Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MACERATA
DECRETO RETTORALE 29 marzo 2012
Emanazione dello Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;
Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 1148 del 20 settembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2005) e modificato con D.R. n. 268 del 14 aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 2008), D.R. n. 712 del 14 maggio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009) e D.R. n. 1138 del 12 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2010);
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2 comma 5, che disciplina il procedimento di predisposizione e di adozione del nuovo Statuto di autonomia, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge;
Visto il D.R. n. 133 dell'8 marzo 2011, con il quale, in applicazione della normativa sopra citata, e' stata nominata la Commissione per la revisione dello Statuto;
Preso atto dei lavori della Commissione e delle sedute della stessa dei giorni 16 marzo, 23 marzo, 6 aprile, 13 aprile, 19-21 aprile, 4 maggio, 10-11 maggio, 17-18 maggio, 25 maggio, 31 maggio, 1 giugno, 14-15 giugno, 21-22 giugno, 28-30 giugno, 5-6 luglio e 12 luglio 2011;
Tenuto conto delle audizioni delle diverse categorie componenti la comunita' universitaria, effettuate dalla Commissione nei giorni 5 aprile e 12 aprile 2011, per l'acquisizione di istanze e valutazioni utili ai fini della predisposizione del testo statutario;
Considerata l'adunanza congiunta del 20 luglio 2011 del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e della Commissione per la revisione dello Statuto, nel corso della quale e' stata illustrata agli organi di governo la bozza del nuovo Statuto elaborata dalla Commissione, ricevendo inoltre le osservazioni e le proposte formulate dai componenti degli stessi organi di governo;
Visto il verbale della seduta della Commissione del 14 settembre 2011, nel corso della quale, al termine dei lavori di revisione e all'esito dell'esame dei diversi emendamenti pervenuti, e' stato definitivamente elaborato lo schema del nuovo Statuto di autonomia;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 settembre 2011, con la quale si esprime parere favorevole al testo del nuovo Statuto;
Vista la delibera del Senato accademico nella seduta del 27 settembre 2011, con la quale e' stato adottato il testo definitivo del nuovo Statuto;
Vista la nota rettorale n. 7023 del 10 ottobre 2011 con la quale e' stato inviato il testo dello Statuto di autonomia di questa Universita', per il prescritto controllo ministeriale;
Vista la nota del MIUR prot. n. 568 del 2 febbraio 2012 con la quale vengono riportate le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo trasmesso;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione e l'adozione del testo da parte del Senato Accademico nelle sedute del 28 febbraio 2012;
Vista la nota n. 1851 del 7 marzo 2012, con la quale si invia al Ministero il testo dello Statuto di autonomia a seguito dei rilievi formulati dallo stesso;
Vista la nota ministeriale del 26 marzo 2012 prot. n. 1606, con la quale il Ministero prende atto delle modifiche apportate ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1

E' emanato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il testo dello «Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi di Macerata» allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.







 
Art. 2

Lo Statuto allegato al presente decreto, entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Macerata, 29 marzo 2012

Il rettore: Lacche'
 
Allegato

STATUTO
Titolo I
Norme generali
Capo I
Principi fondamentali
Art. 1
Principi e fini di riferimento

1. L'Universita' degli studi di Macerata e' un'istituzione pubblica che riconosce l'istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo sviluppo di una societa' fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell'intera comunita'.
2. L'Universita' ha per fini primari la promozione e l'organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai piu' elevati livelli intellettuali, delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l'istruzione e l'alta formazione universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente.
3. L'Universita' assume, come preminenti valori e principi di riferimento, il pieno ed effettivo rispetto dei diritti fondamentali sanciti nella Costituzione italiana e nelle carte, dichiarazioni e convenzioni europee e internazionali. L'Universita' promuove il libero svolgimento delle attivita' di studio, insegnamento e ricerca; la piu' ampia collaborazione con le altre universita', con le istituzioni di alta cultura e con le accademie italiane e straniere; l'apertura alla comunita' scientifica nazionale e internazionale; la stabile cooperazione con le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali; il necessario collegamento con le istanze e i bisogni del suo territorio; il fruttuoso rapporto di cooperazione con le imprese, con il mondo del lavoro e delle professioni, con le associazioni di volontariato e le organizzazioni senza fini di lucro.
4. L'Universita' e' indipendente da ogni orientamento ideologico, politico o religioso; opera in conformita' ai principi costituzionali e alle disposizioni giuridicamente vincolanti; garantisce la liberta' di studio, insegnamento e ricerca; adotta i principi della Carta europea dei ricercatori e promuove il merito sulla base dei piu' elevati standard nazionali e internazionali; favorisce la dimensione internazionale delle attivita' di ricerca e formazione; riconosce il valore della mobilita' come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale; adotta i principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, assicurandone la conservazione nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale; promuove le pari opportunita' delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria, nello svolgimento delle attivita' di insegnamento e ricerca, nel reclutamento e nella carriera del personale.

Art. 2
Autonomia dell'Universita'

1. In attuazione del principio di autonomia universitaria garantito dall'articolo 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Universita' definisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti.
2. L'Universita' e' dotata di autonomia didattica, scientifica, normativa, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile; agisce con piena capacita' di diritto pubblico e privato senza scopo di lucro.
3. L'Universita' ha sede a Macerata. Si avvale di sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi regolamenti e da apposite convenzioni.

Art. 3
Autonomia delle strutture scientifiche e didattiche

1. L'Universita' assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di ricerca, anche provvedendo alla tutela e alla diffusione dei relativi risultati, attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' scientifiche.
2. L'Universita' assicura l'istruzione e la formazione culturale e professionale degli studenti attraverso le strutture predisposte per l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' didattiche.
3. L'Universita' garantisce l'autonomo svolgimento dei compiti assegnati a tali strutture nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4
Autonomia delle strutture amministrative e di servizio

1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali l'Universita' si avvale di apposite strutture amministrative e di servizio con compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti, in conformita' al principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi di governo, dai compiti di gestione. Rientra tra le competenze esclusive delle strutture amministrative e di servizio la gestione delle attivita' amministrative mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo correlati alla responsabilita' per il raggiungimento dei risultati.
2. L'Universita' valorizza la professionalita' del personale tecnico-amministrativo, ne promuove la crescita professionale e ne assicura, anche mediante la predisposizione di appositi piani e programmi, l'aggiornamento e la qualificazione.
3. L'Universita' favorisce le attivita' svolte dal personale a scopo culturale, ricreativo e sociale, anche attraverso la predisposizione di strutture idonee.

