Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012, n. 41
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 33 e 34;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si prevede l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con i quali e' stato disposto, anche per i Ministeri:
a) un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
b) la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 20, e l'allegata tabella, con il quale e' stata, tra l'altro, disposta la soppressione del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale e del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il subentro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle attivita' ed ai rapporti giuridici dei predetti organismi;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale si stabilisce che le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 18 luglio 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e' organizzato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del D. Lgs.
30/07/1999 n. 300, recante riforma dell'organizzazione di
Governo:
"Art. 33. Attribuzioni.
1. Il Ministro per le politiche agricole e il ministero
per le politiche agricole assumono rispettivamente la
denominazione di ministro delle politiche agricole e
forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste,
caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
legislativo.
3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti
stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria
ed internazionale; disciplina generale e coordinamento
delle politiche relative all'attivita' di pesca e
acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale, di importazione e di
esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli
accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e
Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e
orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa
la verifica della regolarita' delle operazioni relative al
FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione per la qualita'; trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato
che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e
tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita'
agricole nelle aree protette; certificazione delle
attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno
delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli; accordi interprofessionali di dimensione
nazionale; prevenzione e repressione - attraverso
l'ispettorato centrale repressione frodi di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita'
delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza
sleale."
"Art. 34. Ordinamento.
1. Il ministero si articola in dipartimenti
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente
decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere
superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo.".
Il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 reca le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA.
Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
Il DPR 22/07/2009, n. 129 ( Regolamento di
riorganizzazione del Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2009, n. 207.
Si riporta il testo dell'art. 74 del D.L. 25/06/2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008
n 133:
"Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi
In vigore dal 28 febbraio 2010
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico - strumentali e di
supporto in misura non inferiore al dieci per cento con
contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti
tale limite negli uffici che svolgono funzioni
istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'
articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 8 bis, 8
quater ed 8 quinquies, del D.L. 30/12/2009 n 194,
convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/2010 n 25 :
"8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74."
"8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data."
"8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici
giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.".
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 20, del D.L.
31/05/2010 n 78, convertito con modificazioni dalla Legge
30/07/2010 n 122:
"20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.

Allegato 2


|==========================|=============================|
| | amministrazione |
| | subentrante |
| enti soppressi | nell'esercizio |
| | dei relativi |
| | compiti e |
| | attribuzioni |
|==========================|=============================|
|Stazione Sperimentale per | |
|l'industria delle Conserve| CCIAA Parma |
|Alimentari (SSICA) | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Stazione Sperimentale | CCIAA Venezia |
|del vetro | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Stazione Sperimentale | |
|per la seta | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Stazione Sperimentale | CCIAA Milano |
|per i combustibili | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Stazione Sperimentale | |
|Carta, Cartoni e Paste | |
|per carta (SSCCP) | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Stazione Sperimentale | |
|per le Industrie degli | |
|Oli e dei Grassi (SSOG) | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Stazione Sperimentale | |
|per le Industrie delle | CCIAA Reggio |
|Essenze e dei Derivati | Calabria |
|dagli Agrumi (SSEA) | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Stazione Sperimentale | |
|delle Pelli e Materie | |
|Concianti, di cui al | CCIAA Napoli |
|decreto legislativo | |
|29 ottobre 1999, n. 540 | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Banco nazionale di prova | |
|per le armi da fuoco | CCIAA Brescia |
|portatili e per le | |
|munizioni commerciali | |
|--------------------------|-----------------------------|
|IPI, Istituto per la | |
|promozione industriale | Ministero dello sviluppo |
| | economico |
|--------------------------|-----------------------------|
|Centro per la Formazione | |
|in Economia e Politica | |
|dello Sviluppo Rurale, | Ministero |
|istituito ai sensi | per le politiche |
|dell'articolo 13 del | agricole e forestali |
|decreto legislativo | |
|29 ottobre 1999, n. 454 | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Comitato Nazionale | |
|Italiano per il | |
|collegamento tra il | |
|Governo e la FAO, | |
|istituito con decreto | |
|legislativo 7 maggio | |
|1948, n. 1182 | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Ente teatrale italiano, | |
|di cui alla legge | Ministero per i beni |
|14 dicembre 1978, n. 836 | e le attivita' culturali |
|--------------------------|-----------------------------|
|Ente Nazionale delle | |
|Sementi Elette (ENSE), | |
|istituito con decreto | Istituto Nazionale |
|del Presidente della | di Ricerca per gli Alimenti |
|Repubblica 12 novembre | e la Nutrizione |
|1955, n. 1461 | |
|--------------------------|-----------------------------|
|Istituto Nazionale | (INRAN), di cui |
|Conserve Alimentari | all'articolo 11 del |
| | decreto legislativo |
| | 29 ottobre 1999, n. 454". |
|==========================|=============================|



Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, numero 3,
del D.L. 13/08/2011 n 138, convertito con modificazioni
dalla Legge 14/09/2011 n 148 :
"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma
8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del
2009.".

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 38 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, recante le disposizioni
sulla PAC:
"Art. 38.
1. L'Unione definisce e attua una politica comune
dell'agricoltura e della pesca.
Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e
il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli
si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che
sono in diretta connessione con tali prodotti. I
riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili
anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche
specifiche di questo settore.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a
44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il
funzionamento del mercato interno sono applicabili ai
prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato I.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del D. Lgs.
30/07/1999 n. 300, sulla riforma dell'organizzazione di
Governo:
"Art. 5. I dipartimenti.
1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare
l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del
ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali
concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi
compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e
coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano
i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di
gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad
essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.".



 
Art. 2
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero le relazioni comunitarie e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; attivita' venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184, e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
3. Il Dipartimento e' articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell'Unione europea, nonche' con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attivita' dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; gestione delle attivita' ministeriali in sede UNESCO; regolamentazione comunitaria concernente la raccolta dati. Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialita' agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita'; coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche' interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attivita' di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta' vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalita' dell'impresa agricola e sulla pluriattivita' in agricoltura; adempimenti connessi al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'agriturismo; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attivita' agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta' di specie frutticole e di vite; attivita' in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali.



Note all'art. 2:
La Legge 06/04/1977, n 184 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale
e Naturale Mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972),
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1977, n. 129, S.O.
La Legge 27/09/2007, n 167 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio
Culturale Immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003
dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura - UNESCO), e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 12 ottobre 2007, n. 238.
Il D. Lgs. 29/04/2004, n. 102, reca "Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo
2003, n. 38".
Il D. Lgs. 19/08/2005, n 214, attua la direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Si riporta il testo dell'articolo 1 della Legge
06/03/1958, n 199 :
"Art. 1. Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste:
a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle
disponibilita' dei generi alimentari;
b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi
e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per
provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese
e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei
generi alimentari;
d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali,
assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della
alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni
alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno
abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della
nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di
diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
e) i rapporti con gli organi internazionali della
alimentazione;
f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione
delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
legge.
Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che
riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del
commercio.".
La Legge 08/11/1986, n. 752 (Legge pluriennale per
l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 1986, n. 264.
Il D. Lgs. 03/04/1993, n 96, trasferisce le competenze
dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre
1992, n. 488.
Il D.L. 08/02/1995, n. 32, convertito dalla Legge
07/04/1995 n. 104, recante disposizioni urgenti per
accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita'
gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo
personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario
nelle aree depresse del territorio nazionale, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1995, n. 33.
Si riporta il testo dell'articolo 49 del D. Lgs.
19/09/2005, n 214:
"Art. 49. Servizio fitosanitario centrale.
1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali e
rappresenta l'autorita' unica di coordinamento e di
contatto per le materie disciplinate dal presente decreto.
2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della
Commissione dell'Unione europea, con il Comitato
fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della
direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi
fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la
protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le
Organizzazioni internazionali operanti nel settore
fitosanitario;
b) l'indicazione di esperti che possono rappresentanti
dell'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro
riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da
Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato
di cui all'articolo 52;
c) la determinazione degli standard tecnici, cui
debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo
parere del Comitato di cui all'articolo 52;
d) la determinazione dei requisiti di professionalita'
e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in
funzione del tipo di attivita' e per ogni categoria di
richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo
parere del Comitato di cui all'articolo 52;
e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza
sull'applicazione del presente decreto nel territorio
nazionale;
f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli
interventi obbligatori di cui al presente decreto e la
effettuazione di controlli nell'esercizio del potere
sostitutivo conseguenti ad inadempienze;
g) la tenuta dei registri nazionali derivanti
dall'applicazione del presente decreto e la definizione
delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte
dei Servizi fitosanitari regionali;
h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi
al recepimento di norme comunitarie in materia
fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 52;
i) la determinazione delle linee generali di
salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la
formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione
di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su
proposta del Comitato di cui all'articolo 52;
l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla
diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una
relazione annuale e la relativa divulgazione;
m) la raccolta e la divulgazione delle normative
fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni
tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed
internazionali;
n) la definizione delle caratteristiche delle tessere
di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del
Comitato di cui all'articolo 52;
o) le comunicazioni ufficiali alla F.A.O. e alla
E.P.P.O. relative allo status degli organismi nocivi da
quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla
C.I.P.V.
3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga
che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le
norme di profilassi internazionale previste dal presente
decreto e cio' comporti gravi rischi fitosanitari
all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario
centrale:
a) provvede a richiamare ufficialmente
l'Amministrazione competente al rispetto della normativa,
fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;
b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si
riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli
atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno
adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali
con proprio decreto.".
Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3, della
Legge 11/02/1992, n. 157:
"3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.".



