta ai professori e ricercatori dell'Ateneo di presentare le proposte per la costituzione dei nuovi Dipartimenti secondo quanto indicato nell'art. 37, c. 3, del presente Statuto. 2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle proposte di cui al c. 1, l'attuale Senato Accademico delibera sull'istituzione dei nuovi Dipartimenti. 3. In prima applicazione, il Rettore emana il decreto che indice contemporaneamente le prime elezioni degli organi dei Dipartimenti e avvia le procedure per la costituzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 4. Le Facolta' e i Dipartimenti esistenti, con i relativi organi, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla costituzione degli organi dei nuovi Dipartimenti. 5. Entro 30 giorni i nuovi Dipartimenti devono provvedere alla costituzione dei Consigli di Corso di Studio.
Art. 67. Commissione paritetica docenti-studenti
Ciascun Dipartimento, o Scuola, istituisce la Commissione paritetica docenti-studenti entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del Dipartimento o Scuola.
Art. 68. Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale
1. Il Senato Accademico e' costituito entro 30 giorni dalla elezione degli organi dei Dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione e' istituito entro 60 giorni dalla costituzione del Senato Accademico. 2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione preesistenti restano in carica fino alla costituzione dei corrispondenti nuovi organi. 3. Entro 30 giorni dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore avvia le procedure per l'assunzione del Direttore Generale.
Art. 69. Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Collegio di Disciplina
1. Entro 30 giorni dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle procedure previste dal presente Statuto, devono essere costituiti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione e il Collegio di Disciplina. 2. Gli attuali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione, del Collegio di Disciplina e del Consiglio degli Studenti restano in carica sino alla costituzione dei corrispondenti nuovi organi accademici.
Art. 70. Componente studentesca
Contestualmente all'elezione dei Dipartimenti, il Rettore indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti presso tutti gli organi d'Ateneo in cui esse sono previste.
Art. 71. Termini per l'adozione dei Regolamenti
1. Il Regolamento generale d'Ateneo ed il Regolamento che fissa i criteri e le procedure per il reclutamento dei professori e ricercatori devono essere approvati dal nuovo Senato Accademico entro 90 giorni dalla costituzione. 2. Il Regolamento dell'Ateneo per l'attivita' didattica e il Regolamento dell'Ateneo per l'attivita' di ricerca devono essere approvati dal Senato Accademico entro 120 giorni dalla sua costituzione, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Il Regolamento di Ateneo per le attivita' amministrative, finanziarie e contabili deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 180 giorni dalla sua costituzione. 3. Ogni altro Regolamento d'Ateneo previsto dalle leggi vigenti e dal presente Statuto deve essere approvato entro un anno dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione 4. Il Regolamento interno di ciascun Dipartimento e di ciascuna Scuola, deve essere approvato entro 90 giorni dalla costituzione del Dipartimento e della Scuola. 5. In caso di mancata approvazione dei Regolamenti interni, di cui al c. 4 nei tempi previsti, il Rettore istituisce una Commissione d'Ateneo composta da tre docenti che elabora, nei 30 giorni successivi alla sua costituzione, il testo del Regolamento mancante. 6. Le delibere relative al Regolamento generale d'Ateneo e al Regolamento per l'attivita' didattica sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di tutti gli organi interessati.
Art. 72. Norme transitorie generali
1. Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Dalla data indicata al c. 1 sono abrogati il precedente Statuto e le norme dei regolamenti in contrasto con le disposizioni della l. n. 240/2010 e del presente Statuto. 3. Nel rispetto delle procedure e competenze amministrative definite nel presente Statuto, i decreti rettorali di costituzione dei nuovi Dipartimenti e Scuole contengono anche disposizioni relative al trasferimento degli immobili e all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario delle Facolta' ai nuovi Dipartimenti e Scuole. Le operazioni che portano a tali disposizioni dovranno essere sempre ispirate al principio di leale cooperazione fra tutti i soggetti interessati. Eventuali ulteriori ripartizioni di funzioni saranno determinate con provvedimenti successivi nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.
Art. 73. Modificazione dello Statuto
1. Le proposte di modificazione del presente Statuto possono essere presentate dal Rettore, da almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, da un Consiglio di Dipartimento e dal Consiglio degli Studenti. 2. Le modifiche di Statuto sono deliberate dal Senato Accademico a maggioranza dei due terzi, sentito il Consiglio degli Studenti e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
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