Art. 5
Federazione di Atenei e accordi di programma

1. L'Universita' puo' realizzare processi di integrazione federativa con le universita' delle Marche ovvero con altri atenei italiani, attivando forme di collaborazione in settori strategici di interesse comune.
2. L'Universita', mediante accordi di programma con altri atenei e al fine di favorire il livello di integrazione, puo' promuovere strutture inter-ateneo, sulla base di motivate proposte didattiche, scientifiche e gestionali.

Art. 6
Partecipazione e diritti degli studenti

1. L'Universita' assicura e promuove la partecipazione attiva degli studenti; organizza i propri servizi in modo da rendere accessibile, effettivo e proficuo il diritto allo studio universitario e concorre ad assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai gradi piu' alti degli studi; soddisfa le esigenze dell'orientamento degli studenti e ne favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. L'Universita' riconosce e favorisce le attivita' culturali, formative, sportive e di tempo libero degli studenti mediante l'istituzione di appositi servizi e strutture, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, o avvalendosi di associazioni e cooperative studentesche; agevola le attivita' autogestite dagli studenti.
3. L'Universita' garantisce e tutela il diritto degli studenti diversamente abili a partecipare a tutte le attivita' dell'Ateneo e a fruire pienamente dei relativi servizi.

Art. 7
Modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali

1. L'Universita' adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale e concorre alla determinazione e all'attuazione dei programmi, nazionali e regionali, generali e settoriali, in materia di universita' e ricerca.
2. L'Universita' informa le proprie attivita' al principio della trasparenza e della pubblicita'; assicura la piena conoscenza, anche in via telematica, degli atti normativi da essa adottati.
3. L'Universita', nel rispetto della liberta' e dell'autonomia delle attivita' di studio, insegnamento e ricerca, garantisce a tutte le componenti la partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo secondo le modalita' stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
4. L'Universita' puo' stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attivita' in collaborazione con altre universita', con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attivita' di comune interesse; puo' dare vita, partecipare o concorrere alle attivita' di centri universitari, consorzi, fondazioni, organismi associati, onlus e societa' di capitali, in Italia e all'estero; promuove collaborazioni nel campo della cultura, della didattica e della ricerca; puo' organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi o sperimentali, corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento professionale ed educazione continua e ricorrente, nonche' corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
5. L'Universita' conferisce tutti i titoli universitari previsti dalla legge; rilascia attestati relativi a corsi o altre attivita' di formazione, perfezionamento, aggiornamento, educazione continua e ricorrente, da essa organizzati o ai quali concorra ufficialmente.
6. L'Universita' fornisce le attrezzature e appresta le strutture di servizio necessarie per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, anche in collaborazione con altre amministrazioni ed enti pubblici o privati, ovvero anche partecipando a consorzi e a centri interuniversitari per lo svolgimento di attivita' di comune interesse.
7. L'Universita' garantisce l'accessibilita', la sicurezza e la cura dei luoghi di lavoro, studio, insegnamento e ricerca, anche mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche; rispetta l'equilibrio ambientale e concorre alla protezione dei beni storici e culturali di sua pertinenza.
8. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adotta un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.

Capo II
Fonti normative
Art. 8
Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto puo' essere proposta da almeno due dipartimenti, dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato accademico. Sulla proposta, sentito il Consiglio degli studenti e previo parere favorevole a maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione, delibera il Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9
Regolamenti

1. Nel rispetto dei limiti indicati nell'articolo 2 comma 1, l'attuazione dello Statuto e' rimessa, secondo le rispettive materie di competenza, ai seguenti regolamenti generali di Ateneo:
a) regolamento di organizzazione;
b) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) regolamento didattico.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina l'assetto organizzativo dell'Universita'. In particolare esso contiene l'elenco delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio dell'Ateneo e ne indica le modalita' di istituzione, disattivazione, organizzazione e funzionamento, nonche' di elezione dei loro organi.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilita', le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione, l'attivita' contrattuale e l'amministrazione del patrimonio dell'Ateneo.
4. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina i principi generali delle attivita' didattiche, degli ordinamenti dei corsi di studio per i quali l'Universita' rilascia titoli accademici e delle modalita' di svolgimento dei corsi di studio; contiene la disciplina regolamentare delle modalita' di esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale che contribuisce all'attivita' didattica, nonche' dei diritti e doveri degli studenti.
5. I regolamenti generali sono approvati e modificati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere reso a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge circa l'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. I regolamenti generali sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore, salvo che non sia stabilito un termine diverso, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo.
6. Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, i dipartimenti e le altre strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Universita' adottano il proprio regolamento per disciplinare il funzionamento dei loro organi e dei servizi di supporto. Tali regolamenti sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore, salvo che non sia stabilito un termine diverso, il giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo.
7. Gli altri regolamenti dell'Universita' in materia di didattica e ricerca sono approvati ed emanati nelle forme previste dal precedente comma 5.
8. I regolamenti in materia diversa da quella di cui al precedente comma 7 sono approvati e modificati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore, salvo che non sia stabilito un termine diverso, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

Art. 10
Codice etico

1. Il codice etico dell'Ateneo riconosce i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'Ateneo, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme in esso contenute sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale.
2. Il codice etico e' approvato e modificato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, sulle violazioni del codice etico decide il Senato accademico, su proposta del Rettore.
4. L'accertamento di violazioni del codice etico determina, secondo principi di gradualita' e proporzionalita', l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
a) richiamo formale;
b) richiamo formale con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato e segnalazione alla comunita' universitaria;
c) esclusione dalla ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo per un periodo fino a un massimo di tre anni;
d) esclusione dall'elettorato passivo delle cariche accademiche o dalle cariche ricoperte su nomina del Rettore fino a un massimo di tre anni.
4. Nel rispetto del principio del contradditorio, il codice etico definisce la procedura di cui al comma 3, i criteri per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 4 e i rapporti tra violazioni del codice etico e procedimento disciplinare.

Titolo II
Organi dell'Universita'
Capo I
Organi di governo
Art. 11
Definizione

1. Gli organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 12
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo ed esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. E' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, ne predispone l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle rispettive delibere;
b) propone, anche tenuto conto delle indicazioni e dei pareri del Senato accademico, il documento di programmazione triennale di Ateneo per l'approvazione del Consiglio di amministrazione;
c) predispone la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo e la presenta per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
d) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, l'attribuzione, il rinnovo e la revoca dell'incarico di Direttore generale;
e) esercita il potere di iniziativa e di proposta nei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ricercatori, secondo le modalita' previste dalla legge, e irroga nei confronti degli stessi i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
f) esercita la vigilanza su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo al fine di garantire l'autonomia della ricerca e della didattica, l'efficiente ed equilibrato funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Universita', la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ateneo;
g) in caso di necessita' e urgenza puo' adottare i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, dandone specifica motivazione e sottoponendoli alla ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;
h) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
i) emana lo Statuto, i regolamenti, nonche' le loro modificazioni o integrazioni, e ne cura l'inserimento nell'albo degli atti normativi d'Ateneo;
l) indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze negli organi accademici almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni;
m) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria e internazionale, nonche' i contratti e le convenzioni in materia di didattica, ricerca e cultura;
n) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dall'ordinamento universitario e dai regolamenti dell'Ateneo, nonche' ogni funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
3. Il Rettore designa un Prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari, che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
4. Il Rettore si avvale di delegati scelti fra i professori e i ricercatori. Essi sono nominati con decreto rettorale nel quale sono specificati i compiti e i settori di competenza e rispondono al Rettore relativamente ai compiti loro attribuiti. I delegati, su convocazione del Rettore, si riuniscono periodicamente per elaborare, programmare e verificare le attivita' oggetto di delega.
5. Il Rettore e' eletto fra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane. Dura in carica sei anni e non puo' essere rieletto consecutivamente per un secondo mandato.
6. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
a) ai professori di ruolo;
b) ai ricercatori;
c) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli studenti;
d) al personale tecnico-amministrativo, i cui voti saranno computati nella misura del 33% di quelli espressi per ciascun candidato.
7. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario piu' anziano in ruolo, non piu' di sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, con un preavviso di almeno quaranta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni.
8. Il Rettore nelle prime due votazioni e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita', si procede a nuove e immediate votazioni sino all'elezione.
9. Il candidato che ottiene la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano. E' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed entra in carica all'inizio del successivo anno accademico.
10. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore, il decano convoca le elezioni non oltre trenta giorni dalla cessazione stessa e con un preavviso di almeno quaranta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni. Il Rettore eletto entra in carica appena nominato dal Ministro; il periodo del suo mandato e' computato a partire dall'inizio dell'anno accademico in corso.

Art. 13
Senato accademico

1. Il Senato accademico e' l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca. Contribuisce a elaborare le strategie di governo dell'Ateneo, garantendone l'equilibrato sviluppo.
2. In particolare, sono attribuite al Senato accademico le seguenti funzioni:
a) elabora, anche sulla base delle proposte dei dipartimenti, un piano triennale per lo sviluppo della ricerca;
b) svolge le funzioni di cui al successivo articolo 14 ai fini della designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione;
c) propone al Consiglio di amministrazione, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, l'attribuzione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato, sulla base delle proposte deliberate dai consigli di dipartimento e del parere del Nucleo di valutazione;
d) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti;
e) formula proposte e pareri obbligatori in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche;
f) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Ateneo;
g) approva, previo parere del Consiglio di amministrazione, il regolamento di organizzazione di Ateneo;
h) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti, in materia di didattica e di ricerca, nonche' il codice etico;
i) trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato del Rettore puo' proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore;
l) determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, con particolare riguardo al riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero;
m) decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del codice etico che non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;
n) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
3. Il Senato accademico e' composto da diciannove membri, cosi' individuati:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) sei direttori di dipartimento, eletti da tutti i professori e ricercatori dell'Ateneo. Qualora il numero dei direttori di dipartimento sia pari o superiore a quattro, ma inferiore a sei, aumenta corrispondentemente il numero dei rappresentanti dei docenti di prima fascia di cui alla successiva lettera c);
c) sei docenti, in ragione di due professori di prima fascia, due di seconda fascia e due ricercatori, eletti dalle rispettive categorie in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni area scientifico-disciplinare dell'Ateneo;
d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) tre rappresentanti eletti tra gli studenti e i dottorandi.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
5. I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 3 sono eletti secondo le norme stabilite dal regolamento di organizzazione. Il Senato accademico dura in carica tre anni, a eccezione della componente degli studenti, che resta in carica due anni. Il mandato e' rinnovabile consecutivamente una sola volta.
6. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi. Il Senato deve essere comunque convocato entro venti giorni qualora almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta, specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 14
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo titolare delle funzioni di indirizzo strategico e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed equilibrio finanziario.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) approva, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, la programmazione finanziaria, annuale e triennale e del personale, vigilando sulla relativa sostenibilita';
b) delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e scientifiche, formulate dal Senato accademico;
c) delibera, previo parere favorevole del Senato accademico, sulle proposte di federazione e sugli accordi di programma di cui all'articolo 5;
d) adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' in conformita' alla procedura prevista dalla normativa vigente, nonche' ogni altro regolamento non riservato dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Senato accademico;
e) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
f) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale, nonche' il conto consuntivo;
g) conferisce, rinnova e revoca l'incarico di Direttore generale;
h) delibera, senza i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi, sui procedimenti disciplinari avviati dal Rettore, in conformita' al parere espresso dal Collegio di disciplina;
i) approva le proposte di chiamata deliberate dai dipartimenti, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa in materia;
l) determina, sentito il Senato accademico, i criteri generali circa l'organizzazione del personale tecnico-amministrativo e la relativa assegnazione alle singole strutture;
m) predispone il programma di sviluppo edilizio dell'Ateneo e ne approva le modalita' di attuazione;
n) autorizza il Direttore generale, con apposita delibera, a contrarre mutui e prestiti;
o) approva i contratti e le convenzioni che comportino oneri o entrate per l'Ateneo, fatte salve le attribuzioni dei dipartimenti e delle altre strutture dotate di autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget assegnato;
p) delibera in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;
q) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;
r) determina i criteri generali circa gli incarichi attinenti alle funzioni di responsabile degli uffici e delle strutture;
s) esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, cosi' individuati:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) quattro membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti dal Senato accademico in modo da garantire sia comprovate competenze in campo gestionale, amministrativo e tecnico, sia esperienze professionali di alto livello con una adeguata qualificazione scientifica e culturale;
c) due membri, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata del mandato, scelti dal Rettore, sentito il Senato accademico, tra personalita' italiane o straniere con profili particolarmente rilevanti di ordine istituzionale, gestionale, scientifico e culturale;
d) due rappresentanti eletti tra gli studenti e i dottorandi.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
5. La composizione del Consiglio di amministrazione rispetta il principio costituzionale della pari opportunita' tra uomini e donne.
6. L'individuazione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 3 ha luogo secondo la seguente procedura:
a) emanazione da parte del Rettore, sentito il Senato accademico, di un avviso pubblico, rivolto al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, contenente l'invito a dichiarare entro i successivi trenta giorni la disponibilita' ad assumere la carica. Ogni candidatura deve essere corredata da un adeguato curriculum vitae e da ogni altro documento o titolo, atto a comprovare i requisiti richiesti;
b) nomina da parte del Rettore, sentito il Senato accademico, di una commissione incaricata di proporre una lista di candidati in numero almeno doppio rispetto ai posti disponibili, a tal fine valutando le competenze di cui al comma 3 lettera b). La suddetta commissione e' composta da cinque membri, tra i quali un docente di ruolo, un ricercatore, un dipendente del ruolo tecnico-amministrativo e due esterni, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione o della gestione di strutture organizzative. La commissione designa al proprio interno il presidente;
c) trasmissione al Senato accademico della lista delle candidature scelte in modo da valorizzare le competenze del personale dell'Ateneo in tutte le sue componenti. Il Senato, nel rispetto di un'adeguata composizione dell'organo, designa i componenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto e provvede alle eventuali surroghe sempre nell'ambito della medesima lista.
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, a eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato e' biennale. La carica puo' essere rinnovata consecutivamente una sola volta.
8. Il Consiglio e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi. Esso deve essere comunque convocato entro venti giorni qualora almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta, specificando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Capo II
Organi di consultazione, garanzia, valutazione e controllo
Art. 15
Definizione

1. Il Consiglio degli studenti e' organo di consultazione dell'Ateneo.
2. Gli organi di garanzia, valutazione e controllo istituiti nell'Ateneo sono:
a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
b) il Collegio di disciplina;
c) il Collegio dei revisori dei conti;
d) il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 16
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Ateneo.
2. Il Consiglio degli studenti e' costituito con decreto rettorale ed e' composto dagli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nell'E.R.S.U. e da quindici studenti eletti a suffragio universale diretto, secondo modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione. Ciascun componente resta in carica sino al termine del suo mandato di origine.
3. Il Consiglio degli studenti elegge il presidente al proprio interno. Il presidente nelle prime due votazioni e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita', si considera eletto il candidato maggiore di eta'. Il presidente designa tra i componenti del Consiglio un vice- presidente, che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio elegge tra i propri componenti, a maggioranza semplice, un segretario.
4. Il Consiglio e' convocato dal presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
5. Il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori agli organi di governo sulle seguenti materie:
a) revisione dello Statuto;
b) regolamento didattico di Ateneo;
c) provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
d) coordinamento delle attivita' didattiche;
e) organizzazione dei servizi offerti;
f) misure attuative del diritto allo studio;
g) attivita' culturali, formative, sportive e del tempo libero.
6. Il Consiglio puo' esprimere, altresi', il proprio parere, non obbligatorio, su ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. A tal fine puo' invitare a partecipare, senza diritto di voto e secondo modalita' stabilite nel proprio regolamento, i rappresentanti degli studenti nei dipartimenti.
7. Il Consiglio degli studenti puo' chiedere, per importanti e motivate ragioni, il riesame delle deliberazioni intervenute nelle materie di cui al comma 5.
8. L'Ateneo garantisce al Consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti. Il Consiglio adotta il proprio regolamento di funzionamento, approvato dai competenti organi dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto.

Art. 17

Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di attuazione delle pari opportunita' e di tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione, in conformita' all'articolo 1 del presente Statuto.
2. La composizione del Comitato, la durata in carica dei suoi componenti, le modalita' per l'esercizio dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite dal regolamento di organizzazione.

Art. 18
Collegio di disciplina

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori e' affidato a un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori a tempo indeterminato confermati, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni.
2. I componenti del Collegio sono designati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, restano in carica per tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
In particolare, il Collegio agisce, nei procedimenti relativi ai professori ordinari, con l'intervento dei soli componenti appartenenti alla categoria dei professori ordinari; nei procedimenti relativi ai professori associati, con l'intervento dei soli componenti appartenenti alle categorie dei professori ordinari e dei professori associati; nei procedimenti relativi ai ricercatori, con l'intervento di tutti i suoi componenti.
4. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal Rettore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Uditi il Rettore o un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo e vincolante, trasmettendolo al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti.
5. Le fasi del procedimento disciplinare e le modalita' di funzionamento del Collegio sono disciplinate con apposito regolamento.

Art. 19
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di verificare il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo. Collabora con gli organi di governo nella funzione di indirizzo e controllo e puo' svolgere, su richiesta di questi, attivita' di consulenza in materia amministrativo-contabile.
2. Il Collegio e' composto da:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Almeno due componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati nella carica una sola volta. L'incarico di componente del Collegio non puo' essere conferito a dipendenti dell'Ateneo.
4. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono definiti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art. 20
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione ha la funzione di verificare, mediante esami comparativi dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse nelle attivita' di didattica, ricerca e sostegno al diritto allo studio.
In particolare, verifica: la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti; la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento conferiti in via diretta, ai sensi della normativa vigente in materia; il grado di raggiungimento degli obiettivi e i risultati conseguiti dalle strutture e dall'Ateneo nel suo complesso.
2. Sono attribuite al Nucleo, inoltre, in raccordo con le attivita' dell'ANVUR, le funzioni previste dalla normativa vigente e relative alle procedure di valutazione delle strutture e al controllo sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione dell'attivita' del personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'.
3. Il Nucleo e' nominato dal Rettore, sentito il Senato accademico. E' composto da cinque membri, incluso un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli studenti. I componenti, a eccezione del rappresentante degli studenti, devono essere in possesso di un'elevata qualificazione professionale e in prevalenza esterni all'Ateneo; il loro curriculum e' reso pubblico nel sito web istituzionale dell'Ateneo.
4. La carica di componente del Nucleo e' incompatibile con le cariche di direttore di dipartimento, presidente dei consigli dei corsi di studio e direttore della Scuola di dottorato.
5. I componenti del Nucleo, ad eccezione del rappresentante degli studenti, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I compiti e le modalita' di funzionamento del Nucleo sono definiti dal regolamento di organizzazione.
6. L'Ateneo assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Capo III
Organi di amministrazione e gestione
Art. 21
Principi generali dell'amministrazione

1. L'Ateneo conforma l'organizzazione e l'attivita' delle proprie strutture ai principi generali di buon andamento, efficienza ed efficacia, imparzialita' e semplificazione. Persegue i propri fini istituzionali ricercando l'ottimale utilizzo delle risorse, secondo principi di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa, fondata sulla programmazione e la valutazione dei risultati conseguiti. Opera in conformita' al principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, proprie degli organi di governo, dai compiti di gestione, propri della struttura amministrativa.
2. L'Ateneo garantisce la trasparenza, la pubblicita' e il diritto di accesso agli atti, anche attraverso l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione.