 
Art. 3
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare e della pesca

1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attivita' di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; svolge le attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilita' delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonche' della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di attivita' agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualita' dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP); attivita' di controllo e vigilanza di tutte le autorita' di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attivita' di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, del Consiglio del 20 novembre 2009; attivita' in sede comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della pesca e dell'acquacoltura; attivita' in ambito internazionale concernenti istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l'ICCAT. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in 5 uffici dirigenziali non generali;
c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attivita' di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; mobilita'; politiche del personale per le pari opportunita'; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonche' attivita' di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; gestione della attivita' di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; attivita' di comunicazione e di informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero, in raccordo con la direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi informativi di pubblica utilita' per i cittadini consumatori anche con riferimento alla rivista AIOL; attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; attivita' di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali.



Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 16 del D. Lgs.
29/03/2004, n 99 :
"Art. 16. Crediti in discussione presso la Camera
arbitrale.
1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori
agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la
camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al D.M. 1°
luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e
forestali, che sia stata adita, certifica che entro
centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto
istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della
valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore
agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera
nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su
proposta degli organi della camera medesima, con decreto
ministeriale.".
D. Lgs. 08/04/2010 n 61, recante la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7
luglio 2009, n. 88.
Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del
20/11/2009 n 1224/2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
comunitarie sulla pesca.
Si riporta il testo dell'articolo 6 del D. Lgs.
06/09/1989, n. 322:
"Art. 6. Compiti degli uffici di statistica.
1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico
nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla
normativa che li riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione,
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati
statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico
nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi previsti dal programma statistico nazionale
relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in
forma individuale ma non nominativa ai fini della
successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per
l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il
collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione
di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per
attuare il collegamento tra il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri
promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero
delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei
singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di
statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in
possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo
eccezioni relative a categorie di dati di particolare
riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi
possono richiedere all'amministrazione di appartenenza
elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche
previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al
Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in
forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste
dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
appartenenza possono individuare ulteriori categorie di
dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo
di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e
all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale
sull'attivita' svolta.".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del D. Lgs.
07/03/2005, n. 82 :
"Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo. A tale fine, le predette
amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al
predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita'
di cui all'articolo 51.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9 bis, del
D.l. 18/05/2006, n 181, convertito con modificazioni dalla
Legge 17/07/2006 n. 233:
"9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita
la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e
dell'articolo 6. E' abrogato, altresi', il comma 227
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i
consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta
amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede alla
nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31
dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima
disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato
di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo
commissario unico. In mancanza della presentazione e della
autorizzazione della proposta di concordato l'autorita'
amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca
l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa. Per tutti gli altri
consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31
dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e
cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari
adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile
entro il 31 dicembre 2007.".
Il DPR 08/04/1998, n 169 ( Regolamento per il riordino
della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1998, n. 125.
Il D. Lgs. 28/08/1997, n 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali) e' pubblicato nella Gazz. Uff.
30 agosto 1997, n. 202.