Art. 22
Direttore generale

1. Il Direttore generale e' l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, nonche' dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza pubblica.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali deliberati dal Consiglio di amministrazione e dagli altri organi di governo;
b) attribuisce gli incarichi ai responsabili degli uffici, ne coordina l'attivita' e sovrintende allo svolgimento dei compiti di gestione loro spettanti. Esercita, in caso di inerzia, rifiuto o ritardo il potere di sostituzione e avocazione, previo contraddittorio con l'interessato;
c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici amministrativi, in conformita' ai criteri generali definiti dal Consiglio di amministrazione, assegna il personale tecnico-amministrativo alle strutture e ne effettua la valutazione;
d) esercita i poteri di spesa e acquisizione delle entrate nell'ambito della propria competenza, sulla base di quanto previsto dagli atti generali di organizzazione e fatte salve le competenze attribuite ai responsabili degli uffici;
e) stipula i contratti e le convenzioni dell'Ateneo necessarie alla gestione;
f) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
3. Il Direttore generale presenta annualmente agli organi di governo una relazione sull'attivita' complessivamente svolta dalla struttura amministrativa.
4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di dirigenza pubblica, l'incarico di Direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, a persona con elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico e' disciplinato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, ha durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile.
5. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
6. Per gravi motivi l'incarico di Direttore generale puo' essere revocato, previe controdeduzioni del diretto interessato, con la medesima procedura indicata al comma 4, nel rispetto della normativa vigente.
7. Il Direttore generale designa, sentito il Rettore, un funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, definendone le competenze.

Art. 23
Responsabili di uffici e strutture

1. In conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, i responsabili degli uffici e delle strutture curano il complesso delle funzioni amministrative cui sono preposti sulla base degli atti generali di organizzazione.
2. In particolare, i soggetti di cui al comma 1:
a) attuano e gestiscono, per la parte di rispettiva competenza e secondo le disposizioni del Direttore generale, le deliberazioni e i provvedimenti degli organi di governo, nonche' degli altri organi previsti dal presente Statuto;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;
c) curano la gestione e l'attuazione degli obiettivi ad essi assegnati, adottano, per quanto di competenza, i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e acquisizione delle entrate;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali attribuite ai propri uffici;
f) partecipano al processo di valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito e delle disposizioni regolamentari adottate in materia dall'Ateneo;
g) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale o ad essi attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili, unitamente al Direttore generale che li coordina, dell'attivita' svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e dalle disposizioni di legge.

Art. 24
Uffici e personale tecnico-amministrativo

1. Le attivita' amministrative svolte dagli uffici e dalle strutture dell'Ateneo sono organizzate al fine di assicurare prioritariamente la migliore funzionalita' delle attivita' didattiche e di ricerca.
2. L'Ateneo, nel rispetto del principio delle pari opportunita' e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacita' e delle professionalita' di ciascun dipendente.
3. Per gli obiettivi indicati ai commi precedenti l'Ateneo:
a) predispone e aggiorna periodicamente, in conformita' alla disciplina vigente, gli organici del personale tecnico-amministrativo, suddivisi per singoli uffici e strutture e con indicazione delle relative categorie contrattuali;
b) assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale;
c) nel rispetto dello stato giuridico, adotta criteri di trasparenza nell'assegnazione degli incarichi di responsabilita' dei diversi settori nei quali si articola l'amministrazione universitaria, anche ai fini della corresponsione delle relative indennita'.
4. Il personale tecnico-amministrativo puo' ricevere dall'amministrazione incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessita' tecnica o amministrativa, o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilita', possono essere incentivati anche sotto il profilo economico, secondo criteri di equita' e trasparenza, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Titolo III
Strutture didattiche e scientifiche
Capo I
Dipartimenti
Art. 25
Dipartimenti

1. I dipartimenti costituiscono la struttura fondamentale in cui si articola l'Ateneo per svolgere i propri compiti nell'ambito della ricerca scientifica e della didattica. I dipartimenti, sulla base della programmazione adottata, sono responsabili dei risultati conseguiti secondo principi di efficacia, efficienza, trasparenza e buon andamento.
2. In coerenza con il principio di semplificazione, i dipartimenti non hanno strutture sovraordinate, comunque definite.
3. I dipartimenti sono dotati di autonomia regolamentare, amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Amministrazione o acquisite da terzi, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. I dipartimenti sono caratterizzati da un ambito di discipline omogenee, definito in riferimento a linee di ricerca, coerenti per finalita' o metodo, e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare. Ai dipartimenti competono funzioni relative:
a) allo svolgimento e al coordinamento delle attivita' di ricerca nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari che vi sono rappresentati;
b) alla promozione, razionalizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche di una o piu' classi di corsi di studio, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
c) all'organizzazione e gestione, anche in collaborazione con altri dipartimenti: dei corsi di dottorato di ricerca; dei corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, educazione continua e ricorrente; dei master di primo e secondo livello; dei corsi di specializzazione; di attivita' d'insegnamento e formazione a distanza.
5. In particolare i dipartimenti perseguono:
a) la promozione e lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della ricerca, attraverso la creazione di reti e forme di mobilita';
b) il riconoscimento del merito e della qualita' mediante forme di valutazione e incentivazione;
c) la collaborazione con soggetti esterni all'Ateneo, finalizzata all'innovazione culturale, scientifica e tecnologica, con attenzione anche allo sviluppo sociale ed economico del territorio;
d) il trasferimento dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni al mondo del lavoro, della produzione e dei servizi;
e) il sostegno allo sviluppo di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti, i dipartimenti dispongono di un'apposita dotazione finanziaria, stabilita annualmente nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Ateneo. I dipartimenti possono inoltre avvalersi di altre risorse, reperite attraverso contratti o convenzioni per attivita' di ricerca e consulenza, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art. 26
Costituzione dei Dipartimenti

1. La richiesta di costituzione di un dipartimento e' formulata sulla base di un organico progetto scientifico e didattico, sottoscritto da almeno trentacinque professori e ricercatori. Il progetto indica, in particolare:
a) gli ambiti disciplinari di prevalente interesse;
b) i corsi di studio;
c) le risorse necessarie;
d) i dipartimenti da cui provengono i proponenti;
e) i dipartimenti eventualmente assorbiti o disattivati;
f) la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo.
2. L'afferenza a un dipartimento e' libera. Di regola il docente mantiene la propria afferenza alla struttura per almeno un triennio. Successivamente, richieste di diversa afferenza sono approvate dagli organi competenti secondo le procedure stabilite nel regolamento di organizzazione.
3. Il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione la disattivazione di un dipartimento qualora il numero dei docenti afferenti scenda al di sotto del limite definito dallo Statuto e non venga ricostituito entro la fine dell'anno accademico successivo. In tal caso il Consiglio di amministrazione provvede a disciplinare la fase transitoria.

Art. 27
Organi del Dipartimento

Sono organi del dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Commissione paritetica docenti-studenti e il Consiglio di direzione, ove previsto dal regolamento della struttura.

Art. 28
Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il dipartimento. Convoca e presiede il Consiglio di dipartimento, predispone i relativi ordini del giorno, cura l'esecuzione delle deliberazioni, garantisce il buon andamento della struttura e si adopera per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Direttore del dipartimento e' eletto dal Consiglio, secondo modalita' previste dal regolamento di organizzazione, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento stesso, ovvero, nei limiti stabiliti dalla legge, tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento, ed e' nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
3. Il Direttore puo' designare un Vicedirettore, col compito di coadiuvarlo e sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Puo', altresi', delegare proprie funzioni su specifiche materie ad altri professori e ricercatori.
4. La carica di Direttore di dipartimento e' incompatibile con ogni altra carica accademica, ad eccezione di quella di componente del Senato accademico.

Art. 29
Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio del dipartimento e' composto:
a) dal Direttore;
b) dal Vicedirettore, ove designato;
c) dai professori e dai ricercatori;
d) dai ricercatori a tempo determinato;
e) da una rappresentanza degli studenti iscritti, in ragione di cinque rappresentanti nei dipartimenti con meno di duemila iscritti ai corsi di studio di loro gestione; di sette, quando questi siano compresi tra duemila e cinquemila; di nove negli altri casi;
f) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici;
g) da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca che partecipano ai corsi di dottorato coordinati dai docenti afferenti al dipartimento e dei titolari di contratti di ricerca di durata almeno annuale, che prestano la loro attivita' presso il dipartimento, eletta congiuntamente per ciascun anno accademico dagli stessi, in ragione di un rappresentante ogni cinque, fino a un massimo di tre.
2. Alle riunioni del Consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze sono determinate dal regolamento di organizzazione di Ateneo.

Art. 30
Competenze del consiglio

1. Sono di competenza del Consiglio del dipartimento, in coerenza con gli obiettivi e le strategie dell'Ateneo:
a) la promozione e lo sviluppo, anche d'intesa con altri dipartimenti, di progetti di ricerca e attivita' formative comuni;
b) la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio;
c) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attivita' didattiche, formative e culturali, nel rispetto della liberta' di cui all'articolo 1 del presente Statuto;
d) l'adozione dei regolamenti dei corsi di studio attivati;
e) il coordinamento dell'impegno didattico e dei compiti organizzativi e di servizio agli studenti;
f) la determinazione dei crediti relativi a ciascun insegnamento;
g) la proposta di programmazione annuale e pluriennale relativa alla ricerca e alla didattica, in coerenza con la programmazione di Ateneo e quella ministeriale;
h) la programmazione del budget economico e la relativa rendicontazione;
i) la proposta di attivazione della procedura di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;
l) la proposta di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;
m) la concessione del nulla osta a professori e ricercatori per lo svolgimento di attivita' didattiche e di ricerca presso altre sedi e l'autorizzazione a usufruire del congedo per motivi di studio;
n) la proposta di conferimento di laurea honoris causa;
o) ogni altra attribuzione conferitagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
2. Il Consiglio approva, su proposta del Direttore, la relazione annuale sulle attivita' di formazione e di ricerca, tenendo conto degli obiettivi prefissati e degli indicatori di autovalutazione definiti dall'Ateneo e dagli organismi esterni preposti alla valutazione.

Art. 31
Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti‑studenti, competente a svolgere il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' delle attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati conseguiti; a formulare pareri sull'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione e' composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del dipartimento e da un uguale numero di docenti, designati dal Consiglio stesso.

Art. 32
Consiglio di direzione

1. Il regolamento del dipartimento puo' prevedere un Consiglio di direzione, che dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio di direzione svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di dipartimento e coopera con il Direttore all'esecuzione delle delibere adottate.
3. Sono componenti del Consiglio il Direttore, che lo presiede, il Vicedirettore, ove designato, i responsabili delle sezioni e i presidenti dei consigli dei corsi di studio gestiti dal dipartimento.

Art. 33
Articolazione interna del Dipartimento

1. In ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico, i dipartimenti, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, possono articolarsi in sezioni, secondo principi di adeguata dimensione ed efficacia, in conformita' alle disposizioni del regolamento di organizzazione. Le sezioni non possono essere composte da meno di dodici docenti; eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Senato accademico sulla base di comprovate esigenze scientifiche e organizzative rappresentate dal dipartimento.
2. A ciascun dipartimento, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, e' associata una struttura amministrativa che ne supporta la gestione e le attivita'.
3. A ciascun dipartimento, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, sono assegnate una o piu' strutture bibliotecarie. Le strutture bibliotecarie possono essere organizzate anche in forma interdipartimentale.
4. Ciascun dipartimento dispone di spazi adeguati.

Art. 34
Dipartimenti e settori scientifico-disciplinari

1. Ciascun settore scientifico-disciplinare e' di regola attribuito a un solo dipartimento. Uno stesso settore puo' essere presente in piu' dipartimenti sulla base di un organico progetto scientifico e didattico.
2. Per i settori scientifico-disciplinari non presenti nell'atto costitutivo del dipartimento, ai fini della proposta di chiamata di professori e ricercatori e' richiesta la preventiva comunicazione a tutti i docenti dell'Ateneo afferenti al medesimo settore.

Art. 35
Ricerca interdipartimentale

1. I dipartimenti possono costituire centri interdipartimentali per lo svolgimento di attivita' di ricerca di rilevante impegno scientifico e finanziario, sulla base di progetti di durata pluriennale.
2. I centri interdipartimentali sono costituiti, su proposta dei dipartimenti interessati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. La struttura organizzativa e le relative norme di funzionamento sono stabilite dal regolamento di organizzazione di Ateneo.

Art. 36
Dipartimenti e classi dei corsi di studio

1. Ogni dipartimento deve gestire almeno un corso di studio.
2. Le classi dei corsi di studio sono composte dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi sono incardinati secondo le modalita' stabilite nel regolamento di organizzazione, cui spetta definire anche le modalita' di trasferimento tra classi.
3. L'attivita' didattica e' svolta dai docenti prioritariamente all'interno del corso di studio nel quale sono incardinati. Nel caso di afferenza ad altro dipartimento, il docente e' tenuto a svolgervi l'eventuale impegno didattico residuo.
4. Ciascun corso di studio e' retto da un Consiglio costituito dai docenti incardinati nella classe ad esso relativa e che vi prestano attivita' di docenza. Al Consiglio partecipano, alle condizioni stabilite dal regolamento didattico d'Ateneo, i titolari di supplenze e affidamenti e una rappresentanza degli studenti, eletta secondo le modalita' indicate dal regolamento di organizzazione. Il Consiglio dei corsi di studio e' presieduto da un docente di ruolo, eletto tra i professori incardinati.
5. I corsi di studio aventi percorsi formativi tra loro interrelati possono essere retti da un Consiglio unico, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.
6. I consigli dei corsi di studio hanno il compito primario di programmare, organizzare e gestire le attivita' didattiche. In particolare approvano i piani di studio, formano le commissioni per la verifica del profitto degli studenti nonche' per le prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Ateneo. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. I consigli svolgono le proprie funzioni sulla base del regolamento approvato dal dipartimento al cui interno sono attivati i relativi corsi di studio. Ai consigli spetta ogni altra attribuzione ad essi demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
7. I consigli dei corsi di studio formulano al Consiglio di dipartimento proposte in ordine ai piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo e con riguardo alle richieste di personale docente.

Art. 37
Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione
dei corsi di studio

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di studio e' formulata, nel rispetto della programmazione finanziaria annuale e triennale e degli indirizzi strategici di Ateneo, da uno o piu' dipartimenti, considerate le esigenze culturali e formative, le prospettive occupazionali, le competenze e le risorse disponibili o acquisibili.
2. L'istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sulla base di una relazione tecnica del Nucleo di valutazione.
3. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio devono essere comunicate al Ministero; nel caso di disattivazione, l'Ateneo assicura comunque agli studenti gia' iscritti la possibilita' di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
4. Ogni variazione delle strutture didattiche costituisce modifica del regolamento didattico di Ateneo.

Art. 38
Didattica interdipartimentale

1. Salvo diverso accordo tra i dipartimenti interessati, le classi dei corsi di studio gestite in collaborazione tra piu' dipartimenti sono collocate nell'ambito del dipartimento al quale afferisce il numero maggiore di docenti del corso.
2. La gestione dei corsi interdipartimentali e' disciplinata dal regolamento didattico di Ateneo, secondo principi di rappresentanza ed equa compartecipazione finanziaria.

Capo II
Altre strutture didattiche e scientifiche
Art. 39
Comitato scientifico di Ateneo

1. Il Comitato scientifico di Ateneo, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dagli organi di valutazione nazionali, esprime pareri e proposte, da trasmettere agli organi competenti, relativamente alle seguenti materie:
a) valutazione della ricerca e relativa sperimentazione;
b) organizzazione e diffusione della ricerca scientifica, con particolare riferimento ai programmi nazionali e internazionali;
c) ripartizione dei finanziamenti per la ricerca scientifica.
2. Il Comitato dura in carica tre anni; e' costituito con decreto rettorale ed e' composto secondo le modalita' stabilite nel regolamento di organizzazione.

Art. 40
Scuola di dottorato

1. I corsi di dottorato, istituiti per il perseguimento di finalita' istituzionali in materia di alta formazione, sono coordinati dalla Scuola di dottorato, in conformita' all'apposita normativa di Ateneo.
2. I corsi sono attivati con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta dei dipartimenti, previo parere del Senato accademico.

Art. 41
Scuole di specializzazione

1. Per il coordinamento dei corsi di specializzazione post lauream, attivati per l'acquisizione di specifiche competenze formative e professionali, possono essere istituite apposite scuole, disciplinate da propri regolamenti.
2. I corsi sono attivati con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta dei dipartimenti, previo parere del Senato accademico.

Art. 42
Scuola di studi superiori

1. Al fine di garantire percorsi formativi di eccellenza agli studenti particolarmente meritevoli l'Ateneo si avvale della Scuola di studi superiori "Giacomo Leopardi".
2. La Scuola promuove attivita' formative interdisciplinari in stretto collegamento con i dipartimenti.
3. La Scuola e' disciplinata da un proprio regolamento.

Art. 43
Cooperazione interuniversitaria e con soggetti esterni

1. Al fine di favorire una migliore utilizzazione delle risorse, su delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, possono essere istituiti, sulla base di apposite convenzioni, corsi di studio e strutture didattiche in collaborazione con altre universita' o istituzioni di formazione superiore, italiane e straniere.
2. Nel perseguimento delle medesime finalita', su delibera del Consiglio di amministrazione, l'Ateneo puo' organizzare corsi di studio anche in collaborazione con soggetti esterni, pubblici o privati. Spetta al Senato accademico la previa attestazione del livello universitario delle attivita' da svolgere e della loro conformita' alle finalita' istituzionali dell'Ateneo.

Art. 44
Centri interuniversitari di ricerca e consorzi

1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno e di notevole interesse che si esplichino su progetti di durata pluriennale e coinvolgano piu' universita', su deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, l'Ateneo puo' concorrere alla costituzione di centri interuniversitari di ricerca.
2. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le norme di funzionamento del centro. Partecipano all'attivita' del centro i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo appartenente alle universita' interessate.
3. Per le attivita' di comune interesse istituzionale possono essere stabilite forme di collaborazione tra l'Ateneo e altre universita' o enti pubblici e privati mediante la costituzione di consorzi o di altre forme associative previste dalla normativa vigente.

Titolo IV
Attivita' e strutture di servizio
Capo I
Servizi per la didattica e la ricerca
Art. 45
Sistema bibliotecario d'Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo ha il compito di coordinare, razionalizzare e promuovere le attivita' del settore bibliotecario nell'acquisizione, catalogazione e fruizione del patrimonio librario e documentale. Il Sistema e' coordinato e gestito da una apposita struttura organizzativa che sovrintende ai servizi di interesse comune, in collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche assegnatarie.
2. Il regolamento di organizzazione e il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' definiscono, rispettivamente, le forme di organizzazione e il grado di autonomia amministrativa della struttura di cui al comma 1.

Art. 46
Centri di servizio di Ateneo

1. Per la predisposizione, l'organizzazione e l'erogazione di servizi di interesse generale a carattere continuativo, finalizzati all'attivita' didattica e di ricerca, con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, l'Ateneo puo' istituire appositi centri di servizio.
2. I centri di servizio sono dotati di un proprio regolamento che ne definisce la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le modalita' di funzionamento, nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento di organizzazione e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Capo II
Servizi per gli studenti e il mondo del lavoro
Art. 47
Orientamento e tutorato

1. Al fine di favorire una scelta motivata e consapevole degli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, l'Ateneo predispone e svolge attivita' e corsi di orientamento degli studenti anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, altri enti pubblici, le associazioni produttive e sindacali, enti e organismi operanti nel settore della formazione professionale.
2. Nell'Ateneo sono istituiti servizi di tutorato degli studenti, sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture didattiche.
3. I servizi di orientamento e tutorato e le collaborazioni con gli organismi di sostegno del diritto allo studio sono svolti anche mediante l'istituzione di apposite strutture di coordinamento, secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico di Ateneo e, conformemente a questo, nei regolamenti delle strutture didattiche.

Art. 48
Comitato per lo sport universitario

1. L'Ateneo favorisce la promozione e lo sviluppo delle attivita' sportive degli studenti e del personale universitario avvalendosi del Comitato per lo sport universitario.
2. Il Comitato sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. Alle attivita' sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal competente Ministero e con il concorso dei contributi eventualmente stanziati dall'Ateneo per garantire la promozione delle politiche sportive universitarie.
3. Il Comitato per lo sport universitario dura in carica due anni, nella composizione e con le competenze stabilite dalla normativa vigente.

Art. 49
Rapporti con il mondo del lavoro

1. Al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e neolaureati, l'Ateneo, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, aziende e ordini professionali, promuove e gestisce seminari informativi, stage, tirocini, banche dati e altre attivita' anche mediante l'istituzione di apposite strutture, ovvero nelle altre forme previste dalle leggi vigenti. Favorisce, sulla base di apposite deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo, lo sviluppo di iniziative imprenditoriali autonome o partecipate da studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione (spin off e start up).
2. L'Ateneo puo' partecipare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico ed il Collegio dei revisori dei conti, a consorzi e a societa' di capitali per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, secondo le condizioni e nei limiti dettati dalla normativa vigente.
3. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, e' regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.
4. In particolare, il diritto a conseguire il brevetto spetta all'Ateneo, salvo riconoscimento all'autore di un equo compenso, commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
5. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Ateneo potra' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarita' o di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Titolo V
Norme comuni
Art. 50
Funzionamento degli organi collegiali

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide se e' presente la maggioranza assoluta dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto degli assenti giustificati.
2. La disposizione del secondo periodo del precedente comma 1 non si applica alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza semplice, fatte salve le maggioranze qualificate previste dallo Statuto e dalla normativa vigente per determinati argomenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
4. Le deliberazioni degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il verbale viene approvato di norma nella seduta successiva, salvo che non si provveda seduta stante.
5. Il segretario degli organi collegiali cura la verbalizzazione delle sedute e puo' essere coadiuvato da personale tecnico-amministrativo di livello adeguato.

Art. 51
Incompatibilita' e decadenza

1. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano gia' ricoperte al ricorrere della suddetta condizione.
2. E' fatto divieto ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione di:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente al Senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
b) essere componenti di altri organi dell'Ateneo, con l'eccezione del Consiglio di dipartimento;
c) ricoprire la carica di direttore della Scuola di dottorato, delle scuole di specializzazione e della Scuola di studi superiori "Giacomo Leopardi";
d) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per la durata del mandato;
e) ricoprire la carica di Rettore o fare parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai professori e ai ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
4. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche e' attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo.
5. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono tenuti a garantire la continuita' della partecipazione alle sedute dell'organo di appartenenza. L'assenza senza giustificato motivo da tre sedute consecutive ovvero l'assenza, anche giustificata, da almeno sei sedute consecutive determina la decadenza dalla carica. La decadenza e' dichiarata con deliberazione adottata dall'organo di appartenenza.

Art. 52
Indennita' di carica

1. Al Rettore e al Prorettore vicario spetta un'indennita' di carica, il cui ammontare e' stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione puo' altresi' riconoscere l'indennita' di carica per l'esercizio di altre funzioni istituzionali, determinandone annualmente la misura, secondo quanto disposto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' dell'Ateneo.

Disposizioni transitorie e finali

§ 1) In fase di prima applicazione dello Statuto, al fine di garantire la continuita' delle esperienze di collaborazione scientifica, ricerca e didattica consolidate, gli organi competenti a valutare la costituzione dei nuovi dipartimenti danno priorita' ai progetti di cui all'articolo 26 presentati dalle strutture scientifiche e didattiche esistenti.
§ 2) I progetti di costituzione dei nuovi dipartimenti devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto e approvati dal Consiglio di amministrazione, secondo la procedura di cui al § 3), entro i successivi trenta giorni.
§ 3) In fase di prima applicazione dello Statuto, il Consiglio di amministrazione in carica, sentito il Senato accademico in carica relativamente alla conformita' scientifica e didattica, valuta la sostenibilita' delle risorse umane e finanziarie dei progetti di costituzione dei nuovi dipartimenti, ai sensi dell'articolo 26.
In caso di valutazione positiva, espressa a maggioranza assoluta dei componenti, ne delibera l'istituzione.
I dipartimenti, costituiti sulla base della disposizione precedente, eleggono i propri organi entro trenta giorni dalla delibera di istituzione.
Terminate le elezioni di cui al comma precedente, entro i trenta giorni successivi si procede alla costituzione del nuovo Senato accademico.
Entro trenta giorni dalla costituzione del Senato accademico, il Rettore avvia le procedure per la formazione del Consiglio di amministrazione, che dovra' insediarsi entro i successivi sessanta giorni.
L'elezione dei componenti del nuovo Senato accademico e' regolata da un'apposita disciplina transitoria, approvata dal Senato accademico in carica su proposta del Rettore.
Ai fini della composizione dei consigli di dipartimento, la rappresentanza degli studenti e' costituita dai rappresentanti nei consigli dei corsi di laurea o nei consigli unificati delle classi di laurea afferenti al dipartimento stesso.
§ 4) I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione previsti dal precedente Statuto rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi di governo.
Gli organi collegiali delle facolta', dei dipartimenti e degli istituti, previsti dal precedente Statuto, continuano la loro attivita' fino alla costituzione dei dipartimenti ai sensi della disposizione transitoria e finale § 3 del presente Statuto.
I componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi componenti dei due organi, che saranno nominati dai competenti organi di governo dell'Ateneo.
Il mandato del Rettore in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto ha durata fino al 31 ottobre 2016 e non e' rinnovabile.
I presidi di facolta' e i direttori dei dipartimenti e degli istituti, previsti dal precedente Statuto, restano in carica fino alla costituzione dei dipartimenti ai sensi della disposizione transitoria e finale § 3 del presente Statuto.
§ 5) Gli arrotondamenti che si rendessero necessari per dare esecuzione a norme del presente Statuto si faranno alla cifra unitaria inferiore per le frazioni di punto minori di 0,5 e alla cifra unitaria superiore per le frazioni uguali o superiori allo 0,5.
§ 6) Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti, con esclusione delle disposizioni incompatibili con le norme dello Statuto.
§ 7) Il presente Statuto, come anche le sue future modifiche, entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
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