 
Art. 4
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato: "Ispettorato", ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.
2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello territoriale, in 12 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attivita' contrattuale; tenuta della contabilita' economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita' del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari: programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' analitica e sulla qualita' dei laboratori; attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.



Note all'art. 4:
Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del Decreto
del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali del 13 febbraio 2003 n. 44, pubblicato nella GU n
67 del 21/03/2003:
"Art. 4.
1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal
Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo
delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero -
dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai
Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle
politiche agricole e forestali - e da un rappresentante di
ciascuna regione e delle province autonome di Trento e
Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di
cooperazione atte a consentire una piu' efficace
operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato.
2. Ai componenti del Comitato di cui al comma
precedente non e' riconosciuto alcun compenso o
rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del
Comitato medesimo."
"Art. 5.
1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal
Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo
delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi
di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n.
462 del 1986, con il compito di rendere piu' agevole la
concertazione di azioni volte ad attuare una piu' energica
lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio.
2. Ai componenti del Comitato di cui al comma
precedente non e' riconosciuto alcun compenso o
rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del
Comitato medesimo.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8 bis, del
D.L. 24/06/2004 n 157, convertito con modificazioni dalla
Legge 03/08/2004 n. 204:
"8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge
18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal
seguente:
"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione,
anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno
dei propri laboratori di analisi".



 
Art. 5
Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della
pesca

1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, e' soppresso.
2. Le funzioni di supporto strategico e alta consulenza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolte nell'ambito della struttura del Gabinetto del Ministro, presso cui viene collocato il dirigente di prima fascia, previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2009 quale vicepresidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca.



Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 5 del DPR 22/07/2009,
n 129:
"Art. 5.
1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura,
dell'alimentazione e della pesca e' organo tecnico
consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere
attivita' di alta consulenza, di studio e ricerca.
2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro ed e'
composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di
vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione
tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, alimentari,
economiche, giuridiche e politiche e di comprovata
esperienza professionale nei corrispondenti settori di
attivita'. Alle riunioni del Consiglio partecipa il capo
Dipartimento competente per l'affare da trattare.
3. I componenti del Consiglio sono nominati dal
Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o
amministrativi avvocati dello Stato, ricercatori di enti
pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti
pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti,
anche estranei alla pubblica amministrazione. Tre
componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni
e possono essere confermati nell'incarico per una sola
volta.
4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a
maggioranza dei componenti il regolamento interno di
funzionamento, nonche' la ripartizione in classi, con i
relativi ambiti di competenza.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono
esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del
Ministero. Il Segretario del Consiglio costituisce posto di
funzione dirigenziale di struttura ministeriale.
6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le indennita' spettanti ai
componenti.".



 
Art. 6

Organismi operativi

1. Il Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze del Ministro, svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36.
2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.



Note all'art. 6:
La Legge 06/02/2004, n 36, reca il nuovo ordinamento
del Corpo Forestale dello Stato.
Si riporta il teso dell' articolo 4 del D. Lgs:
27/05/2005, n. 100 :
"Art. 4. Istituzione del reparto pesca marittima.
1. Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto
supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della
pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative
filiere, e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del
Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze
funzionali del Ministro delle politiche agricole e
forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, della difesa e delle politiche agricole e
forestali, e' definita l'organizzazione del reparto
medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.".



 
Art. 7

Altri organismi e istituzioni

1. Nell'ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70.
2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, e' presieduto dal Capo di Gabinetto ed e' composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema statistico nazionale. Al Nucleo partecipano i capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennita' spettante ai componenti del nucleo.
3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.



Note all'art. 7:
Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del DPR
04/04/2007, n 70, recante il regolamento di riordino degli
organismi operanti presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
"Art. 1. Riordino di organismi.
1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
confermati e continuano ad operare, per la durata indicata
nel comma 2, i seguenti organismi istituiti presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito
dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo
in agricoltura biologica, istituito dall'articolo 2 del
decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220;
c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in
agricoltura, istituito dall'articolo 8 della legge 15
dicembre 1998, n. 441;
d) Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura, istituita dall'articolo 3 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in
agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79;
f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del
Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei
componenti degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti
del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005.
Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29
opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente
tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge
n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli
impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata
in vigore del decreto."
"Art. 3. Riordino degli altri organismi esistenti.
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
confermati e continuano ad operare i seguenti organismi,
istituiti presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali:
a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di
rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG,
istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale,
istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il
sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
e) Commissione tecnica per la elaborazione delle
proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo
agricolo annuale, istituito dall'articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
f) Commissione sementi, istituita ai sensi
dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito
dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito
dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231;
j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e
dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei
requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di
imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi
dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419;
l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
n) Tavolo azzurro, istituito dall'articolo 2 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei
metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e
mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44
della legge 20 febbraio 2006, n. 82;
p) Comitato di coordinamento per il servizio di
repressione frodi, istituito dall'articolo 45 della legge
20 febbraio 2006, n. 82;
q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex
Alimentarius, di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo
2001, n. 122;
r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e
all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai
sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799;
t) Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del
regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una
piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del
regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una
piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del
territorio;
v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti,
istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 aprile
2006, n. 217.
2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al
comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto
all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la
riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura
proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006
ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa
gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del
decreto.".
Si riporta il testo dell'articolo 15 del D. Lgs.
30/04/1998, n. 173:
"Art. 15. Servizi di interesse pubblico.
1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle
funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143 , ha caratteristiche unitarie ed integrate su base
nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e
delle architetture di cooperazione previste dal progetto
della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il
Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie
dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali,
nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a
qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare,
hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a
disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse
pubblico, anche per quanto concerne le informazioni
derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli
enti locali nelle materie agricole, forestali ed
agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare,
con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i
nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e
dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed
artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.
2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194 ,
e' unificato con i sistemi informativi di cui all'articolo
24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e
all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed
integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso
e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei
beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e
di rete dei sistemi di cui all'articolo 01 della legge 28
marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In
attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura,
garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni,
nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli
obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte
degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti
locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola
comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei
diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la
gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e
viticolo.
3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , gli
elementi informativi necessari alla costituzione ed
aggiornamento del Repertorio economico amministrativo
(REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14,
comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura
al SIAN da parte delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle
imprese del comparto agroalimentare.
4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
soggetti coinvolti.
5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
interessate, non costituisce violazione del segreto
d'ufficio.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
legislativi.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della Legge
17/05/1999, n 144:
"Art. 1. Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici.
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di
sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31
ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e
verifica di piani, programmi e politiche di intervento
promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici con il Sistema
statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei .
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.".



 
Art. 8

Dotazioni organiche e misure attuative

1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali, adottate ai sensi dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del personale che confluira' nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.
3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti e' fissato in 62 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione.
4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sara' ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.
5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
6. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.



Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato D. Lgs.
n. 300 del 1999:
"Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione.
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
Per il testo dell'articolo 17, comma 4 bis, della
citata Legge n 400 del 1988, si veda nelle note alle
premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 168 del DPR
05/01/1967, n. 18:
"Art.168. Esperti.
L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare
negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e
negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici
incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e
ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici,
esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici
appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato o da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale, e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire , comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.".



 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni.
3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 247



Note all'art. 9:
Si riporta l'articolo 4, comma 5, del D. Lgs.
30/07/1999, n. 300:
"Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione.
(Omissis).
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.".
Il DPR 14/05/2001, n. 303, recante "Regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro delle politiche agricole e forestali", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 171.
Per i riferimenti al citato DPR n 129 del 2009,
abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle
premesse.



 
TABELLA A
(prevista dall'articolo 8, comma 1)
Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura

Ruolo Agricoltura Unita'
Qualifiche dirigenziali
Dirigente di 1a fascia 8
Dirigente di 2a fascia 38
Totale 46

Aree funzionali Area funzionale III 389 Area funzionale II 323 Area funzionale I 9
Totale aree funzionali 721
Totale complessivo 767
 
TABELLA B
(prevista dall'articolo 8, comma 1)
Dotazione organica del personale - Ruolo ICQRF

Ruolo ICQRF Unita'
Qualifiche dirigenziali
Dirigente di 1a fascia 3
Dirigente di 2a fascia 24
Totale 27

Aree funzionali Area funzionale III 394 Area funzionale II 415 Area funzionale I 9
Totale aree funzionali 818
Totale complessivo 845

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone